Art. 13 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, le parole «di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione,» sono soppresse.
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Uffici di livello dirigenziale non generale). - 1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.».