Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2017, n. 57, le parole «di numero complessivo pari a  cinquanta
posti funzione,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  l'articolo  13  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 13 (Uffici di livello dirigenziale non generale).
          - 1. All'individuazione  delle  funzioni  degli  uffici  di
          livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione
          dei relativi compiti,  si  provvede  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  su
          proposta del  Segretario  generale,  sentite  le  Direzioni
          generali    interessate,    previa     informativa     alle
          organizzazioni  sindacali,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non
          regolamentare, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
          lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
          modificazioni, e dell'articolo 4,  commi  4  e  4-bis,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300  e  successive
          modificazioni.».