Art. 15 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, di numero complessivo pari a  cinquantuno  posti  funzione,
nonche' alla definizione dei  relativi  compiti,  si  provvede  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
su proposta del Segretario generale, sentite  le  Direzioni  generali
interessate, previa informativa alle  organizzazioni  sindacali,  con
decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4  e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Con decreto del Ministro, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'emanazione dei decreti di cui  al  comma  1,  sono  ripartiti  i
contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale
nell'ambito delle strutture in cui si articola il Ministero. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge  400
          del 1988 si vedano note alle premesse. 
              - Si riportano i commi 4 e 4 bis dell'art. 4 del citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999. 
              «4.  All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».