Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera f), le parole «Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione»; 2) le lettere h) e i) sono soppresse; 3) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: «r-bis) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; r-ter) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con gli enti vigilati eventualmente individuati per l'attuazione, le attivita' connesse ai progetti in materia di politiche del lavoro e politiche sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; r-quater) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; r-quinquies) svolge le attivita' di audit interno orientate al miglioramento della gestione; r-sexies) assicura il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»; b) al comma 3, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) il comma 6 e' soppresso.
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 3 del citato del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Segretariato generale). - 1. Il segretario generale del Ministero, al quale l'incarico e' attribuito con le modalita' previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Il segretario generale assicura il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero. In particolare: a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunita'; b) definisce, d'intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale; c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione; d) coordina le attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione; e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), gia' Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi della Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione; g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero; h) (soppressa); i) (soppressa); l) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il coordinamento istituzionale delle iniziative volte ad integrare le informazioni e i dati in materia di lavoro e politiche sociali tra i vari enti competenti; m) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia di politiche internazionali nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); n) coordina le attivita' di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del Ministero; o) cura i rapporti con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; p) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; q) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarita' dei centri di responsabilita' amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al fine di garantire la necessaria continuita' dell'azione amministrativa delle direzioni generali; r) coordina la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui e' titolare il Ministero. r-bis) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; r-ter) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con gli enti vigilati eventualmente individuati per l'attuazione, le attivita' connesse ai progetti in materia di politiche del lavoro e politiche sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; r-quater) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; r-quinquies) svolge le attivita' di audit interno orientate al miglioramento della gestione; r-sexies) assicura il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale. 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, il Segretario generale puo' disporre accertamenti ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 avvalendosi, altresi', di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate. 5. Il Segretariato generale svolge, inoltre, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 6. (soppresso)».