Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera f), le parole «Direzione generale  dei  sistemi
informativi, dell'innovazione tecnologica, del  monitoraggio  dati  e
della  comunicazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «Direzione
generale dell'innovazione tecnologica, delle  risorse  strumentali  e
della comunicazione»; 
      2) le lettere h) e i) sono soppresse; 
      3) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: 
        «r-bis) coordina, in raccordo  con  le  competenti  Direzioni
generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro  di  cui
all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        r-ter) coordina, in  raccordo  con  le  competenti  Direzioni
generali e  con  gli  enti  vigilati  eventualmente  individuati  per
l'attuazione,  le  attivita'  connesse  ai  progetti  in  materia  di
politiche del lavoro e politiche sociali  nell'ambito  del  Programma
Next Generation EU di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
        r-quater) coordina, in raccordo con le  competenti  Direzioni
generali e con  l'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le
politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito
di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio  2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26; 
        r-quinquies) svolge le attivita' di audit  interno  orientate
al miglioramento della gestione; 
        r-sexies)  assicura  il  supporto   al   responsabile   della
prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190.»; 
    b) al comma 3, la parola  «sei»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
    c) il comma 6 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 3 del citato del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  57  del  2017  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Segretariato  generale). -  1.  Il  segretario
          generale del Ministero, al quale l'incarico  e'  attribuito
          con le modalita' previste dall'articolo 19,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
          modificazioni,   in   conformita'   a    quanto    disposto
          dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300  e  successive  modificazioni,   opera   alle   dirette
          dipendenze del Ministro. 
              2. Il segretario generale assicura il  coordinamento  e
          l'unita'     dell'azione      amministrativa,      provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi del Ministro, coordina gli uffici e le  attivita'
          del Ministero. In particolare: 
                a) coordina, in raccordo con le competenti  direzioni
          generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di
          competenza, con particolare riferimento alla programmazione
          economico-finanziaria,  al  bilancio  e  al  controllo   di
          gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli  enti
          vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale
          delle  attivita'  del  Ministero,  anche  in   materia   di
          promozione delle buone prassi e delle pari opportunita'; 
                b) definisce,  d'intesa  con  le  direzioni  generali
          competenti,  anche  attraverso  la  convocazione  periodica
          della conferenza dei direttori generali, le  determinazioni
          da assumere per gli interventi di carattere trasversale; 
                c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul  buon
          andamento complessivo dell'Amministrazione; 
                d) coordina le attivita' di programmazione e verifica
          dell'attuazione delle direttive ministeriali,  ivi  incluso
          il piano della  performance  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  in  raccordo
          con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di
          valutazione; 
                e)  svolge  funzioni  di   indirizzo,   vigilanza   e
          controllo  sull'Istituto  nazionale  per  l'analisi   delle
          politiche pubbliche (INAPP), gia' Istituto per lo  sviluppo
          della formazione professionale dei  lavoratori  (ISFOL)  di
          cui all'articolo 10  del  decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150; 
                f)  svolge   funzioni   propedeutiche   all'atto   di
          indirizzo del Ministro, di vigilanza e  monitoraggio  degli
          obiettivi di performance e della  corretta  gestione  delle
          risorse dell'Agenzia unica per  le  ispezioni  del  lavoro,
          denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»,  di  cui  al
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  149,  anche
          avvalendosi  della  Direzione   generale   dell'innovazione
          tecnologica,   delle   risorse    strumentali    e    della
          comunicazione; 
                g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo
          2,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo   14
          settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi  delle  direzioni
          generali del Ministero; 
                h) (soppressa); 
                i) (soppressa); 
                l) coordina, in raccordo con  le  direzioni  generali
          competenti,  le  attivita'   del   Ministero   in   materia
          statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema
          statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di
          statistica (Istat), ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 1989,  n.  322,  il  coordinamento  istituzionale
          delle iniziative volte ad integrare  le  informazioni  e  i
          dati in materia di lavoro e politiche sociali  tra  i  vari
          enti competenti; 
                m) coordina, in raccordo con  le  direzioni  generali
          competenti,  le  attivita'  del  Ministero  in  materia  di
          politiche  internazionali  nei  rapporti  con  gli   organi
          competenti dell'Unione europea, con il Consiglio  d'Europa,
          con l'Organizzazione internazionale del lavoro  (OIL),  con
          l'Organizzazione  per  la  cooperazione   e   lo   sviluppo
          economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
          (ONU); 
                n)  coordina  le  attivita'  di  studio,  ricerca   e
          indagine nelle materie che interessano in modo  trasversale
          le attivita' del Ministero; 
                o) cura i rapporti con  l'organismo  indipendente  di
          valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo
          27 ottobre  2009,  n.  150  e  con  il  responsabile  della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  di  cui
          alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
                p)  predispone  e  cura   gli   atti   del   Ministro
          finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di
          livello generale; 
                q)   propone   al   Ministro,    nelle    more    del
          perfezionamento  degli  incarichi  di  conferimento   della
          titolarita' dei centri di  responsabilita'  amministrativa,
          l'adozione di provvedimenti di attribuzione della  reggenza
          ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al  fine
          di  garantire   la   necessaria   continuita'   dell'azione
          amministrativa delle direzioni generali; 
                r) coordina la  predisposizione,  l'attuazione  e  il
          monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo  dei
          programmi  operativi  nazionali  cofinanziati   dai   fondi
          comunitari di cui e' titolare il Ministero. 
                r-bis)  coordina,  in  raccordo  con  le   competenti
          Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato
          del lavoro di cui  all'articolo  99  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                r-ter)  coordina,  in  raccordo  con  le   competenti
          Direzioni generali e con gli  enti  vigilati  eventualmente
          individuati per  l'attuazione,  le  attivita'  connesse  ai
          progetti in materia di politiche  del  lavoro  e  politiche
          sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui
          all'articolo 1, commi  da  1037  a  1050,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178; 
                r-quater) coordina, in  raccordo  con  le  competenti
          Direzioni  generali  e  con  l'Agenzia  nazionale  per   le
          politiche attive del lavoro, e relativamente  agli  aspetti
          che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e  le
          politiche   sociali,   l'attuazione    del    reddito    di
          cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019, n. 26; 
                r-quinquies) svolge le  attivita'  di  audit  interno
          orientate al miglioramento della gestione; 
                r-sexies) assicura il supporto al responsabile  della
          prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza   ai   sensi
          dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
              3.  Il  Segretariato  generale  costituisce  centro  di
          responsabilita' amministrativa, ai sensi  dell'articolo  3,
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
          modificazioni, e si articola in cinque uffici  dirigenziali
          di livello non generale. 
              4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di  vigilanza,
          il   Segretario   generale   puo'   disporre   accertamenti
          ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera
          d),  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300
          avvalendosi, altresi',  di  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed
          esperienze adeguate. 
              5. Il Segretariato generale svolge,  inoltre,  d'intesa
          con la Direzione generale per le politiche previdenziali  e
          assicurative, funzioni di coordinamento nei  confronti  dei
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  presso  gli  organismi   collegiali   degli   enti
          previdenziali e  assicurativi,  previsti  dall'articolo  3,
          comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
              6. (soppresso)».