Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2017,  n.  57,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) nell'alinea,  la  parola  «sei»  e'  sostituita  dalla  parola
«cinque»; 
    b) le lettere b), p), q) e r) sono soppresse; 
    c) alla lettera v) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.
124»; 
    d) dopo la lettera v) e' inserita la seguente:  «v-bis)  coadiuva
il Segretario generale nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di  regolarita'  dei
rapporti di lavoro.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta   l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo n. 57 del 2017, come  modificato  dal  presente
          decreto 
              «Art. 6 (Direzione generale dei rapporti  di  lavoro  e
          delle relazioni industriali). - 1.  La  Direzione  generale
          dei rapporti di lavoro e  delle  relazioni  industriali  si
          articola in  cinque  uffici  di  livello  dirigenziale  non
          generale e svolge le seguenti funzioni: 
                a) cura i profili applicativi e interpretativi  degli
          istituti relativi al rapporto di lavoro; 
                b) (soppressa); 
                c) svolge attivita'  di  conciliazione  e  mediazione
          delle  controversie  collettive  di  lavoro   nel   settore
          privato,   di   rilievo   pluriregionale   o   di   livello
          territoriale di rilevante interesse sociale con particolare
          riferimento alle procedure di consultazione  sindacale  per
          mobilita',  Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e
          ammortizzatori in  deroga  in  tutti  i  casi  in  cui  sia
          necessario addivenire ad accordi in sede governativa; 
                d)  promuove  le  procedure  di   raffreddamento   in
          relazione  alla  disciplina  dello  sciopero  nei   servizi
          pubblici essenziali; 
                e) svolge attivita' di indirizzo e  coordinamento  in
          materia  di  procedure  conciliative   nelle   controversie
          individuali di lavoro; 
                f) svolge attivita'  di  promozione  e  finanziamento
          delle  iniziative  in  favore  delle   pari   opportunita',
          promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e
          di  lavoro  e  assicura  il  supporto  all'attivita'  della
          Consigliera nazionale di parita', delle consigliere  e  dei
          consiglieri di parita' e del Comitato nazionale di  parita'
          e pari opportunita'; 
                g) cura il monitoraggio sulla  consistenza  dei  dati
          organizzativi, a livello  nazionale,  delle  organizzazioni
          sindacali  nel  settore  privato  per  tutte  le  finalita'
          previste dalla normativa in vigore; 
                h) effettua le analisi economiche (costo del  lavoro;
          costo delle piattaforme rivendicative contrattuali;  studio
          della  struttura  retributiva;  calcolo  delle   indennita'
          aggiuntive o sostitutive); 
                i) tiene l'archivio degli  accordi  e  dei  contratti
          collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio
          della  contrattazione  collettiva   di   secondo   livello,
          territoriale e aziendale; 
                l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei  dati
          concernenti   le   controversie   individuali   plurime   e
          collettive di lavoro nel settore privato e pubblico; 
                m) gestisce  la  Commissione  di  certificazione  dei
          contratti di  lavoro  e  cura  la  tenuta  dell'albo  delle
          universita'  abilitate   alla   certificazione   e   svolge
          attivita' di monitoraggio sulle attivita' delle commissioni
          di certificazione dei  contratti  di  lavoro  presenti  sul
          territorio nazionale; 
                n) cura l'attuazione della  disciplina  ordinamentale
          per lo svolgimento  della  professione  di  consulente  del
          lavoro; 
                o)  cura  la  relazione  annuale  sull'attivita'   di
          vigilanza in materia di trasporti su strada; 
                p) (soppressa); 
                q) (soppressa); 
                r) (soppressa); 
                s)  provvede  alla  redazione  dei   rapporti   sulle
          convenzioni       internazionali        dell'Organizzazione
          internazionale del lavoro  e  sugli  articoli  della  Carta
          sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti  dalla
          adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale  del
          lavoro e al Consiglio d'Europa; 
                t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per  il
          coordinamento della partecipazione italiana alle  attivita'
          dell'Organizzazione internazionale del lavoro; 
                u) cura,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma  2,  lettera  m),  le  relazioni  con
          organismi  internazionali  per  le   materie   di   propria
          competenza; 
                v) cura la gestione del diritto di interpello di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.
          124; 
                v-bis) coadiuva il Segretario generale nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale  del
          lavoro in materia di regolarita' dei rapporti di lavoro.».