Art. 6 
 
Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 
  1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2017, n. 57, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 6-bis (Direzione generale per la salute e la sicurezza  nei
luoghi di lavoro). - 1. La Direzione generale  per  la  salute  e  la
sicurezza nei luoghi di lavoro si articola in tre uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
      a) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione  della
legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      b) vigila sull'attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di
assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni
domestici; 
      c)  assicura  il  funzionamento  della  Commissione  consultiva
permanente  per  la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro,  di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
      d) cura la gestione del diritto di  interpello  in  materia  di
salute e sicurezza del lavoro, di cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
      e) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le  buone
prassi in materia di informazione e comunicazione per la  prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le
altre amministrazioni competenti; 
      f) gestisce  i  trasferimenti  agli  enti  previdenziali  delle
risorse finanziarie in materia di infortuni  sul  lavoro  e  malattie
professionali; 
      g) gestisce il Fondo speciale  infortuni  e  il  Fondo  vittime
gravi infortuni sul lavoro, nonche'  per  le  attivita'  promozionali
destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di  istruzione
primaria e secondaria; 
      h)  coadiuva  il  Segretariato  generale  nell'esercizio  delle
funzioni  di  vigilanza  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
      i) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
    2. Il titolare dell'incarico di  direzione  generale  di  cui  al
presente articolo presiede la Commissione consultiva  permanente  per
la salute e la sicurezza  sul  lavoro,  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    Art.  6-ter  (Direzione  generale  delle  politiche  attive   del
lavoro). - 1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro
si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale  e
svolge le seguenti funzioni: 
      a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle  funzioni  di
indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
in materia di politiche attive per il lavoro e  concernenti  la  Rete
nazionale  dei  servizi  per  le  politiche  del   lavoro,   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
      b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di politiche attive del lavoro e  svolge  le  funzioni  di
verifica e controllo del rispetto dei medesimi; 
      c) garantisce la gestione  delle  risorse  del  bilancio  dello
Stato destinate all'Agenzia nazionale per  le  politiche  attive  del
lavoro (A.N.P.A.L.), nonche' alle regioni per il concorso alle  spese
di funzionamento dei centri per l'impiego; 
      d)  provvede  al  monitoraggio  e  all'elaborazione  dei   dati
concernenti le politiche occupazionali e  del  lavoro,  ivi  compresi
quelli relativi alle attivita' degli enti sottoposti  alla  vigilanza
del Ministero, in raccordo con  l'Osservatorio  per  il  mercato  del
lavoro di cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettera  r-bis)  e  anche
avvalendosi degli esiti delle attivita' di monitoraggio e valutazione
dell'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle  politiche  pubbliche
(I.N.A.P.P.); 
      e) svolge funzioni  propedeutiche  all'atto  di  indirizzo  del
Ministro e di  vigilanza  sull'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro; 
      f) supporta il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
per l'espressione del parere preventivo  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
      g) gestisce il Fondo per il diritto  al  lavoro  dei  disabili,
cura la definizione delle linee  guida  in  materia  di  collocamento
mirato delle persone con  disabilita',  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione  biennale
al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al
lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati  sul  collocamento
mirato,  fermo  restando  che  il   collocamento   dei   disabili   e
l'attuazione della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  sono  conferiti
all'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  150
del 2015; 
      h)  coordina,   in   raccordo   con   la   Direzione   generale
dell'innovazione  tecnologica,  delle  risorse  strumentali  e  della
comunicazione, lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema
informativo del Ministero in materia  di  politiche  del  lavoro,  in
coerenza con quanto previsto dagli  articoli  13  e  14  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  anche  assicurando  i  flussi
informativi con altri soggetti istituzionali; 
      i) coordina la materia degli incentivi all'occupazione; 
      l) attua gli interventi di competenza del Ministero in  materia
di  autoimprenditorialita'  ed  autoimpiego  ai  sensi  del   decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
      m) svolge gli adempimenti in materia di  aiuti  di  Stato  alla
formazione e all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di
quelle volte all'occupabilita' del capitale umano; 
      n)  vigila  e  controlla  gli  enti  nazionali  di   formazione
professionale; 
      o) promuove e coordina le politiche di formazione e  le  azioni
rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e
del lavoro; 
      p) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre
2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi  bilaterali  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
      q) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali; 
      r) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione; 
      s) attua le politiche in materia  di  istruzione  e  formazione
professionale e della formazione tecnica superiore; 
      t) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze  e  di
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e  svolge
le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi; 
      u)  svolge  le  funzioni  dell'autorita'  di  audit  dei  Fondi
strutturali e di investimento europei per i programmi  operativi  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche'  dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro; 
      v) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza.».