Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Direzione generale degli ammortizzatori sociali»; b) al comma 1: 1) nell'alinea, le parole «e della formazione» sono soppresse e la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «quattro»; 2) le lettere a) e b), nonche' le lettere da o) a v) sono soppresse; 3) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) supporta e coordina gli indirizzi strategici relativi alle politiche per il lavoro per quanto di competenza, fornendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;»; 4) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro;».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Direzione generale degli ammortizzatori sociali). - 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) (soppressa); b) (soppressa); c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; c-bis) supporta e coordina gli indirizzi strategici relativi alle politiche per il lavoro per quanto di competenza, fornendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali; d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei relativi aspetti contributivi; f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito; g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015; i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta' espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015; l) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili; m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; o) (soppressa); p) (soppressa); q) (soppressa); r) (soppressa); s) (soppressa); t) (soppressa); u) (soppressa); v) (soppressa).».