Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente  «Direzione  generale
degli ammortizzatori sociali»; 
    b) al comma 1: 
      1) nell'alinea, le parole «e della formazione» sono soppresse e
la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «quattro»; 
      2) le lettere a) e b), nonche' le  lettere  da  o)  a  v)  sono
soppresse; 
      3) dopo  la  lettera  c),  e'  inserita  la  seguente:  «c-bis)
supporta e coordina gli indirizzi strategici relativi alle  politiche
per  il  lavoro  per  quanto  di  competenza,  fornendo,   anche   in
collaborazione con altre istituzioni  nazionali  e  locali,  percorsi
attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;»; 
      4) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) cura gli
adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti  delle  imprese
adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione  dal
lavoro;». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riporta  l'articolo  7  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  7  (Direzione  generale   degli   ammortizzatori
          sociali). - 1. La Direzione generale  degli  ammortizzatori
          sociali  si  articola  in   quattro   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
                a) (soppressa); 
                b) (soppressa); 
                c) gestisce,  per  quanto  di  competenza,  il  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2; 
                c-bis) supporta e coordina gli  indirizzi  strategici
          relativi  alle  politiche  per  il  lavoro  per  quanto  di
          competenza, fornendo, anche  in  collaborazione  con  altre
          istituzioni  nazionali   e   locali,   percorsi   attuativi
          finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali; 
                d)   gestisce  il  Fondo  per  lo  sviluppo  di   cui
          all'articolo 1-ter del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236; 
                e) cura la disciplina degli  ammortizzatori  sociali,
          dei trattamenti  di  integrazione  salariale,  della  Nuova
          prestazione di assicurazione  sociale  per  l'impiego,  dei
          trattamenti di disoccupazione e mobilita'  e  dei  relativi
          aspetti contributivi; 
                f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso  e
          mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito; 
                g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei
          fondi di solidarieta' di  cui  al  Titolo  II  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.   148,   nonche'   la
          disciplina degli interventi di  agevolazione  della  uscita
          incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo  4,
          commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
                h) cura l'analisi, la verifica  e  il  controllo  dei
          programmi  di  riorganizzazione  aziendale  secondo  quanto
          previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015; 
                i) cura la disciplina e la gestione dei contratti  di
          solidarieta' espansiva, di cui all'articolo 41 del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015; 
                l) cura  la  disciplina  e  la  gestione  dei  lavori
          socialmente utili; 
                m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli  istituti
          di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e  di
          tutela del reddito; 
                n) cura,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma  2,  lettera  m),  le  relazioni  con
          organismi  internazionali  per  le   materie   di   propria
          competenza; 
                o) (soppressa); 
                p) (soppressa); 
                q) (soppressa); 
                r) (soppressa); 
                s) (soppressa); 
                t) (soppressa); 
                u) (soppressa); 
                v) (soppressa).».