Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 8,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2017,  n.  57,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) nell'alinea,  la  parola  «sei»  e'  sostituita  dalla  parola
«cinque»; 
    b) alla lettera f), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «,
salve  le  competenze  in  materia  attribuite  ad  altre   direzioni
generali»; 
    c) la lettera n) e' soppressa. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si  riporta  l'articolo  8  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
          dal presente decreto 
              «Art.  8   (Direzione   generale   per   le   politiche
          previdenziali e assicurative). - 1. La  Direzione  generale
          per le politiche previdenziali e assicurative  si  articola
          in cinque uffici di livello  dirigenziale  non  generale  e
          svolge le seguenti funzioni: 
                a) vigila, indirizza  e  coordina  l'attivita'  degli
          enti  pubblici  previdenziali  e  assicurativi  pubblici  e
          privati, nel rispetto di quanto  previsto  all'articolo  3,
          comma 5; 
                b) vigila sotto il  profilo  giuridico-amministrativo
          ed  economico-finanziario  sugli   enti   previdenziali   e
          assicurativi pubblici; 
                c) verifica i piani di impiego  delle  disponibilita'
          finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai  fini
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; 
                d) cura l'inquadramento previdenziale, delle  imprese
          con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento
          in I.N.P.S.; 
                e) cura  i  profili  applicativi  delle  agevolazioni
          contributive, delle  cosiddette  prestazioni  temporanee  e
          delle connesse contribuzioni; 
                f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie
          agli enti previdenziali e assicurativi pubblici,  salve  le
          competenze  in  materia  attribuite  ad   altre   direzioni
          generali; 
                g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative
          ai regimi previdenziali pubblici e privati  provvedendo  ad
          analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di  sicurezza
          sociale; 
                h) cura le procedure di  nomina  degli  organi  degli
          enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli  enti  di
          previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP  e  di
          Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente,  i
          provvedimenti amministrativi surrogatori; 
                i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della
          normativa previdenziale inerente  l'assicurazione  generale
          obbligatoria, le forme assicurative e le  diverse  gestioni
          pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.; 
                l) esercita  l'alta  vigilanza  e  l'indirizzo  sulle
          forme pensionistiche complementari, in  collaborazione  con
          la  COVIP,  nonche',  per  gli  ambiti  di  competenza  del
          Ministero, provvede,  allo  scioglimento  degli  organi  di
          amministrazione e di controllo; 
                m)  svolge   sugli   enti   privati   di   previdenza
          obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno  1994,
          n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103: 
                  1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per
          l'applicazione    della    normativa    previdenziale     e
          assistenziale; 
                  2)   la   vigilanza   giuridico-amministrativa   ed
          economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; 
                  3) l'esame e la  verifica  dei  relativi  piani  di
          impiego delle disponibilita' finanziarie  e  l'approvazione
          delle relative delibere; 
                  4)  l'esame  degli  statuti  e   dei   regolamenti:
          previdenziali,      assistenziali,      elettorali,      di
          amministrazione e di  contabilita'  nonche'  l'approvazione
          delle relative delibere; 
                  5) l'analisi dei bilanci tecnici  per  la  verifica
          della  sostenibilita'  delle  gestioni  e  dell'adeguatezza
          delle prestazioni previdenziali; 
                  6)  il  controllo  sull'attivita'  di  investimento
          delle  risorse  finanziarie  e   sulla   composizione   del
          patrimonio, in collaborazione con la COVIP; 
                  n) (soppressa); 
                  o)  vigila  sull'ordinamento   e   sulla   gestione
          finanziario-contabile degli  istituti  di  patronato  e  di
          assistenza sociale; 
                  p)   vigila   sull'applicazione   della   normativa
          nazionale di sicurezza sociale per  i  lavoratori  italiani
          all'estero e i lavoratori stranieri in Italia; 
                  q) cura, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma  2,  lettera  m),  le  relazioni  con
          organismi  internazionali  per  le   materie   di   propria
          competenza.».