Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «cinque»; b) alla lettera f), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali»; c) la lettera n) e' soppressa.
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto «Art. 8 (Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative). - 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5; b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici; c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.; e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni; f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali; g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale; h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori; i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.; l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103: 1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; 2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; 3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; 4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita' nonche' l'approvazione delle relative delibere; 5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; 6) il controllo sull'attivita' di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; n) (soppressa); o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale; p) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia; q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.».