Art. 10 
 
Direzione generale per il mercato,  la  concorrenza,  la  tutela  del
                 consumatore e la normativa tecnica 
 
  1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la  tutela
del consumatore e la normativa  tecnica  si  articola  in  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)  tutela  e  promozione  della  concorrenza  e  definizione  di
proposte   normative   in   materia   di   liberalizzazioni   e    di
semplificazione per le imprese e  di  requisiti  per  l'esercizio  di
attivita' economiche nei settori del  commercio,  dell'artigianato  e
dei  servizi  e  connessi  rapporti  con  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato; 
    b) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita'  dei
prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la  sorveglianza  dei
prezzi; 
    c) servizi e professioni,  disciplina  e  ricorsi  amministrativi
relativi al ruolo  dei  periti  e  degli  esperti,  all'attivita'  di
mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento  di  titoli
esteri  per  le  professioni  di   competenza   del   Ministero   non
diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle
professioni non organizzate in ordini o  collegi  e  dell'elenco  dei
marchi di qualita' dei servizi; 
    d) statistiche sul commercio e sul terziario; 
    e) nell'ambito dei  servizi  assicurativi,  promozione  e  tutela
della  concorrenza,   definizione   e   proposte   di   normativa   e
provvedimenti in materia di  assicurazione,  in  particolare  per  RC
auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la vigilanza  sulle
assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime  della
strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo
per i mediatori di assicurazione  e  riassicurazione,  gestiti  dalla
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP); 
    f) attuazione delle  politiche  europee  e  internazionali  nelle
materie di competenza; 
    g) cooperazione amministrativa europea in materia di  tutela  dei
consumatori,   assistenza   al   consumatore    transfrontaliero    e
informazione al consumatore anche in materia di consumi ed  emissioni
degli autoveicoli; 
    h) politiche, definizione e proposte di normativa e progetti  per
i consumatori; 
    i)  tenuta   dell'elenco   nazionale   delle   associazioni   dei
consumatori,  supporto  e  segreteria  al  Consiglio  nazionale   dei
consumatori e degli utenti (CNCU); 
    l) manifestazioni a premio; 
    m) gestione del Punto di contatto infoconsumatori, del  Punto  di
contatto  prodotti  (PCP),  del  Punto  di   contatto   prodotti   da
costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di  contatto
Technical Barriers to Trade (TBTs), del Punto di contatto del sistema
di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX); 
    n) vigilanza e definizione della normativa in materia di qualita'
dei prodotti e dei servizi; 
    o) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti  di
competenza del Ministero e relativo coordinamento delle attivita'  di
competenza di altre direzioni e Amministrazioni e relativo  Punto  di
contatto con la Commissione europea; 
    p) attivita' in materia di normativa tecnica  e  vigilanza  sugli
enti di normazione nazionali UNI e CEI; 
    q)  normativa  per  la  sicurezza  degli  impianti   e   macchine
installati in ambito civile e industriale  e  relativi  provvedimenti
inerenti alle attivita' di verifica; 
    r)  normativa  e  adempimenti  amministrativi   in   materia   di
metrologia legale e metalli preziosi; 
    s) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale  italiana  per
l'accreditamento e Punto di contatto con la  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.  99;
svolgimento delle ulteriori attivita' demandate  al  Ministero  dalla
medesima  legge  e  controllo  su  Ente  italiano  di  accreditamento
(ACCREDIA), salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,  lettera
m); 
    t) vigilanza su  camere  di  commercio,  loro  unioni  e  aziende
speciali; 
    u) vigilanza su Unioncamere; 
    v) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970,  n.
518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle  camere  di
commercio italiane all'estero e italo-straniere; 
    z)  normativa  sul  registro  imprese  e  sul  repertorio   delle
attivita'  economiche  e  amministrative  (REA)  e  vigilanza   sulle
relative attivita' delle  camere  di  commercio,  tenuta  dell'Indice
nazionale  degli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata   di
professionisti  ed  imprese  (INI  PEC)  e  ordinamento  del  sistema
camerale; 
    aa) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere,
borse merci e magazzini generali, ferme restando le competenze  delle
altre Amministrazioni; 
    bb)  accreditamento  degli  Sportelli  unici  per  le   attivita'
produttive e delle Agenzie per le imprese; 
    cc) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione
dei progetti di  riforma  e  investimento  previsti  dal  PNRR  nelle
materie di competenza; 
    dd)   cura,   rispetto   all'ambito   di   propria    competenza,
dell'implementazione del piano di comunicazione e  del  rispetto  dei
tempi, delle modalita' di attuazione e  delle  risorse  economiche  e
finanziarie assegnate; 
    ee) nell'ambito delle proprie competenze e  con  la  supervisione
dell'Ufficio Stampa  del  Ministro,  gestione  dei  rapporti  con  le
imprese e gli enti. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
          23  luglio  2009,  n.  99,  recante  «Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia»: 
                «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento  (CE)
          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato  per  la  commercializzazione  dei   prodotti).   -
          (Omissis). 
                2. Il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.».