Art. 6 Direzione generale per gli incentivi alle imprese 1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile; b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito ed elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa; c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonche' di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana; d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese; e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione; f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitivita' e al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale; g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative; h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU); i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttivita' delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici in coordinamento con le altre Amministrazioni competenti in materia; l) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro, nelle materie di propria competenza; m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in societa' di promozione e sviluppo delle societa' cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'; n) partecipazione alla gestione, per quanto di competenza, degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; o) politiche e attivita' per l'attrazione degli investimenti esteri, attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attivita' connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; p) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attivita' relativa al contenzioso e agli affari giuridici; q) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarita' del Ministero; r) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale; s) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; t) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive; u) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea; v) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; z) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio; aa) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese; bb) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento, per le attivita' territoriali, con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; cc) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza; dd) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate; ee) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti. 2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»: «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis). 7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato». 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.». - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia»: «Art. 1 (Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti. 2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3. 3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo. 4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente articolo. 5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 10 (Documento di economia e finanza). - (Omissis). 7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi.». - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento»: «Art. 4 (Comitato per la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. 2. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina. 3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».