Art. 6 
 
          Direzione generale per gli incentivi alle imprese 
 
  1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola
in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile; 
    b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
(PMI) e  altri  interventi  per  favorire  l'accesso  al  credito  ed
elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa; 
    c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e  sviluppo,
l'innovazione tecnologica, gli appalti  pre-commerciali,  nonche'  di
programmi  connessi  alle  tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione (TIC) finalizzati  al  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana; 
    d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito  d'imposta
per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori  altamente
qualificati e per la competitivita' delle imprese; 
    e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo  nazionale
per l'innovazione; 
    f)  gestione  di  programmi  e  interventi,   nell'ambito   delle
politiche  di  sviluppo  e  coesione,  volti  al  superamento   degli
squilibri di sviluppo  economico-territoriale  e,  nell'ambito  delle
politiche industriali, all'accrescimento della  competitivita'  e  al
rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa  e  non
complessa di rilevanza nazionale; 
    g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita  di
nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative; 
    h) gestione degli interventi  di  agevolazione  in  favore  delle
piccole e micro imprese localizzate all'interno  delle  Zone  franche
urbane (ZFU); 
    i) gestione di programmi e interventi volti alla  crescita  della
produttivita' delle imprese  tramite  l'efficienza  energetica  e  al
contenimento dei consumi energetici in  coordinamento  con  le  altre
Amministrazioni competenti in materia; 
    l)  attivita'  inerenti  agli  strumenti   della   programmazione
negoziata,  ai  contratti  di  sviluppo  e   alle   misure   previste
nell'ambito di accordi di programma quadro, nelle materie di  propria
competenza; 
    m)  gestione  di  programmi  e  interventi  volti   al   sostegno
finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi;  gestione
finanziaria  delle  partecipazioni  del  Ministero  in  societa'   di
promozione e sviluppo delle societa'  cooperative  in  collaborazione
con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e
sulle societa'; 
    n) partecipazione alla gestione, per quanto di competenza,  degli
interventi   di    incentivazione    alle    imprese    a    sostegno
dell'internazionalizzazione e della promozione  della  loro  presenza
sui mercati esteri, in coordinamento con il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
    o) politiche e  attivita'  per  l'attrazione  degli  investimenti
esteri,   attivita'   di   competenza   del   Ministero   in   ambito
internazionale  per  la  promozione  della  politica  industriale,  e
attivita' connesse alla  presidenza  del  Comitato  di  coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri  di
cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164; 
    p) predisposizione delle direttive, vigilanza e  controllo  sulle
attivita' di gestione di interventi agevolativi e  di  sostegno  alle
imprese,  rientranti  nelle  competenze  della  Direzione   generale,
affidati a  soggetti  pubblici  e  privati  sulla  base  di  norme  o
convenzioni, compresa l'attivita'  relativa  al  contenzioso  e  agli
affari giuridici; 
    q)  esercizio  delle  funzioni  di  autorita'  di  gestione   dei
programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei  Fondi
strutturali  e  di  investimento  europei   nella   titolarita'   del
Ministero; 
    r) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti
alla programmazione, attuazione e verifica degli  interventi  per  lo
sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale; 
    s) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto  del  divieto
di cumulo delle agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  ed
europea per le misure di competenza e tenuta del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato,  ai  sensi  dell'articolo  52  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
    t) attivita' di valutazione  e  controllo  sull'efficacia  e  sul
rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti  provvedimenti
amministrativi in materia di sostegno  alle  attivita'  economiche  e
produttive; 
    u) predisposizione della relazione del  Governo  alle  competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati
di  cui  all'articolo  1  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266   e
coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla  spesa
relativi ai regimi di  aiuto  di  Stato  nell'ambito  del  Quadro  di
valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea; 
    v) predisposizione,  nelle  materie  di  competenza,  delle  basi
informative  finalizzate  alla  elaborazione  della  relazione  sugli
interventi realizzati nelle  aree  in  ritardo  di  sviluppo  di  cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    z) progettazione e  implementazione  dei  sistemi  informativi  e
gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale
per  le  risorse,  l'organizzazione,  i  sistemi  informativi  e   il
bilancio; 
    aa)   gestione   dei   restanti   programmi   e   interventi   di
incentivazione alle imprese; 
    bb) controlli e ispezioni sulla  realizzazione  di  programmi  di
impresa oggetto di  agevolazioni,  anche  avvalendosi  del  personale
degli ispettorati territoriali in  coordinamento,  per  le  attivita'
territoriali,  con  la  Direzione   generale   per   i   servizi   di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 
    cc) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione
dei progetti di  riforma  e  investimento  previsti  dal  PNRR  nelle
materie di competenza; 
    dd)   cura,   rispetto   all'ambito   di   propria    competenza,
dell'implementazione del Piano di comunicazione e  del  rispetto  dei
tempi, delle modalita' di attuazione e  delle  risorse  economiche  e
finanziarie assegnate; 
    ee) nell'ambito delle proprie competenze e  con  la  supervisione
dell'Ufficio Stampa  del  Ministro,  gestione  dei  rapporti  con  le
imprese e gli enti. 
  2.  Presso  la  Direzione  generale  opera  il  Comitato   per   la
razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria  della
Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  2  agosto
1995, n. 434. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  30,  comma  7,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          recante «Misure urgenti per  l'apertura  dei  cantieri,  la
          realizzazione delle opere  pubbliche,  la  digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive»: 
                «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in  Italy
          e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis). 
                7. Presso il Ministero dello sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e da  un  rappresentante  della  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato  puo'
          essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
          centrali e territoriali di volta  in  volta  coinvolte  nel
          progetto d'investimento. Ai  componenti  del  Comitato  non
          sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  di  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento  del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  L'art.  35  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e'
          abrogato. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  52  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato». 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di  Stato  di  cui  all'art.  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'art.  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia»: 
                «Art.  1  (Attivita'  di  valutazione  di   leggi   e
          provvedimenti  in  materia  di  sostegno   alle   attivita'
          economiche e  produttive).  -  1.  Al  fine  di  effettuare
          attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia  e  sul
          rispetto delle finalita'  delle  leggi  e  dei  conseguenti
          provvedimenti amministrativi in materia  di  sostegno  alle
          attivita' economiche e produttive,  il  Governo,  entro  il
          mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei   deputati
          competenti   in   materia   industriale    una    relazione
          illustrativa  delle   caratteristiche   e   dell'andamento,
          nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in  materia
          di  sostegno  alle  attivita'  economiche   e   produttive,
          tracciando  per  ciascuno  di  essi  un  quadro  articolato
          territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate,
          degli investimenti attivati  e  dell'impatto  occupazionale
          attivato  e  quant'altro  sia  ritenuto   utile   per   una
          valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione
          dovra',  inoltre  fornire  sempre  in   forma   articolata,
          elementi di monitoraggio,  rispetto  agli  andamenti  degli
          anni  precedenti,  nonche'  l'illustrazione  dei  risultati
          dell'attivita' di vigilanza e di controllo  esercitata  dal
          Governo anche nei confronti di  societa'  o  enti  vigilati
          dalle  pubbliche  amministrazioni,  ovvero  dalle  medesime
          direttamente  o  indirettamente  controllati,  al  fine  di
          mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia  di
          detti provvedimenti. 
                2. Le Commissioni parlamentari, nella loro  attivita'
          di valutazione e controllo  di  cui  al  comma  1,  possono
          richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi  a
          singoli  soggetti  pubblici  e   privati   beneficiari   di
          finanziamenti  derivanti  da  leggi  e   provvedimenti   di
          sostegno   alle   attivita'   economiche    e    produttive
          direttamente alla struttura di cui al comma 3. 
                3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative
          e  di  monitoraggio  sugli  effetti  dei  provvedimenti  di
          sostegno  alle  attivita'  economiche   e   produttive   e'
          istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato una apposita struttura,  utilizzando  le
          risorse di personale e  strumentali  in  essere  presso  il
          medesimo. 
                4. I soggetti  pubblici  e  privati,  beneficiari  di
          finanziamenti  derivanti  da  leggi  e   provvedimenti   di
          sostegno  alle  attivita'  economiche  e  produttive,  sono
          tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  ogni  elemento  informativo   relativo
          all'utilizzazione  di  detti  finanziamenti,  ritenuto  dal
          medesimo  utile  per  le  attivita'  di  cui  al   presente
          articolo. 
                5. Le Commissioni parlamentari  di  cui  al  comma  1
          possono  riferire  alle  Assemblee  delle  Camere  con  una
          relazione annuale da  presentare  prima  dell'inizio  della
          sessione di bilancio.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10,  comma  7,  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica»: 
                «Art.  10  (Documento  di  economia  e  finanza).   -
          (Omissis). 
                7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  4,  del  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          del  2  agosto  1995,  n.  434,  recante  «Regolamento   di
          attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e  8-bis,  del  D.L.  20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          L. 19 luglio 1993, n. 237, riguardante  le  modalita'  e  i
          criteri   per   favorire   la   razionalizzazione   e    la
          ristrutturazione  produttiva  delle  imprese  operanti  nel
          settore della produzione di materiali di armamento»: 
                «Art. 4  (Comitato  per  la  razionalizzazione  e  la
          ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). -
          1.  Al  fine  di  assicurare  la  coordinata  e   razionale
          applicazione degli interventi di cui all'art. 2,  comma  1,
          e' istituito  il  Comitato  per  la  razionalizzazione,  la
          ristrutturazione  produttiva  dell'industria  della  Difesa
          presieduto dal Ministro dell'industria,  del  commercio  ed
          artigianato o da  un  Sottosegretario  da  lui  delegato  e
          composto da un rappresentante per ciascuno  dei  Ministeri:
          della   difesa,    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio -  Ufficio
          coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da
          tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra  persone  di
          qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti
          di dipendenza, consulenza o partecipazione  a  consigli  di
          amministrazione di aziende del settore. 
                2. Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente. I componenti effettivi e supplenti del  Comitato
          sono nominati per un quinquennio con decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato.   Il
          Comitato  e'  costituito  validamente  con  la  maggioranza
          assoluta dei componenti e delibera a  maggioranza  assoluta
          dei presenti. Il Comitato puo'  essere  confermato  per  un
          solo quinquennio successivo a quello di prima nomina. 
                3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».