Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di assicurare  la  copertura  dei  costi  amministrativi
complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis,  46-bis,  80,  84,
102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge  22
aprile 1941, n. 633, attribuite dal  presente  decreto  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, gli  adempimenti  di  competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  sono  finanziati
mediante il contributo di cui all'articolo 1, comma 66,  della  legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  posto  a  carico  degli   editori   di
pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che
associata o consorziata, nonche'  dei  prestatori  di  servizi  della
societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e
rassegne stampa e quelle operanti nel settore del  video  on  demand.
Per i soggetti di cui al  primo  periodo,  l'Autorita',  con  propria
deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo  1,  comma  65,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e  le  modalita'
di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di  contribuzione
nel limite  massimo  del  2  per  mille  dei  ricavi  realizzati  nel
territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa'
aventi  sede  all'estero,  relativi  al  valore   della   produzione,
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i
soggetti  non  obbligati  alla  redazione  di  tale  bilancio,  delle
omologhe voci di altre scritture contabili che  attestino  il  valore
complessivo della produzione. 
  2. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1. 
  3. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
ad eccezione di quanto previsto dal comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franceschini, Ministro della cultura 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84  e
          180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633  si  veda  nelle
          note all'art. 1. 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 65 e 66, della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2005, n. 302, S.O., cosi' recita: 
              «65.  A  decorrere   dall'anno   2007   le   spese   di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e della Commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
          parte non coperta da finanziamento a  carico  del  bilancio
          dello Stato, secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti massimi previsti  per  legge,  versate  direttamente
          alle medesime Autorita'. Le  deliberazioni,  con  le  quali
          sono fissati anche i termini e le modalita' di  versamento,
          sono sottoposte al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'approvazione con proprio decreto entro venti  giorni  dal
          ricevimento.  Decorso  il  termine  di  venti  giorni   dal
          ricevimento senza che siano state  formulate  osservazioni,
          le deliberazioni adottate  dagli  organismi  ai  sensi  del
          presente comma divengono esecutive. 
              66. In sede di prima  applicazione,  per  l'anno  2006,
          l'entita'  della  contribuzione  a  carico   dei   soggetti
          operanti   nel   settore   delle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, e' fissata in  misura  pari  all'1,5
          per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo   bilancio
          approvato prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Per  gli   anni   successivi,   eventuali
          variazioni   della   misura   e   delle   modalita'   della
          contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni ai sensi  del  comma  65,  nel
          limite massimo del 2 per mille dei  ricavi  risultanti  dal
          bilancio  approvato  precedentemente  alla  adozione  della
          delibera.».