art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
          NOTE 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, commi  1-bis  e
          2,  8,  comma  4,  16,  17,  comma  3,  e  20  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'articolo
          60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di
          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle
          controversie civili e commerciali): 
                «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti  con
          il processo). - 1. Omissis. 
                1-bis. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione
          relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del danno derivante da responsabilita'  medica
          e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o
          con altro mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
          bancari e finanziari, e' tenuto,  assistito  dall'avvocato,
          preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
          sensi del presente decreto ovvero i  procedimenti  previsti
          dal decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  e  dai
          rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, ovvero il procedimento  istituito
          in  attuazione  dell'articolo  187-ter  del  Codice   delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005,  n.  209,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di procedibilita' della  domanda  giudiziale.  A  decorrere
          dall'anno  2018,  il  Ministro  della  giustizia  riferisce
          annualmente  alle  Camere  sugli  effetti  prodotti  e  sui
          risultati conseguiti dall'applicazione  delle  disposizioni
          del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
          dal convenuto, a pena di decadenza,  o  rilevata  d'ufficio
          dal giudice, non oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove
          rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'articolo 6. Allo  stesso  modo  provvede
          quando la mediazione  non  e'  stata  esperita,  assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
                2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1-bis  e  salvo
          quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in  sede
          di giudizio di appello, valutata la natura della causa,  lo
          stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,  puo'
          disporre l'esperimento del procedimento di  mediazione;  in
          tal caso, l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
          in sede di appello. Il  provvedimento  di  cui  al  periodo
          precedente e' adottato prima dell'udienza  di  precisazione
          delle  conclusioni  ovvero,  quando  tale  udienza  non  e'
          prevista prima della discussione della  causa.  Il  giudice
          fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
          cui all'articolo 6 e, quando  la  mediazione  non  e'  gia'
          stata  avviata,  assegna  contestualmente  alle  parti   il
          termine di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
          domanda di mediazione. 
                2-bis. - 6. Omissis.». 
                «Art. 8 (Procedimento). - 1. - 3. Omissis. 
                4. Quando non puo' procedere ai sensi  del  comma  1,
          ultimo periodo, il  mediatore  puo'  avvalersi  di  esperti
          iscritti negli albi dei consulenti presso i  tribunali.  Il
          regolamento di procedura dell'organismo deve  prevedere  le
          modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
          agli esperti. 
                4-bis. - 5. 
                Omissis.». 
                «Art. 16 (Organismi di mediazione e registro.  Elenco
          dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
          garanzie  di  serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati  a
          costituire  organismi  deputati,  su  istanza  della  parte
          interessata, a gestire il procedimento di mediazione  nelle
          materie di cui all'articolo 2  del  presente  decreto.  Gli
          organismi devono essere iscritti nel registro. 
                2. La formazione del registro  e  la  sua  revisione,
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, l'istituzione di separate  sezioni  del  registro
          per la trattazione degli affari che  richiedono  specifiche
          competenze anche in materia di  consumo  e  internazionali,
          nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli
          organismi  sono  disciplinati  con  appositi  decreti   del
          Ministro della giustizia, di concerto,  relativamente  alla
          materia  del  consumo,  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico. Fino all'adozione di tali decreti si  applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti  del
          Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
          2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino  alla
          medesima    data,    gli    organismi    di    composizione
          extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni. 
                3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati, proposte per l'approvazione a norma  dell'articolo
          17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
          giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 
                4.  La  vigilanza  sul  registro  e'  esercitata  dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
                4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
          mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
          devono  essere  adeguatamente   formati   in   materia   di
          mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
          di aggiornamento teorico-pratici a  cio'  finalizzati,  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
          deontologico  forense.   Dall'attuazione   della   presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
                5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione.   Il   decreto   stabilisce   i   criteri   per
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          formazione,  in  modo  da  garantire  elevati  livelli   di
          formazione  dei  mediatori.  Con  lo  stesso  decreto,   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
          all'attivita'  di  formazione  di  cui  al  presente  comma
          costituisce per il mediatore  requisito  di  qualificazione
          professionale. 
                6.  L'istituzione  e  la  tenuta   del   registro   e
          dell'elenco  dei  formatori  avvengono  nell'ambito   delle
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti,  e
          disponibili a legislazione  vigente,  presso  il  Ministero
          della giustizia e il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          per la parte di rispettiva competenza, e,  comunque,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». 
                «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). -
          1. - 2. Omissis. 
                3. Il verbale di accordo e'  esente  dall'imposta  di
          registro  entro  il  limite  di  valore  di  50.000   euro,
          altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 
                4. - 9. 
                Omissis.». 
                «Art. 20 (Credito d'imposta). -  1.  Alle  parti  che
          corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere
          il procedimento  di  mediazione  presso  gli  organismi  e'
          riconosciuto, in caso  di  successo  della  mediazione,  un
          credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a
          concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto
          disposto dai commi 2 e  3.  In  caso  di  insuccesso  della
          mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'. 
                2.  A  decorrere  dall'anno  2011,  con  decreto  del
          Ministro della giustizia, entro il  30  aprile  di  ciascun
          anno, e' determinato l'ammontare  delle  risorse  a  valere
          sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo
          2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008,  n.  181,  destinato  alla  copertura  delle
          minori entrate  derivanti  dalla  concessione  del  credito
          d'imposta di  cui  al  comma  1  relativo  alle  mediazioni
          concluse nell'anno precedente. Con il medesimo  decreto  e'
          individuato il credito d'imposta  effettivamente  spettante
          in relazione all'importo di ciascuna mediazione  in  misura
          proporzionale  alle  risorse  stanziate  e,  comunque,  nei
          limiti dell'importo indicato al comma 1. 
                3.   Il   Ministero    della    giustizia    comunica
          all'interessato l'importo del credito  d'imposta  spettante
          entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la  sua
          determinazione e trasmette, in via telematica,  all'Agenzia
          delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi
          a ciascuno comunicati. 
                4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a  pena
          di  decadenza,  nella  dichiarazione  dei  redditi  ed   e'
          utilizzabile a decorrere dalla data  di  ricevimento  della
          comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, nonche', da parte delle persone fisiche  non  titolari
          di redditi d'impresa o di lavoro autonomo,  in  diminuzione
          delle imposte sui redditi. Il  credito  d'imposta  non  da'
          luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito
          ai fini delle imposte sui redditi,  ne'  del  valore  della
          produzione  netta  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                5. Ai fini della copertura finanziaria  delle  minori
          entrate derivanti dal presente articolo il Ministero  della
          giustizia provvede annualmente al  versamento  dell'importo
          corrispondente all'ammontare  delle  risorse  destinate  ai
          crediti  d'imposta  sulla  contabilita'  speciale  n.  1778
          "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".». 
                - Si riporta il testo  degli  articoli  2  e  11  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti  di
          degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi   per   la
          definizione dell'arretrato in materia di processo  civile),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10  novembre
          2014, n. 162: 
                «Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da uno
          o piu' avvocati).  -  1.  La  convenzione  di  negoziazione
          assistita da uno o piu' avvocati e' un accordo mediante  il
          quale le parti convengono di cooperare in buona fede e  con
          lealta' per risolvere in  via  amichevole  la  controversia
          tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai
          sensi dell'articolo 6 del decreto  legislativo  2  febbraio
          2001, n. 96. 
                1-bis.  E'  fatto  obbligo  per  le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di   affidare   la
          convenzione di negoziazione alla  propria  avvocatura,  ove
          presente. 
                2. La convenzione di negoziazione deve precisare: 
                a)   il   termine   concordato   dalle   parti    per
          l'espletamento della procedura, in ogni caso non  inferiore
          a un mese e non  superiore  a  tre  mesi,  prorogabile  per
          ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; 
                b)  l'oggetto  della  controversia,  che   non   deve
          riguardare diritti indisponibili o vertere  in  materia  di
          lavoro. 
                3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo
          determinato dalle parti, fermo restando il termine  di  cui
          al comma 2, lettera a). 
                4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a  pena
          di nullita', in forma scritta. 
                5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno
          o piu' avvocati. 
                6.  Gli  avvocati  certificano   l'autografia   delle
          sottoscrizioni apposte alla convenzione  sotto  la  propria
          responsabilita' professionale. 
                7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il
          cliente  all'atto  del  conferimento  dell'incarico   della
          possibilita' di ricorrere alla convenzione di  negoziazione
          assistita.». 
                «Art. 11 (Raccolta dei dati). - 1.  I  difensori  che
          sottoscrivono l'accordo raggiunto  dalle  parti  a  seguito
          della convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al
          Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo
          e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine  presso
          cui e' iscritto uno degli avvocati. 
                2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense
          provvede al monitoraggio delle  procedure  di  negoziazione
          assistita  e  ne  trasmette  i  dati  al  Ministero   della
          giustizia. 
                2-bis. Il Ministro  della  giustizia  trasmette  alle
          Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo  stato  di
          attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  capo,
          contenente, in particolare, i dati trasmessi ai  sensi  del
          comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente
          ai  dati  relativi  alle  controversie  iscritte  a   ruolo
          nell'anno  di  riferimento,  a  loro  volta  distinti   per
          tipologia.». 
                - Si riporta il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno
          o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
          personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   o   di
          scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni
          di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento
          dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e  di
          alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
          almeno un avvocato  per  parte  puo'  essere  conclusa  tra
          coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
          separazione personale, di cessazione degli  effetti  civili
          del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi  di
          cui all'articolo 3, primo comma,  numero  2),  lettera  b),
          della  legge  1°  dicembre  1970,  n.  898,  e   successive
          modificazioni, di modifica delle condizioni di  separazione
          o di divorzio. 
                1-bis. La convenzione di  negoziazione  assistita  da
          almeno un avvocato per parte puo'  essere  conclusa  tra  i
          genitori al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
          per  la  disciplina  delle  modalita'  di   affidamento   e
          mantenimento dei figli minori nati  fuori  del  matrimonio,
          nonche' per la disciplina delle modalita'  di  mantenimento
          dei figli maggiorenni  non  economicamente  autosufficienti
          nati  fuori  del  matrimonio  e  per  la   modifica   delle
          condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere  conclusa
          tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale  per
          la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai
          genitori  dal   figlio   maggiorenne   economicamente   non
          autosufficiente e per la determinazione degli alimenti,  ai
          sensi  dell'articolo  434  del  codice  civile,  e  per  la
          modifica di tali determinazioni. 
                2. In mancanza di figli minori, di figli  maggiorenni
          incapaci  o  portatori   di   handicap   grave   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero economicamente non  autosufficienti,  l'accordo
          raggiunto  a  seguito  di   convenzione   di   negoziazione
          assistita e'  trasmesso  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
          irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per  gli
          adempimenti ai sensi del comma  3.  In  presenza  di  figli
          minori,  di  figli  maggiorenni  incapaci  o  portatori  di
          handicap grave ovvero economicamente  non  autosufficienti,
          l'accordo   raggiunto   a   seguito   di   convenzione   di
          negoziazione  assistita  deve  essere  trasmesso  entro  il
          termine di dieci giorni  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente, il  quale,  quando  ritiene
          che  l'accordo  risponde  all'interesse   dei   figli,   lo
          autorizza.  Quando  ritiene  che  l'accordo  non   risponde
          all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo
          trasmette,  entro  cinque   giorni,   al   presidente   del
          tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,  la
          comparizione  delle  parti  e   provvede   senza   ritardo.
          All'accordo autorizzato si applica il comma 3. 
                3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione
          produce  gli  effetti  e  tiene  luogo  dei   provvedimenti
          giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai  commi  1  e
          1-bis,  i  procedimenti  di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio e di modifica delle  condizioni
          di  separazione  o  di  divorzio  ,  di  affidamento  e  di
          mantenimento dei figli minori nati  fuori  del  matrimonio,
          nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di
          mantenimento  dei  figli  maggiorenni  non   economicamente
          autosufficienti e per la  modifica  delle  condizioni  gia'
          determinate, per la determinazione degli alimenti e per  la
          loro modifica. Nell'accordo si da' atto  che  gli  avvocati
          hanno tentato di conciliare le parti e le  hanno  informate
          della possibilita' di esperire la  mediazione  familiare  e
          che gli avvocati hanno informato le  parti  dell'importanza
          per il minore di trascorrere tempi  adeguati  con  ciascuno
          dei  genitori.  L'avvocato  della  parte  e'  obbligato   a
          trasmettere,   entro   il   termine   di   dieci    giorni,
          all'ufficiale dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il
          matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
          dallo stesso, dell'accordo munito delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 5. 
                4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui  al  comma
          3, terzo periodo, e' applicata la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.  Alla  irrogazione
          della sanzione di cui al periodo che precede e'  competente
          il Comune in cui  devono  essere  eseguite  le  annotazioni
          previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
                5. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          novembre  2000,  n.  396,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)  e'
          inserita la seguente: 
                    "g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere  una  soluzione  consensuale  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio e di  scioglimento  del
          matrimonio"; 
                  b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h)  e'
          aggiunta la seguente: 
                    "h-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati conclusi tra coniugi al fine  di  raggiungere  una
          soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del  matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle
          condizioni di separazione o di divorzio"; 
                  c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d)  e'
          inserita la seguente: 
                    "d-bis) degli  accordi  raggiunti  a  seguito  di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere una  soluzione  consensuale  di  separazione
          personale,  di  cessazione   degli   effetti   civili   del
          matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  143,  145,  156,
          316, 316-bis,  330,  332,  333,  334,  335,  336,  337-ter,
          342-bis e 342-ter del codice civile: 
                «Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi). -
          Con il matrimonio il marito  e  la  moglie  acquistano  gli
          stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 
                Dal  matrimonio  deriva  l'obbligo   reciproco   alla
          fedelta',   all'assistenza   morale   e   materiale,   alla
          collaborazione  nell'interesse  della   famiglia   e   alla
          coabitazione. 
                Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
          alle proprie sostanze e alla propria  capacita'  di  lavoro
          professionale o casalingo, a contribuire ai  bisogni  della
          famiglia.». 
                «Art. 145 (Intervento del  giudice).  -  In  caso  di
          disaccordo  ciascuno  dei  coniugi  puo'  chiedere,   senza
          formalita', l'intervento del giudice il quale,  sentite  le
          opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno,  dai
          figli conviventi che abbiano compiuto il  sedicesimo  anno,
          tenta di raggiungere una soluzione concordata. 
                Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna
          la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il
          giudice,  qualora  ne   sia   richiesto   espressamente   e
          congiuntamente dai coniugi, adotta, con  provvedimento  non
          impugnabile, la soluzione che ritiene  piu'  adeguata  alle
          esigenze dell'unita' e della vita della famiglia.». 
                «Art. 156 (Effetti  della  separazione  sui  rapporti
          patrimoniali tra i coniugi). - Il giudice, pronunziando  la
          separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
          addebitabile  la  separazione  il   diritto   di   ricevere
          dall'altro   coniuge   quanto   e'   necessario   al    suo
          mantenimento,  qualora  egli  non  abbia  adeguati  redditi
          propri. 
                L'entita' di tale somministrazione e' determinata  in
          relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. 
                Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui
          agli articoli 433 e seguenti. 
                Il giudice che pronunzia la separazione puo'  imporre
          al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se
          esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
          degli   obblighi   previsti   dai   precedenti   commi    e
          dall'articolo 155. 
                La  sentenza  costituisce  titolo  per   l'iscrizione
          dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. 
                In caso di  inadempienza,  su  richiesta  dell'avente
          diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei
          beni del coniuge obbligato e ordinare ai  terzi,  tenuti  a
          corrispondere  anche   periodicamente   somme   di   danaro
          all'obbligato,  che  una  parte  di  esse   venga   versata
          direttamente agli aventi diritto. 
                Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice,
          su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la  modifica
          dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.». 
                «Art. 316 (Responsabilita' genitoriale). - Entrambi i
          genitori  hanno  la  responsabilita'  genitoriale  che   e'
          esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita',
          delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
          I genitori di  comune  accordo  stabiliscono  la  residenza
          abituale del minore. 
                In caso di  contrasto  su  questioni  di  particolare
          importanza  ciascuno  dei  genitori  puo'  ricorrere  senza
          formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene
          piu' idonei. 
                Il giudice, sentiti i genitori e  disposto  l'ascolto
          del figlio minore che abbia  compiuto  gli  anni  dodici  e
          anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di  discernimento,
          suggerisce  le  determinazioni  che  ritiene   piu'   utili
          nell'interesse del figlio e dell'unita'  familiare.  Se  il
          contrasto permane  il  giudice  attribuisce  il  potere  di
          decisione a quello dei  genitori  che,  nel  singolo  caso,
          ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio. 
                Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la
          responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento
          del  figlio,  nato  fuori  del  matrimonio,  e'  fatto  dai
          genitori,  l'esercizio  della  responsabilita'  genitoriale
          spetta ad entrambi. 
                Il  genitore  che  non  esercita  la  responsabilita'
          genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle
          condizioni di vita del figlio.». 
                «Art.  316-bis  (Concorso  nel  mantenimento).  -   I
          genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei
          figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo  la
          loro capacita' di lavoro professionale o casalingo.  Quando
          i  genitori  non  hanno  mezzi   sufficienti,   gli   altri
          ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire
          ai genitori stessi  i  mezzi  necessari  affinche'  possano
          adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 
                In caso di inadempimento il presidente del tribunale,
          su  istanza  di   chiunque   vi   ha   interesse,   sentito
          l'inadempiente ed assunte informazioni, puo'  ordinare  con
          decreto  che  una  quota  dei  redditi  dell'obbligato,  in
          proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro
          genitore o a chi sopporta le  spese  per  il  mantenimento,
          l'istruzione e l'educazione della prole. 
                Il decreto, notificato agli interessati ed  al  terzo
          debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti  ed  il
          terzo debitore possono proporre opposizione nel termine  di
          venti giorni dalla notifica. 
                L'opposizione  e'  regolata  dalle   norme   relative
          all'opposizione  al  decreto  di  ingiunzione,  in   quanto
          applicabili. 
                Le  parti  ed  il  terzo  debitore   possono   sempre
          chiedere,  con  le  forme  del   processo   ordinario,   la
          modificazione e la revoca del provvedimento.». 
                «Art.   330    (Decadenza    dalla    responsabilita'
          genitoriale sui figli). - Il giudice  puo'  pronunziare  la
          decadenza  dalla  responsabilita'  genitoriale  quando   il
          genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
          dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 
                In tale caso,  per  gravi  motivi,  il  giudice  puo'
          ordinare  l'allontanamento  del  figlio   dalla   residenza
          familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
          che maltratta o abusa del minore.». 
                «Art.  332  (Reintegrazione   nella   responsabilita'
          genitoriale).  -  Il   giudice   puo'   reintegrare   nella
          responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto,
          quando, cessate le ragioni per le  quali  la  decadenza  e'
          stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di  pregiudizio
          per il figlio.». 
                «Art. 333 (Condotta del genitore  pregiudizievole  ai
          figli). - Quando  la  condotta  di  uno  o  di  entrambi  i
          genitori non e'  tale  da  dare  luogo  alla  pronuncia  di
          decadenza prevista dall'articolo 330,  ma  appare  comunque
          pregiudizievole  al  figlio,   il   giudice,   secondo   le
          circostanze, puo' adottare i  provvedimenti  convenienti  e
          puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
          familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
          che maltratta o abusa del minore. 
                Tali  provvedimenti  sono  revocabili  in   qualsiasi
          momento.». 
                «Art. 334 (Rimozione dall'amministrazione). -  Quando
          il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale
          puo' stabilire  le  condizioni  a  cui  i  genitori  devono
          attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi  o
          uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in
          tutto o in parte, dell'usufrutto legale. 
                L'amministrazione e' affidata ad un curatore,  se  e'
          disposta la rimozione di entrambi i genitori.». 
                «Art.      335      (Riammissione      nell'esercizio
          dell'amministrazione).    -     Il     genitore     rimosso
          dall'amministrazione     ed      eventualmente      privato
          dell'usufrutto legale puo' essere riammesso  dal  tribunale
          nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro,  quando
          sono   cessati   i   motivi   che   hanno   provocato    il
          provvedimento.». 
                «Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti  indicati
          negli  articoli  precedenti  sono   adottati   su   ricorso
          dell'altro genitore, dei parenti o del  pubblico  ministero
          e, quando si tratta di  revocare  deliberazioni  anteriori,
          anche del genitore interessato. 
                Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
          informazioni e  sentito  il  pubblico  ministero;  dispone,
          inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
          anni dodici  e  anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di
          discernimento.  Nei  casi  in  cui  il   provvedimento   e'
          richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. 
                In caso  di  urgente  necessita'  il  tribunale  puo'
          adottare,   anche   d'ufficio,   provvedimenti   temporanei
          nell'interesse del figlio. 
                Per i provvedimenti di cui  ai  commi  precedenti,  i
          genitori e il minore sono assistiti da un difensore.». 
                «Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli). - Il
          figlio minore  ha  il  diritto  di  mantenere  un  rapporto
          equilibrato e continuativo con ciascuno  dei  genitori,  di
          ricevere cura, educazione, istruzione e  assistenza  morale
          da entrambi e di conservare rapporti significativi con  gli
          ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 
                Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma,
          nei procedimenti di cui all'articolo  337-bis,  il  giudice
          adotta i provvedimenti relativi alla  prole  con  esclusivo
          riferimento  all'interesse  morale  e  materiale  di  essa.
          Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli  minori
          restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce  a
          quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
          modalita' della  loro  presenza  presso  ciascun  genitore,
          fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di
          essi  deve  contribuire   al   mantenimento,   alla   cura,
          all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto,  se
          non  contrari  all'interesse  dei  figli,   degli   accordi
          intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento
          relativo alla prole, ivi compreso, in  caso  di  temporanea
          impossibilita' di affidare il minore ad uno  dei  genitori,
          l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti
          relativi all'affidamento della prole  provvede  il  giudice
          del merito e, nel  caso  di  affidamento  familiare,  anche
          d'ufficio.  A  tal  fine   copia   del   provvedimento   di
          affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al
          giudice tutelare. 
                La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata   da
          entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
          i  figli  relative  all'istruzione,  all'educazione,   alla
          salute e alla scelta della residenza  abituale  del  minore
          sono  assunte  di  comune  accordo  tenendo   conto   delle
          capacita', dell'inclinazione naturale e  delle  aspirazioni
          dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al
          giudice.  Limitatamente  alle  decisioni  su  questioni  di
          ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che  i
          genitori   esercitino   la   responsabilita'    genitoriale
          separatamente. Qualora il  genitore  non  si  attenga  alle
          condizioni   dettate,   il    giudice    valutera'    detto
          comportamento anche al fine della modifica delle  modalita'
          di affidamento. 
                Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti  dalle
          parti, ciascuno dei genitori provvede al  mantenimento  dei
          figli  in  misura  proporzionale  al  proprio  reddito;  il
          giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
          assegno periodico al fine di  realizzare  il  principio  di
          proporzionalita', da determinare considerando: 
                  1) le attuali esigenze del figlio. 
                  2) il tenore di vita goduto dal figlio in  costanza
          di convivenza con entrambi i genitori. 
                  3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 
                  4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 
                  5) la valenza economica dei compiti domestici e  di
          cura assunti da ciascun genitore. 
                L'assegno e'  automaticamente  adeguato  agli  indici
          ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti  o
          dal giudice. 
                Ove le informazioni di  carattere  economico  fornite
          dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
          giudice dispone un accertamento  della  polizia  tributaria
          sui redditi e sui beni oggetto della  contestazione,  anche
          se intestati a soggetti diversi.». 
                «Art. 342-bis (Ordini di protezione contro gli  abusi
          familiari). - Quando la condotta del  coniuge  o  di  altro
          convivente e' causa  di  grave  pregiudizio  all'integrita'
          fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro  coniuge  o
          convivente, il giudice, su istanza di parte, puo'  adottare
          con  decreto  uno  o  piu'   dei   provvedimenti   di   cui
          all'articolo 342-ter.». 
                «Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione).
          - Con il decreto di cui  all'articolo  342-bis  il  giudice
          ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto  la  condotta
          pregiudizievole, la  cessazione  della  stessa  condotta  e
          dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
          del convivente che ha tenuto  la  condotta  pregiudizievole
          prescrivendogli altresi', ove occorra, di  non  avvicinarsi
          ai luoghi  abitualmente  frequentati  dall'istante,  ed  in
          particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
          d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi  congiunti
          o  di  altre  persone  ed  in  prossimita'  dei  luoghi  di
          istruzione dei figli della coppia,  salvo  che  questi  non
          debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. 
                Il  giudice  puo'  disporre,  altresi',  ove  occorra
          l'intervento dei servizi sociali del  territorio  o  di  un
          centro di mediazione familiare, nonche' delle  associazioni
          che  abbiano   come   fine   statutario   il   sostegno   e
          l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime
          di abusi  e  maltrattati;  il  pagamento  periodico  di  un
          assegno a favore delle persone conviventi che, per  effetto
          dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di
          mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di  versamento
          e prescrivendo, se del  caso,  che  la  somma  sia  versata
          direttamente  all'avente  diritto  dal  datore  di   lavoro
          dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo  stesso
          spettante. 
                Con il medesimo decreto il giudice, nei casi  di  cui
          ai precedenti commi, stabilisce la  durata  dell'ordine  di
          protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
          dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno  e
          puo' essere prorogata, su istanza  di  parte,  soltanto  se
          ricorrano  gravi   motivi   per   il   tempo   strettamente
          necessario. 
                Con il  medesimo  decreto  il  giudice  determina  le
          modalita'  di  attuazione.  Ove   sorgano   difficolta'   o
          contestazioni in ordine all'esecuzione, lo  stesso  giudice
          provvede  con  decreto  ad  emanare  i  provvedimenti  piu'
          opportuni per l'attuazione, ivi  compreso  l'ausilio  della
          forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  403  del  codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 403  (Intervento  della  pubblica  autorita'  a
          favore dei minori). - Quando  il  minore  e'  moralmente  o
          materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente
          familiare, a  grave  pregiudizio  e  pericolo  per  la  sua
          incolumita'  psico-fisica  e  vi  e'  dunque  emergenza  di
          provvedere, la pubblica autorita', a mezzo degli organi  di
          protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro,  sino
          a quando si possa provvedere in modo  definitivo  alla  sua
          protezione. 
                La   pubblica   autorita'   che   ha   adottato    il
          provvedimento emesso  ai  sensi  del  primo  comma  ne  da'
          immediato avviso orale  al  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale per i  minorenni,  nella  cui  circoscrizione  il
          minore ha la sua residenza abituale; entro le  ventiquattro
          ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con
          l'allontanamento da uno o da  entrambi  i  genitori  o  dai
          soggetti   esercenti   la   responsabilita'    genitoriale,
          trasmette al pubblico ministero il provvedimento  corredato
          di ogni documentazione utile e di sintetica  relazione  che
          descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. 
                Il   pubblico   ministero,   entro   le    successive
          settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento,
          chiede al  tribunale  per  i  minorenni  la  convalida  del
          provvedimento;  a   tal   fine   puo'   assumere   sommarie
          informazioni e  disporre  eventuali  accertamenti.  Con  il
          medesimo  ricorso  il  pubblico  ministero  puo'  formulare
          richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. 
                Entro le successive quarantotto ore il tribunale  per
          i minorenni, con decreto del presidente o  del  giudice  da
          lui delegato, provvede sulla  richiesta  di  convalida  del
          provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e  il
          giudice relatore e fissa l'udienza  di  comparizione  delle
          parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni.
          Il  decreto  e'  immediatamente  comunicato   al   pubblico
          ministero e all'autorita' che ha adottato il  provvedimento
          a cura della cancelleria. Il  ricorso  e  il  decreto  sono
          notificati  entro  quarantotto  ore   agli   esercenti   la
          responsabilita' genitoriale e al curatore speciale  a  cura
          del pubblico ministero che a tal fine puo' avvalersi  della
          polizia giudiziaria. 
                All'udienza il giudice relatore interroga liberamente
          le parti e  puo'  assumere  informazioni;  procede  inoltre
          all'ascolto  del  minore  direttamente  e,   ove   ritenuto
          necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro  i  quindici
          giorni  successivi  il  tribunale  per  i   minorenni,   in
          composizione  collegiale,   pronuncia   decreto   con   cui
          conferma, modifica o revoca il decreto di  convalida,  puo'
          adottare provvedimenti nell'interesse del minore e  qualora
          siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330  e
          seguenti da' le  disposizioni  per  l'ulteriore  corso  del
          procedimento. Il decreto e' immediatamente comunicato  alle
          parti a cura della cancelleria. 
                Entro il termine perentorio  di  dieci  giorni  dalla
          comunicazione  del  decreto  il  pubblico  ministero,   gli
          esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  il  curatore
          speciale possono proporre reclamo alla corte  d'appello  ai
          sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.  La
          corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito
          del reclamo. 
                Il  provvedimento  emesso  dalla  pubblica  autorita'
          perde efficacia se la  trasmissione  degli  atti  da  parte
          della pubblica autorita',  la  richiesta  di  convalida  da
          parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale  per
          i minorenni non intervengono entro i termini  previsti.  In
          questo  caso  il  tribunale  per  i  minorenni   adotta   i
          provvedimenti  temporanei  e  urgenti  nell'interesse   del
          minore. 
                Qualora il minore sia collocato in comunita' di  tipo
          familiare, quale ipotesi residuale da applicare in  ragione
          dell'accertata   esclusione    di    possibili    soluzioni
          alternative, si applicano le norme in tema  di  affidamento
          familiare.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1136, 1137,  2113,
          2735 e 2909 del codice civile: 
                «Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni). - L'assemblea in  prima  convocazione
          e'  regolarmente  costituita  con  l'intervento  di   tanti
          condomini  che  rappresentino  i  due  terzi   del   valore
          dell'intero edificio e la maggioranza dei  partecipanti  al
          condominio. 
                Sono valide le deliberazioni approvate con un  numero
          di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio. 
                Se  l'assemblea  in  prima  convocazione   non   puo'
          deliberare per mancanza di numero  legale,  l'assemblea  in
          seconda convocazione delibera in  un  giorno  successivo  a
          quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci  giorni
          dalla medesima.  L'assemblea  in  seconda  convocazione  e'
          regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
          che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
          edificio e un terzo  dei  partecipanti  al  condominio.  La
          deliberazione e'  valida  se  approvata  dalla  maggioranza
          degli intervenuti con un numero  di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
                Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie     che     esorbitano      dalle      attribuzioni
          dell'amministratore   medesimo,   le   deliberazioni    che
          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni
          straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
          agli articoli 1117-quater, 1120,  secondo  comma,  1122-ter
          nonche' 1135, terzo comma, devono essere  sempre  approvate
          con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
          articolo. 
                Le deliberazioni  di  cui  all'articolo  1120,  primo
          comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono  essere
          approvate  dall'assemblea  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  ed  almeno  i
          due terzi del valore dell'edificio. 
                L'assemblea non puo' deliberare, se  non  consta  che
          tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 
                Delle  riunioni  dell'assemblea  si  redige  processo
          verbale    da    trascrivere    nel     registro     tenuto
          dall'amministratore.». 
                «Art.   1137   (Impugnazione   delle    deliberazioni
          dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea  a
          norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti
          i condomini. 
                Contro le deliberazioni contrarie  alla  legge  o  al
          regolamento   di   condominio   ogni   condomino   assente,
          dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita'  giudiziaria
          chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta
          giorni, che decorre dalla data della  deliberazione  per  i
          dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
          deliberazione per gli assenti. 
                L'azione di annullamento  non  sospende  l'esecuzione
          della deliberazione, salvo che la sospensione sia  ordinata
          dall'autorita' giudiziaria. 
                L'istanza per ottenere la sospensione proposta  prima
          dell'inizio  della  causa  di  merito  non   sospende   ne'
          interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione
          della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto,
          la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al  libro
          IV,  titolo  I,  capo  III,  sezione  I,  con  l'esclusione
          dell'articolo  669-octies,  sesto  comma,  del  codice   di
          procedura civile.». 
                «Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie  e
          le  transazioni,  che  hanno  per   oggetto   diritti   del
          prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
          della  legge  e  dei   contratti   o   accordi   collettivi
          concernenti i rapporti di cui all'articolo 409  del  codice
          di procedura civile, non sono valide. 
                L'impugnazione  deve  essere  proposta,  a  pena   di
          decadenza, entro sei mesi  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto o dalla data della rinunzia o  della  transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 
                Le  rinunzie  e  le  transazioni  di  cui  ai   commi
          precedenti possono  essere  impugnate  con  qualsiasi  atto
          scritto, anche  stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo  a
          renderne nota la volonta'. 
                Le  disposizioni  del  presente   articolo   non   si
          applicano alla conciliazione  intervenuta  ai  sensi  degli
          articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice  di
          procedura civile.». 
                «Art.  2735  (Confessione   stragiudiziale).   -   La
          confessione stragiudiziale fatta alla  parte  o  a  chi  la
          rappresenta ha la stessa  efficacia  probatoria  di  quella
          giudiziale. Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in  un
          testamento, e' liberamente apprezzata dal giudice. 
                La confessione stragiudiziale non puo'  provarsi  per
          testimoni, se verte su un oggetto per  il  quale  la  prova
          testimoniale non e' ammessa dalla legge.». 
              «Art. 2909 (Cosa giudicata). - L'accertamento contenuto
          nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto
          tra le parti, i loro eredi o aventi causa.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 26-bis,  78  e  80
          del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.  26-bis   (Foro   relativo   all'espropriazione
          forzata di crediti). - Quando  il  debitore  e'  una  delle
          pubbliche  amministrazioni  indicate   dall'articolo   413,
          quinto comma, per l'espropriazione forzata  di  crediti  e'
          competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali,  il
          giudice del luogo dove ha  sede  l'ufficio  dell'Avvocatura
          dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza,
          il domicilio, la dimora o la sede. 
                Fuori  dei  casi  di  cui   al   primo   comma,   per
          l'espropriazione  forzata  di  crediti  e'  competente   il
          giudice del luogo in cui il debitore ha  la  residenza,  il
          domicilio, la dimora o la sede.». 
                «Art. 78 (Curatore speciale). - Se manca la persona a
          cui spetta la rappresentanza  o  l'assistenza,  e  vi  sono
          ragioni d'urgenza, puo' essere nominato all'incapace,  alla
          persona giuridica o all'associazione  non  riconosciuta  un
          curatore speciale che  li  rappresenti  o  assista  finche'
          subentri  colui  al  quale  spetta  la   rappresentanza   o
          l'assistenza. 
                Si  procede  altresi'  alla  nomina  di  un  curatore
          speciale  al  rappresentato,   quando   vi   e'   conflitto
          d'interessi col rappresentante. 
                Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale
          del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti
          del procedimento: 
                  1)  con  riguardo  ai  casi  in  cui  il   pubblico
          ministero abbia chiesto la decadenza dalla  responsabilita'
          genitoriale di entrambi  i  genitori,  o  in  cui  uno  dei
          genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 
                  2) in caso di adozione di  provvedimenti  ai  sensi
          dell'articolo 403 del codice civile o  di  affidamento  del
          minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della  legge  4
          maggio 1983, n. 184; 
                  3)  nel  caso  in  cui   dai   fatti   emersi   nel
          procedimento venga alla luce una situazione di  pregiudizio
          per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza
          processuale da parte di entrambi i genitori; 
                  4) quando ne faccia richiesta il minore  che  abbia
          compiuto quattordici anni. 
              In ogni caso  il  giudice  puo'  nominare  un  curatore
          speciale quando  i  genitori  appaiono  per  gravi  ragioni
          temporaneamente inadeguati a  rappresentare  gli  interessi
          del minore; il provvedimento di nomina  del  curatore  deve
          essere succintamente motivato.». 
                «Art.  80  (Provvedimento  di  nomina  del   curatore
          speciale). - L'istanza per la nomina del curatore  speciale
          si propone al giudice di pace o al presidente  dell'ufficio
          giudiziario davanti al quale si intende proporre la  causa.
          Se la necessita' di nominare un curatore speciale sorge nel
          corso di un procedimento, anche di natura  cautelare,  alla
          nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede. 
                Il  giudice,  assunte  le  opportune  informazioni  e
          sentite possibilmente le persone interessate, provvede  con
          decreto.  Questo  e'  comunicato  al   pubblico   ministero
          affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per  la
          costituzione  della  normale  rappresentanza  o  assistenza
          dell'incapace, della persona giuridica o  dell'associazione
          non riconosciuta. 
                Al curatore  speciale  del  minore  il  giudice  puo'
          attribuire  nel  provvedimento  di   nomina,   ovvero   con
          provvedimento  non  impugnabile  adottato  nel  corso   del
          giudizio, specifici poteri di  rappresentanza  sostanziale.
          Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.  Il
          minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori  che
          esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore  o  il
          pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al
          presidente del tribunale o  al  giudice  che  procede,  che
          decide con decreto non impugnabile, la revoca del  curatore
          per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno
          i presupposti per la sua nomina.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 70,  82,  83,  84,
          85, 86, 96, 106, 116, 118, 163,  163-bis,  164,  166,  167,
          178, 185, 185-bis e 193 del codice di procedura civile: 
                «Art.  70   (Intervento   in   causa   del   pubblico
          ministero). - Il pubblico ministero deve intervenire a pena
          di nullita' rilevabile d'ufficio: 
                  1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 
                  2) nelle cause  matrimoniali,  comprese  quelle  di
          separazione personale dei coniugi; 
                  3) nelle cause riguardanti lo stato e la  capacita'
          delle persone; 
                  [4)  nelle   cause   collettive   e   nelle   cause
          individuali di lavoro in grado di appello;] 
                  5) negli altri casi previsti dalla legge. 
                Deve intervenire nelle cause davanti  alla  corte  di
          cassazione nei casi stabiliti dalla legge. 
                Puo' infine intervenire in ogni altra  causa  in  cui
          ravvisa un pubblico interesse.». 
                «Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice  di  pace
          le parti possono  stare  in  giudizio  personalmente  nelle
          cause il cui valore non eccede euro 1.100. 
                Negli altri casi,  le  parti  non  possono  stare  in
          giudizio se non col ministero  o  con  l'assistenza  di  un
          difensore. Il giudice di pace tuttavia,  in  considerazione
          della natura ed entita' della  causa,  con  decreto  emesso
          anche su istanza verbale della parte, puo'  autorizzarla  a
          stare in giudizio di persona. 
                Salvi i casi in  cui  la  legge  dispone  altrimenti,
          davanti al  tribunale  e  alla  corte  d'appello  le  parti
          debbono stare in giudizio col ministero di  un  procuratore
          legalmente esercente; e davanti alla  Corte  di  cassazione
          col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.». 
                «Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la  parte  sta
          in giudizio col ministero  di  un  difensore,  questi  deve
          essere munito di procura. 
                La procura alle liti puo' essere generale o speciale,
          e deve essere  conferita  con  atto  pubblico  o  scrittura
          privata autenticata. 
                La procura speciale  puo'  essere  anche  apposta  in
          calce  o  a  margine  della  citazione,  del  ricorso,  del
          controricorso, della comparsa di risposta  o  d'intervento,
          del precetto o della domanda d'intervento  nell'esecuzione,
          ovvero della memoria di  nomina  del  nuovo  difensore,  in
          aggiunta o in sostituzione  del  difensore  originariamente
          designato. In tali casi l'autografia  della  sottoscrizione
          della parte  deve  essere  certificata  dal  difensore.  La
          procura si considera apposta in calce anche  se  rilasciata
          su foglio separato che sia  pero'  congiunto  materialmente
          all'atto cui  si  riferisce,  o  su  documento  informatico
          separato  sottoscritto  con  firma  digitale  e   congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. Se la procura alle liti e'  stata  conferita  su
          supporto  cartaceo,  il  difensore   che   si   costituisce
          attraverso  strumenti  telematici  ne  trasmette  la  copia
          informatica autenticata con firma  digitale,  nel  rispetto
          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici e trasmessi in via telematica. 
                La procura speciale si presume conferita soltanto per
          un determinato grado del processo, quando nell'atto non  e'
          espressa volonta' diversa.». 
                «Art. 84 (Poteri del difensore). -  Quando  la  parte
          sta in giudizio col ministero del  difensore,  questi  puo'
          compiere e ricevere,  nell'interesse  della  parte  stessa,
          tutti gli atti del processo che dalla  legge  non  sono  ad
          essa espressamente riservati. 
                In ogni caso non puo'  compiere  atti  che  importano
          disposizione del diritto in contesa, se non ne ha  ricevuto
          espressamente il potere.». 
                «Art. 85 (Revoca  e  rinuncia  alla  procura).  -  La
          procura puo' essere sempre revocata  e  il  difensore  puo'
          sempre rinunciarvi, ma la revoca e la  rinuncia  non  hanno
          effetto nei confronti  dell'altra  parte  finche'  non  sia
          avvenuta la sostituzione del difensore.». 
                «Art. 86 (Difesa personale della parte). - La parte o
          la persona che la  rappresenta  o  assiste,  quando  ha  la
          qualita' necessaria per esercitare l'ufficio  di  difensore
          con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio
          senza il ministero di altro difensore.». 
                «Art. 96 (Responsabilita' aggravata).  -  Se  risulta
          che la parte soccombente ha agito o resistito  in  giudizio
          con mala  fede  o  colpa  grave,  il  giudice,  su  istanza
          dell'altra parte, la condanna, oltre  che  alle  spese,  al
          risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
          sentenza. 
                Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
                In ogni caso, quando pronuncia sulle spese  ai  sensi
          dell'articolo  91,  il  giudice,  anche   d'ufficio,   puo'
          altresi' condannare la parte soccombente  al  pagamento,  a
          favore della  controparte,  di  una  somma  equitativamente
          determinata.». 
                «Art.  106  (Intervento  su  istanza  di  parte).   -
          Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale
          ritiene  comune  la  causa  o  dal  quale  pretende  essere
          garantita.». 
                «Art. 116 (Valutazione delle  prove).  -  Il  giudice
          deve  valutare   le   prove   secondo   il   suo   prudente
          apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 
                Il giudice puo' desumere  argomenti  di  prova  dalle
          risposte che le  parti  gli  danno  a  norma  dell'articolo
          seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a  consentire  le
          ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
          delle parti stesse nel processo.». 
                «Art. 118 (Ordine d'ispezione di persone e di  cose).
          - Il giudice  puo'  ordinare  alle  parti  e  ai  terzi  di
          consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
          le ispezioni che appaiono indispensabili  per  conoscere  i
          fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave
          danno per la parte o per il terzo, e senza  costringerli  a
          violare uno dei segreti previsti negli articoli 351  e  352
          del Codice di procedura penale. 
                Se la parte rifiuta di  eseguire  tale  ordine  senza
          giusto motivo, il giudice puo' da questo  rifiuto  desumere
          argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma. 
                Se rifiuta il terzo, il giudice  lo  condanna  a  una
          pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.». 
                «Art. 163 (Contenuto della citazione). -  La  domanda
          si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 
                Il presidente del tribunale stabilisce  al  principio
          dell'anno giudiziario,  con  decreto  approvato  dal  primo
          presidente della corte di appello, i giorni della settimana
          e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla  prima
          comparizione delle parti. 
                L'atto di citazione deve contenere: 
                  1) l'indicazione del tribunale davanti al quale  la
          domanda e' proposta; 
                  2) il nome, il cognome, la residenza  e  il  codice
          fiscale  dell'attore,  il  nome,  il  cognome,  il   codice
          fiscale, la residenza  o  il  domicilio  o  la  dimora  del
          convenuto  e   delle   persone   che   rispettivamente   li
          rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e'  una
          persona giuridica, un'associazione non  riconosciuta  o  un
          comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
          ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
          rappresentanza in giudizio; 
                  3)  la  determinazione  della  cosa  oggetto  della
          domanda; 
                  4) l'esposizione dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto  costituenti  le  ragioni  della  domanda,  con  le
          relative conclusioni; 
                  5) l'indicazione specifica dei mezzi di  prova  dei
          quali  l'attore  intende  valersi  e  in  particolare   dei
          documenti che offre in comunicazione; 
                  6)  il  nome  e  il  cognome  del   procuratore   e
          l'indicazione della procura, qualora questa sia stata  gia'
          rilasciata; 
                  7)  l'indicazione  del   giorno   dell'udienza   di
          comparizione;  l'invito  al  convenuto  a  costituirsi  nel
          termine di venti  giorni  prima  dell'udienza  indicata  ai
          sensi e nelle forme  stabilite  dall'art.  166,  ovvero  di
          dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini,  e
          a comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al  giudice
          designato ai sensi dell'art.  168-bis,  con  l'avvertimento
          che la costituzione oltre i  suddetti  termini  implica  le
          decadenze di cui agli articoli 38 e 167. 
                L'atto   di   citazione,   sottoscritto    a    norma
          dell'articolo  125,  e'  consegnato  dalla  parte   o   dal
          procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica
          a norma degli articoli 137 e seguenti.». 
                «Art. 163-bis  (Termini  per  comparire).  -  Tra  il
          giorno  della  notificazione  della  citazione   e   quello
          dell'udienza di comparizione debbono  intercorrere  termini
          liberi non minori di  novanta  giorni  se  il  luogo  della
          notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni
          se si trova all'estero. 
                Nelle  cause  che  richiedono  pronta  spedizione  il
          presidente puo',  su  istanza  dell'attore  e  con  decreto
          motivato in calce dell'atto originale e delle  copie  della
          citazione, abbreviare fino alla meta'  i  termini  indicati
          dal primo comma. 
                Se il termine assegnato dall'attore ecceda il  minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della  scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere   al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo termine, l'udienza per la  comparizione  delle
          parti sia fissata con congruo anticipo su  quella  indicata
          dall'attore. Il presidente provvede con decreto,  che  deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.». 
                «Art. 164 (Nullita' della citazione). - La  citazione
          e' nulla se  e'  omesso  o  risulta  assolutamente  incerto
          alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art.
          163, se manca  l'indicazione  della  data  dell'udienza  di
          comparizione, se e' stato assegnato un termine a  comparire
          inferiore a quello stabilito dalla legge  ovvero  se  manca
          l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163. 
                Se il convenuto non si costituisce  in  giudizio,  il
          giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi  del
          primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro  un
          termine perentorio.  Questa  sana  i  vizi  e  gli  effetti
          sostanziali e processuali della domanda  si  producono  sin
          dal momento della prima notificazione. Se  la  rinnovazione
          non viene eseguita,  il  giudice  ordina  la  cancellazione
          della causa dal ruolo e il processo  si  estingue  a  norma
          dell'art. 307, comma terzo. 
                La costituzione  del  convenuto  sana  i  vizi  della
          citazione  e  restano  salvi  gli  effetti  sostanziali   e
          processuali di  cui  al  secondo  comma;  tuttavia,  se  il
          convenuto deduce l'inosservanza dei termini a  comparire  o
          la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7)  dell'art.
          163, il giudice fissa una nuova udienza  nel  rispetto  dei
          termini. 
                La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta
          assolutamente incerto il  requisito  stabilito  nel  n.  3)
          dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione  dei  fatti  di
          cui al n. 4) dello stesso articolo. 
                Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi  del  comma
          precedente, fissa  all'attore  un  termine  perentorio  per
          rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito,
          per  integrare  la  domanda.  Restano  ferme  le  decadenze
          maturate e  salvi  i  diritti  quesiti  anteriormente  alla
          rinnovazione o alla integrazione. 
                Nel caso di integrazione della  domanda,  il  giudice
          fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183  e
          si applica l'art. 167.». 
                «Art.  166  (Costituzione  del   convenuto).   -   Il
          convenuto deve  costituirsi  a  mezzo  del  procuratore,  o
          personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti
          giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto
          di citazione, o almeno  dieci  giorni  prima  nel  caso  di
          abbreviazione  di  termini  a  norma  del   secondo   comma
          dell'art.  163-bis  ovvero  almeno   venti   giorni   prima
          dell'udienza  fissata  a  norma  dell'art.  168-bis  quinto
          comma, depositando  in  cancelleria  il  proprio  fascicolo
          contenente la comparsa di cui all'art.  167  con  la  copia
          della citazione notificata, la procura e  i  documenti  che
          offre in comunicazione.». 
                «Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di
          risposta il convenuto deve proporre  tutte  le  sue  difese
          prendendo  posizione  sui   fatti   posti   dall'attore   a
          fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e
          il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende  valersi
          e i documenti che  offre  in  comunicazione,  formulare  le
          conclusioni. 
                A  pena  di  decadenza  deve  proporre  le  eventuali
          domande riconvenzionali e le  eccezioni  processuali  e  di
          merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se e'  omesso  o
          risulta assolutamente incerto l'oggetto o il  titolo  della
          domanda riconvezionale, il giudice, rilevata  la  nullita',
          fissa al convenuto un termine  perentorio  per  integrarla.
          Restano ferme le  decadenze  maturate  e  salvi  i  diritti
          acquisiti anteriormente alla integrazione. 
                Se intende chiamare un terzo  in  causa,  deve  farne
          dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere  ai  sensi
          dell'art. 269.». 
                «Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). -
          Le parti, senza bisogno di  mezzi  d'impugnazione,  possono
          proporre al collegio, quando la causa e' rimessa a questo a
          norma dell'articolo 189, tutte le  questioni  risolute  dal
          giudice istruttore con ordinanza revocabile. 
                L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi  in
          funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del
          processo e' impugnabile dalle parti con  reclamo  immediato
          al collegio. 
                Il  reclamo  deve   essere   proposto   nel   termine
          perentorio di  dieci  giorni,  decorrente  dalla  pronuncia
          dell'ordinanza  se  avvenuta  in  udienza,   o   altrimenti
          decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. 
                Il reclamo e' presentato con  semplice  dichiarazione
          nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore. 
                Se il reclamo e' presentato in  udienza,  il  giudice
          assegna nella stessa udienza, ove le parti  lo  richiedano,
          il termine per la comunicazione di una  memoria,  e  quello
          successivo per la  comunicazione  di  una  replica.  Se  il
          reclamo e' proposto con ricorso,  questo  e'  comunicato  a
          mezzo della  cancelleria  alle  altre  parti,  insieme  con
          decreto, in calce, del giudice istruttore, che  assegna  un
          termine per  la  comunicazione  dell'eventuale  memoria  di
          risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede  entro
          i quindici giorni successivi.». 
                «Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Il  giudice
          istruttore, in caso di  richiesta  congiunta  delle  parti,
          fissa  la  comparizione   delle   medesime   al   fine   di
          interrogarle liberamente e di provocarne la  conciliazione.
          Il giudice istruttore ha altresi' facolta'  di  fissare  la
          predetta  udienza  di  comparizione   personale   a   norma
          dell'articolo  117.  Quando  e'  disposta  la  comparizione
          personale, le parti hanno facolta' di  farsi  rappresentare
          da un procuratore generale o speciale il quale deve  essere
          a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve  essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare  o
          transigere la controversia. Se la procura e' conferita  con
          scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal
          difensore  della  parte.  La  mancata   conoscenza,   senza
          giustificato motivo, dei fatti della  causa  da  parte  del
          procuratore  e'  valutata  ai  sensi  del   secondo   comma
          dell'articolo 116. 
                Il tentativo di conciliazione puo'  essere  rinnovato
          in qualunque momento dell'istruzione. 
                Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
          verbale della convenzione  conclusa.  Il  processo  verbale
          costituisce titolo esecutivo.». 
                «Art.  185-bis   (Proposta   di   conciliazione   del
          giudice). - Il giudice, alla prima udienza, ovvero  sino  a
          quando e' esaurita l'istruzione,  formula  alle  parti  ove
          possibile, avuto riguardo  alla  natura  del  giudizio,  al
          valore della controversia e all'esistenza di  questioni  di
          facile  e  pronta  soluzione  di  diritto,   una   proposta
          transattiva o conciliativa. La  proposta  di  conciliazione
          non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione  del
          giudice.». 
                «Art. 193 (Giuramento del consulente). - Alla udienza
          di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente
          l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e
          ne riceve il giuramento di bene e fedelmente  adempiere  le
          funzioni affidategli al solo scopo  di  fare  conoscere  ai
          giudici la verita'.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  210,  213,  269,
          281-sexies, 283, 288, 325, 327, 342, 348, 348-bis, 348-ter,
          350, 351, 353, 354 del codice di procedura civile: 
                «Art. 210 (Ordine  di  esibizione  alla  parte  o  al
          terzo). - Negli stessi limiti entro  i  quali  puo'  essere
          ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di  cose  in
          possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
          su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte  o  a  un
          terzo di esibire in giudizio un documento o altra  cosa  di
          cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. 
                Nell'ordinare  l'esibizione,   il   giudice   da'   i
          provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il  modo
          dell'esibizione. 
                Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere
          in  ogni  caso  anticipata  dalla  parte  che  ha  proposta
          l'istanza di esibizione.». 
                «Art. 213  (Richiesta  d'informazioni  alla  pubblica
          amministrazione). - Fuori dei casi previsti negli  articoli
          210 e  211,  il  giudice  puo'  richiedere  d'ufficio  alla
          pubblica amministrazione le informazioni  scritte  relative
          ad atti e documenti  dell'amministrazione  stessa,  che  e'
          necessario acquisire al processo.». 
                «Art. 269 (Chiamata di un terzo  in  causa).  -  Alla
          chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la
          parte provvede mediante citazione a comparire  nell'udienza
          fissata  dal  giudice  istruttore  ai  sensi  del  presente
          articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis. 
                Il convenuto che intenda chiamare un terzo  in  causa
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa di risposta e contestualmente chiedere al  giudice
          istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di
          consentire la citazione del terzo nel rispetto dei  termini
          dell'art. 163-bis.  Il  giudice  istruttore,  entro  cinque
          giorni dalla richiesta, provvede con decreto a  fissare  la
          data della nuova udienza.  Il  decreto  e'  comunicato  dal
          cancelliere  alle  parti  costituite.   La   citazione   e'
          notificata al terzo a cura del convenuto. 
                Ove, a seguito  delle  difese  svolte  dal  convenuto
          nella  comparsa  di   risposta,   sia   sorto   l'interesse
          dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve,  a
          pena di decadenza, chiederne  l'autorizzazione  al  giudice
          istruttore nella prima udienza. Il giudice  istruttore,  se
          concede l'autorizzazione,  fissa  una  nuova  udienza  allo
          scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
          termini dell'art. 163-bis. La citazione  e'  notificata  al
          terzo  a  cura  dell'attore  entro  il  termine  perentorio
          stabilito dal giudice. 
                La  parte  che  chiama  in  causa  il   terzo,   deve
          depositare  la  citazione  notificata  entro   il   termine
          pervisto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma
          dell'art. 166. 
                Nell'ipotesi prevista dal terzo comma  restano  ferme
          per le parti le preclusioni ricollegate alla prima  udienza
          di trattazione, ma i termini  eventuali  di  cui  al  sesto
          comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore
          nella udienza di comparizione del terzo.». 
                «Art. 281-sexies (Decisione a seguito di  trattazione
          orale).  -   Se   non   dispone   a   norma   dell'articolo
          281-quinquies, il giudice, fatte precisare le  conclusioni,
          puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
          udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva  e
          pronunciare sentenza al termine  della  discussione,  dando
          lettura del dispositivo e della concisa  esposizione  delle
          ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
                In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
          sottoscrizione da parte del  giudice  del  verbale  che  la
          contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.». 
                «Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione  provvisoria
          in appello). -  Il  giudice  dell'appello,  su  istanza  di
          parte, proposta con l'impugnazione principale o con  quella
          incidentale, quando  sussistono  gravi  e  fondati  motivi,
          anche in relazione alla possibilita' di insolvenza  di  una
          delle parti, sospende  in  tutto  o  in  parte  l'efficacia
          esecutiva o l'esecuzione della sentenza  impugnata,  con  o
          senza cauzione. 
                Se  l'istanza  prevista  dal  comma  che  precede  e'
          inammissibile o manifestamente infondata  il  giudice,  con
          ordinanza non impugnabile, puo'  condannare  la  parte  che
          l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad  euro
          250  e  non  superiore  ad  euro  10.000.  L'ordinanza   e'
          revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.». 
                «Art. 288 (Procedimento di correzione). - Se tutte le
          parti concordano nel  chiedere  la  stessa  correzione,  il
          giudice provvede con decreto. 
                Se e' chiesta da una delle  parti,  il  giudice,  con
          decreto  da  notificarsi  insieme  col  ricorso   a   norma
          dell'articolo 170 primo  e  terzo  comma,  fissa  l'udienza
          nella quale le  parti  debbono  comparire  davanti  a  lui.
          Sull'istanza il giudice provvede con  ordinanza,  che  deve
          essere annotata sull'originale del provvedimento. 
                Se e' chiesta la correzione di una sentenza  dopo  un
          anno dalla pubblicazione, il ricorso e il  decreto  debbono
          essere notificati alle altre parti personalmente. 
                Le sentenze possono  essere  impugnate  relativamente
          alle parti corrette nel termine  ordinario  decorrente  dal
          giorno  in  cui  e'   stata   notificata   l'ordinanza   di
          correzione.». 
                «Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine
          per proporre l'appello, la revocazione e  l'opposizione  di
          terzo di cui all'art. 404,  secondo  comma,  e'  di  trenta
          giorni. E' anche di trenta giorni il termine  per  proporre
          la revocazione e l'opposizione di  terzo  sopra  menzionata
          contro la sentenza delle corti di appello. 
                Il termine per proporre il ricorso per cassazione  e'
          di giorni sessanta.». 
                «Art.   327    (Decadenza    dall'impugnazione).    -
          Indipendentemente  dalla   notificazione,   l'appello,   il
          ricorso per  Cassazione  e  la  revocazione  per  i  motivi
          indicati nei numeri 4 e 5  dell'articolo  395  non  possono
          proporsi dopo decorsi sei mesi  dalla  pubblicazione  della
          sentenza. 
                Questa disposizione non si applica  quando  la  parte
          contumace  dimostra  di  non  aver  avuto  conoscenza   del
          processo per nullita' della citazione o della notificazione
          di essa, e per nullita' della notificazione degli  atti  di
          cui all'art. 292.». 
                «Art.  342  (Forma  dell'appello).  -  L'appello   si
          propone con citazione contenente le indicazioni  prescritte
          dall'articolo  163.  L'appello  deve  essere  motivato.  La
          motivazione  dell'appello  deve  contenere,   a   pena   di
          inammissibilita': 
                  1) l'indicazione delle parti del provvedimento  che
          si  intende  appellare  e  delle  modifiche   che   vengono
          richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
          di primo grado; 
                  2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
          violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
          decisione impugnata. 
                Tra il giorno della citazione e  quello  della  prima
          udienza di trattazione devono intercorrere  termini  liberi
          non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis.». 
                «Art.   348   (Improcedibilita'   dell'appello).    -
          L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio,  se
          l'appellante non si costituisce in termini. 
                Se  l'appellante  non  compare  alla  prima  udienza,
          benche' si sia anteriormente costituito, il  collegio,  con
          ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una  prossima
          udienza,  della  quale  il  cancelliere  da'  comunicazione
          all'appellante. Se anche alla  nuova  udienza  l'appellante
          non compare, l'appello e'  dichiarato  improcedibile  anche
          d'ufficio.». 
                «Art.  348-bis  (Inammissibilita'  dell'appello).   -
          Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata  con  sentenza
          l'inammissibilita'   o   l'improcedibilita'   dell'appello,
          l'impugnazione  e'  dichiarata  inammissibile  dal  giudice
          competente quando non ha una  ragionevole  probabilita'  di
          essere accolta. 
                Il primo comma non si applica quando: 
                  a) l'appello e' proposto relativamente a una  delle
          cause di cui all'articolo 70, primo comma; 
                  b) l'appello  e'  proposto  a  norma  dell'articolo
          702-quater.». 
                «Art.   348-ter   (Pronuncia    sull'inammissibilita'
          dell'appello). - All'udienza di  cui  all'articolo  350  il
          giudice, prima di procedere alla  trattazione,  sentite  le
          parti,   dichiara   inammissibile   l'appello,   a    norma
          dell'articolo   348-bis,   primo   comma,   con   ordinanza
          succintamente  motivata,  anche  mediante  il  rinvio  agli
          elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di  causa  e
          il riferimento a precedenti conformi. Il  giudice  provvede
          sulle spese a norma dell'articolo 91. 
                L'ordinanza di inammissibilita' e'  pronunciata  solo
          quando sia per l'impugnazione  principale  che  per  quella
          incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti
          di cui al primo comma dell'articolo 348-bis.  In  mancanza,
          il  giudice  procede   alla   trattazione   di   tutte   le
          impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. 
                Quando e' pronunciata l'inammissibilita',  contro  il
          provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a  norma
          dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal  caso  il
          termine  per  il  ricorso   per   cassazione   avverso   il
          provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione  o
          notificazione, se anteriore,  dell'ordinanza  che  dichiara
          l'inammissibilita'. Si applica l'articolo  327,  in  quanto
          compatibile. 
                Quando l'inammissibilita'  e'  fondata  sulle  stesse
          ragioni, inerenti alle questioni di  fatto,  poste  a  base
          della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui
          al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per
          i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del  primo  comma
          dell'articolo 360. 
                La disposizione di cui al quarto  comma  si  applica,
          fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,
          lettera a), anche al  ricorso  per  cassazione  avverso  la
          sentenza d'appello  che  conferma  la  decisione  di  primo
          grado.». 
                «Art. 350 (Trattazione).  -  Davanti  alla  corte  di
          appello la trattazione dell'appello e'  collegiale;  ma  il
          presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione  dei
          mezzi  istruttori  uno  dei  suoi  componenti;  davanti  al
          tribunale  l'appello  e'  trattato  e  deciso  dal  giudice
          monocratico. 
                Nella  prima  udienza  di  trattazione   il   giudice
          verifica la regolare costituzione del  giudizio  e,  quando
          occorre, ordina l'integrazione di esso o  la  notificazione
          prevista dall'art. 332, oppure dispone che  si  rinnovi  la
          notificazione dell'atto di appello. 
                Nella  stessa  udienza   il   giudice   dichiara   la
          contumacia dell'appellato,  provvede  alla  riunione  degli
          appelli proposti contro la stessa  sentenza  e  procede  al
          tentativo di conciliazione ordinando,  quando  occorre,  la
          comparizione personale delle parti.». 
                «Art.     351     (Provvedimenti      sull'esecuzione
          provvisoria). - Sull'istanza prevista dall'articolo 283  il
          giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella  prima
          udienza. 
                La parte puo', con ricorso al giudice,  chiedere  che
          la  decisione  sulla  sospensione  sia  pronunciata   prima
          dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
          il ricorso e' presentato al presidente del collegio. 
                Il  presidente  del  collegio  o  il  tribunale,  con
          decreto in calce al ricorso, ordina la  comparizione  delle
          parti in camera di consiglio, rispettivamente,  davanti  al
          collegio o  davanti  a  se'.  Con  lo  stesso  decreto,  se
          ricorrono  giusti  motivi   di   urgenza,   puo'   disporre
          provvisoriamente  l'immediata  sospensione   dell'efficacia
          esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;  in  tal  caso,
          all'udienza  in  camera  di  consiglio  il  collegio  o  il
          tribunale  conferma,  modifica  o  revoca  il  decreto  con
          ordinanza non impugnabile. 
                Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma,  se
          ritiene la causa matura per la decisione,  puo'  provvedere
          ai sensi dell'articolo  281-sexies.  Se  per  la  decisione
          sulla sospensione e' stata  fissata  l'udienza  di  cui  al
          terzo comma, il  giudice  fissa  apposita  udienza  per  la
          decisione  della  causa  nel   rispetto   dei   termini   a
          comparire.». 
                «Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di
          giurisdizione). -  Il  giudice  d'appello,  se  riforma  la
          sentenza  di  primo  grado  dichiarando  che   il   giudice
          ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal  primo
          giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda  le  parti
          davanti al primo giudice. 
                Le parti debbono riassumere il processo  nel  termine
          perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. 
                Se contro la sentenza d'appello e'  proposto  ricorso
          per cassazione, il termine e' interrotto.». 
                «Art. 354 (Rimessione  al  primo  giudice  per  altri
          motivi).  -   Fuori   dei   casi   previsti   nell'articolo
          precedente, il giudice di appello  non  puo'  rimettere  la
          causa al  primo  giudice,  tranne  che  dichiari  nulla  la
          notificazione   della   citazione   introduttiva,    oppure
          riconosca che nel giudizio di  primo  grado  doveva  essere
          integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa
          una parte, ovvero dichiari la nullita'  della  sentenza  di
          primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma. 
                Il  giudice  d'appello  rimette  la  causa  al  primo
          giudice anche nel caso di riforma  della  sentenza  che  ha
          pronunciato sulla estinzione del processo a norma  e  nelle
          forme dell'articolo 308. 
                Nei casi di rimessione al primo giudice previsti  nei
          commi   precedenti,   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 353. 
                Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri
          atti  compiuti  in  primo  grado,  ne  ordina,  in   quanto
          possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 363, 376, 380-bis,
          380-bis.1., 380-ter, 395, 409, 410, 411, 412-ter, 414, 434,
          481, 490, 492-bis,  497  e  501  del  codice  di  procedura
          civile: 
                «Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse  della
          legge). - Quando le parti non hanno  proposto  ricorso  nei
          termini di legge o vi hanno rinunciato,  ovvero  quando  il
          provvedimento non e' ricorribile in  cassazione  e  non  e'
          altrimenti impugnabile, il Procuratore generale  presso  la
          Corte di cassazione  puo'  chiedere  che  la  Corte  enunci
          nell'interesse della legge il principio di diritto al quale
          il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. 
                La richiesta del procuratore generale, contenente una
          sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di  diritto
          poste  a  fondamento  dell'istanza,  e'  rivolta  al  primo
          presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci
          a  sezioni  unite  se  ritiene  che  la  questione  e'   di
          particolare importanza. 
                Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla
          Corte anche d'ufficio, quando  il  ricorso  proposto  dalle
          parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene  che
          la questione decisa e' di particolare importanza. 
                La  pronuncia  della  Corte  non   ha   effetto   sul
          provvedimento del giudice di merito.». 
                «Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni).  -
          Il primo presidente, tranne quando ricorrono le  condizioni
          previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi  ad  apposita
          sezione, che verifica se sussistono i  presupposti  per  la
          pronuncia in camera di  consiglio  ai  sensi  dell'articolo
          375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un  sommario  esame
          del  ricorso,  la  suddetta  sezione   non   ravvisa   tali
          presupposti, il presidente, omessa ogni formalita', rimette
          gli atti alla sezione semplice. 
                La parte, che ritiene  di  competenza  delle  sezioni
          unite un ricorso assegnato a  una  sezione  semplice,  puo'
          proporre al primo presidente  istanza  di  rimessione  alle
          sezioni unite, fino a dieci giorni  prima  dell'udienza  di
          discussione del ricorso. 
                All'udienza della  sezione  semplice,  la  rimessione
          puo' essere disposta soltanto  su  richiesta  del  pubblico
          ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel  processo
          verbale.». 
                «Art.  380-bis  (Procedimento  per  la  decisione  in
          camera di consiglio sull'inammissibilita' o sulla manifesta
          fondatezza o infondatezza del ricorso). - Nei casi previsti
          dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta
          del relatore  della  sezione  indicata  nell'articolo  376,
          primo comma, il presidente  fissa  con  decreto  l'adunanza
          della Corte indicando se e' stata ravvisata  un'ipotesi  di
          inammissibilita', di manifesta infondatezza o di  manifesta
          fondatezza del ricorso. 
                Almeno venti giorni prima della  data  stabilita  per
          l'adunanza, il decreto e' notificato  agli  avvocati  delle
          parti, i quali hanno facolta'  di  presentare  memorie  non
          oltre cinque giorni prima. 
                Se ritiene che  non  ricorrano  le  ipotesi  previste
          dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in
          camera di consiglio rimette la causa alla pubblica  udienza
          della sezione semplice.». 
                «Art. 380-bis.1 (Procedimento  per  la  decisione  in
          camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). - Della
          fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi  alla
          sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma,
          e' data  comunicazione  agli  avvocati  delle  parti  e  al
          pubblico  ministero  almeno  quaranta  giorni   prima.   Il
          pubblico ministero puo' depositare in  cancelleria  le  sue
          conclusioni  scritte   non   oltre   venti   giorni   prima
          dell'adunanza in camera  di  consiglio.  Le  parti  possono
          depositare le loro memorie non  oltre  dieci  giorni  prima
          dell'adunanza  in  camera  di  consiglio.  In   camera   di
          consiglio la Corte giudica senza l'intervento del  pubblico
          ministero e delle parti.». 
                «Art. 380-ter (Procedimento per  la  decisione  sulle
          istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). -
          Nei casi previsti dall'articolo 375,  primo  comma,  numero
          4), il presidente richiede al  pubblico  ministero  le  sue
          conclusioni scritte. 
                Le conclusioni e il decreto del presidente che  fissa
          l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli
          avvocati delle parti,  che  hanno  facolta'  di  presentare
          memorie  non  oltre  cinque  giorni  prima  della  medesima
          adunanza. 
                In  camera  di  consiglio  la  Corte  giudica   senza
          l'intervento del pubblico ministero e delle parti.». 
                «Art.  395  (Casi  di  revocazione).  -  Le  sentenze
          pronunciate in grado d'appello o  in  unico  grado  possono
          essere impugnate per revocazione: 
                  1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in
          danno dell'altra; 
                  2. se si e' giudicato in base a prove  riconosciute
          o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che  la
          parte soccombente  ignorava  essere  state  riconosciute  o
          dichiarate tali prima della sentenza; 
                  3. se dopo la sentenza sono  stati  trovati  uno  o
          piu' documenti decisivi  che  la  parte  non  aveva  potuto
          produrre in giudizio per causa  di  forza  maggiore  o  per
          fatto dell'avversario; 
                  4. se la sentenza e'  l'effetto  di  un  errore  di
          fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi  e'
          questo  errore  quando  la  decisione  e'   fondata   sulla
          supposizione   di   un   fatto   la    cui    verita'    e'
          incontrastabilmente  esclusa,  oppure  quando  e'  supposta
          l'inesistenza di un fatto la cui verita'  e'  positivamente
          stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro  caso  se  il
          fatto non costitui'  un  punto  controverso  sul  quale  la
          sentenza ebbe a pronunciare; 
                  5. se la sentenza e' contraria ad altra  precedente
          avente fra le parti autorita' di  cosa  giudicata,  purche'
          non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 
                  6. se la sentenza e' effetto del dolo del  giudice,
          accertato con sentenza passata in giudicato.». 
                «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                  1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                  2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                  3)   rapporti   di   agenzia,   di   rappresentanza
          commerciale ed altri  rapporti  di  collaborazione  che  si
          concretino in  una  prestazione  di  opera  continuativa  e
          coordinata,  prevalentemente  personale,  anche  se  non  a
          carattere  subordinato.  La   collaborazione   si   intende
          coordinata  quando,  nel  rispetto   delle   modalita'   di
          coordinamento stabilite di comune accordo dalle  parti,  il
          collaboratore    organizza    autonomamente     l'attivita'
          lavorativa; 
                  4)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici  che  svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita' economica; 
                  5)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti
          pubblici ed altri rapporti di lavoro  pubblico,  sempreche'
          non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.». 
                «Art. 410 (Tentativo di conciliazione). - Chi intende
          proporre in  giudizio  una  domanda  relativa  ai  rapporti
          previsti dall'articolo 409 puo' promuovere,  anche  tramite
          l'associazione sindacale alla quale aderisce  o  conferisce
          mandato, un previo tentativo  di  conciliazione  presso  la
          commissione di conciliazione individuata secondo i  criteri
          di cui all'articolo 413. 
                La comunicazione della richiesta di espletamento  del
          tentativo di conciliazione  interrompe  la  prescrizione  e
          sospende, per la durata del tentativo  di  conciliazione  e
          per i venti giorni  successivi  alla  sua  conclusione,  il
          decorso di ogni termine di decadenza. 
                Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
          la Direzione provinciale  del  lavoro.  La  commissione  e'
          composta dal direttore dell'ufficio  stesso  o  da  un  suo
          delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
          di presidente, da quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti  effettivi  e  da  quattro   supplenti   dei
          lavoratori,  designati  dalle   rispettive   organizzazioni
          sindacali   maggiormente    rappresentative    a    livello
          territoriale. 
                Le commissioni, quando se ne ravvisi  la  necessita',
          affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie
          sottocommissioni, presiedute dal direttore della  Direzione
          provinciale  del  lavoro  o  da  un   suo   delegato,   che
          rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.  In
          ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria  la
          presenza del Presidente e di almeno un  rappresentante  dei
          datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
                La  richiesta   del   tentativo   di   conciliazione,
          sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.   Copia   della
          richiesta  del  tentativo  di  conciliazione  deve   essere
          consegnata o  spedita  con  raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. 
                La richiesta deve precisare: 
                  1) nome, cognome e  residenza  dell'istante  e  del
          convenuto; se l'istante o il  convenuto  sono  una  persona
          giuridica, un'associazione non riconosciuta o un  comitato,
          l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
          la sede; 
                  2) il luogo dove e' sorto il rapporto  ovvero  dove
          si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale  e'  addetto
          il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua  opera
          al momento della fine del rapporto; 
                  3) il luogo dove devono  essere  fatte  alla  parte
          istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 
                  4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti  a
          fondamento della pretesa. 
                Se la controparte intende accettare la  procedura  di
          conciliazione,   deposita   presso   la   commissione    di
          conciliazione, entro venti  giorni  dal  ricevimento  della
          copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e
          le eccezioni in fatto e in diritto,  nonche'  le  eventuali
          domande in  via  riconvenzionale.  Ove  cio'  non  avvenga,
          ciascuna  delle  parti  e'  libera  di  adire   l'autorita'
          giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi  al  deposito,
          la commissione fissa la comparizione  delle  parti  per  il
          tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro  i
          successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
          lavoratore puo' farsi assistere anche da  un'organizzazione
          cui aderisce o conferisce mandato. 
                La  conciliazione  della  lite  da   parte   di   chi
          rappresenta la  pubblica  amministrazione,  anche  in  sede
          giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo
          e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi
          di dolo e colpa grave.». 
                «Art. 411 (Processo verbale di conciliazione).  -  Se
          la  conciliazione  esperita  ai  sensi  dell'articolo   410
          riesce, anche limitatamente ad  una  parte  della  domanda,
          viene redatto separato processo verbale sottoscritto  dalle
          parti e dai componenti della commissione di  conciliazione.
          Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
          esecutivo con decreto. 
                Se non  si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,  la
          commissione di conciliazione deve  formulare  una  proposta
          per  la  bonaria  definizione  della  controversia.  Se  la
          proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
          nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni  espresse
          dalle parti.  Delle  risultanze  della  proposta  formulata
          dalla  commissione   e   non   accettata   senza   adeguata
          motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. 
                Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
          dalle parti, al ricorso depositato ai  sensi  dell'articolo
          415  devono  essere  allegati  i  verbali  e   le   memorie
          concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.  Se
          il  tentativo  di  conciliazione  si  e'  svolto  in   sede
          sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo  410.  Il   processo   verbale   di   avvenuta
          conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
          del lavoro a cura di una delle parti o per  il  tramite  di
          un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
          accertatane l'autenticita', provvede  a  depositarlo  nella
          cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
          redatto. Il giudice, su istanza  della  parte  interessata,
          accertata   la   regolarita'   formale   del   verbale   di
          conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.». 
                «Art. 412-ter (Altre  modalita'  di  conciliazione  e
          arbitrato previste dalla contrattazione collettiva).  -  La
          conciliazione  e  l'arbitrato,   nelle   materie   di   cui
          all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso  le
          sedi e con le modalita' previste dai  contratti  collettivi
          sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative.». 
                «Art. 414 (Forma della  domanda).  -  La  domanda  si
          propone con ricorso, il quale deve contenere: 
                  1. l'indicazione del giudice; 
                  2. il nome, il cognome, nonche' la residenza  o  il
          domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui  ha  sede
          il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza  o  il
          domicilio o  la  dimora  del  convenuto;  se  ricorrente  o
          convenuto e' una  persona  giuridica,  un'associazione  non
          riconosciuta o un comitato, il  ricorso  deve  indicare  la
          denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o  del
          convenuto; 
                  3. la determinazione dell'oggetto della domanda; 
                  4. l'esposizione dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto sui quali si  fonda  la  domanda  con  le  relative
          conclusioni; 
                  5. l'indicazione specifica dei mezzi  di  prova  di
          cui il ricorrente intende avvalersi e  in  particolare  dei
          documenti che si offrono in comunicazione.». 
                «Art. 434 (Deposito del ricorso  in  appello).  -  Il
          ricorso   deve   contenere   le   indicazioni    prescritte
          dall'articolo  414.  L'appello  deve  essere  motivato.  La
          motivazione  dell'appello  deve  contenere,   a   pena   di
          inammissibilita': 
                  1) l'indicazione delle parti del provvedimento  che
          si  intende  appellare  e  delle  modifiche   che   vengono
          richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
          di primo grado; 
                  2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
          violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
          decisione impugnata. 
                Il ricorso deve essere depositato  nella  cancelleria
          della  corte  di  appello   entro   trenta   giorni   dalla
          notificazione della sentenza, oppure entro quaranta  giorni
          nel caso in cui la notificazione abbia  dovuto  effettuarsi
          all'estero.». 
                «Art. 481 (Cessazione dell'efficacia del precetto). -
          Il precetto diventa inefficace, se nel termine  di  novanta
          giorni   dalla   sua   notificazione   non   e'    iniziata
          l'esecuzione. 
                Se contro il precetto  e'  proposta  opposizione,  il
          termine rimane sospeso  e  riprende  a  decorrere  a  norma
          dell'articolo 627.». 
                «Art. 490 (Pubblicita' degli  avvisi).  -  Quando  la
          legge dispone che di un atto esecutivo  sia  data  pubblica
          notizia, un avviso contenente tutti  i  dati,  che  possono
          interessare il pubblico, deve essere inserito  sul  portale
          del  Ministero  della   giustizia   in   un'area   pubblica
          denominata "portale delle vendite pubbliche". 
                In caso di espropriazione di beni mobili  registrati,
          per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni  immobili,
          lo stesso avviso, unitamente  a  copia  dell'ordinanza  del
          giudice  e  della  relazione  di  stima  redatta  ai  sensi
          dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione  del
          presente codice, e'  altresi'  inserito  in  appositi  siti
          internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
          la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. 
                Anche su  istanza  del  creditore  procedente  o  dei
          creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice
          puo' disporre inoltre  che  l'avviso  sia  inserito  almeno
          quarantacinque   giorni   prima   del   termine   per    la
          presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani
          di informazione locali  aventi  maggiore  diffusione  nella
          zona interessata o, quando  opportuno,  sui  quotidiani  di
          informazione nazionali o che sia  divulgato  con  le  forme
          della   pubblicita'   commerciale.   Sono   equiparati   ai
          quotidiani,   i   giornali    di    informazione    locale,
          multisettimanali o settimanali editi da  soggetti  iscritti
          al Registro operatori della comunicazione  (ROC)  e  aventi
          caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
          che  garantiscono  la   maggior   diffusione   nella   zona
          interessata.  Nell'avviso  e'  omessa   l'indicazione   del
          debitore.». 
                «Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche  dei
          beni  da  pignorare).  -  Su  istanza  del  creditore,   il
          presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
          residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
          diritto della  parte  istante  a  procedere  ad  esecuzione
          forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
          beni da pignorare. L'istanza deve  contenere  l'indicazione
          dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il  numero
          di fax del difensore nonche', ai  fini  dell'articolo  547,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza
          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine
          di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il
          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica
          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del
          precetto (3). 
                Fermo quanto previsto dalle disposizioni  in  materia
          di accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  degli  archivi
          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
          il Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  8  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione  di  cui
          al primo comma il presidente del tribunale o un giudice  da
          lui delegato dispone  che  l'ufficiale  giudiziario  acceda
          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti
          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio
          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti
          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni
          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da
          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai
          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito
          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni
          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale
          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le
          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a
          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,
          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'
          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che
          si proceda al pignoramento. 
                Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel
          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,
          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio
          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i
          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'
          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal
          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario
          territorialmente competente. 
                L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al
          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro
          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che
          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma
          dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
                Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella
          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica
          d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o  a
          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che
          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al
          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto
          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,
          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al
          debitore di cui all'articolo 492, primo,  secondo  e  terzo
          comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
          cose o delle somme dovute, nei limiti di  cui  all'articolo
          546. Il verbale di cui al presente comma e'  notificato  al
          terzo per estratto,  contenente  esclusivamente  i  dati  a
          quest'ultimo riferibili. 
                Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'
          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono
          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario
          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
                Quando l'accesso ha  consentito  di  individuare  sia
          cose di cui al terzo comma che crediti o  cose  di  cui  al
          quinto  comma,   l'ufficiale   giudiziario   sottopone   ad
          esecuzione i beni scelti dal creditore.». 
                «Art.    497    (Cessazione    dell'efficacia     del
          pignoramento). - Il pignoramento perde efficacia quando dal
          suo compimento sono trascorsi quarantacinque  giorni  senza
          che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.». 
                «Art. 501 (Termine  dilatorio  dal  pignoramento).  -
          L'istanza di assegnazione o di vendita dei  beni  pignorati
          non puo' essere proposta se non decorsi  dieci  giorni  dal
          pignoramento, tranne che per le cose  deteriorabili,  delle
          quali puo' essere  disposta  l'assegnazione  o  la  vendita
          immediata.». 
              - Il Capo VI del Titolo II del libro IV del  codice  di
          procedura civile reca: «Disposizioni comuni ai procedimenti
          in camera di consiglio». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 543 del  codice  di
          procedura civile,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento
          di crediti del debitore verso terzi o di cose del  debitore
          che sono in possesso di  terzi,  si  esegue  mediante  atto
          notificato al terzo e al debitore a  norma  degli  articoli
          137 e seguenti. 
                L'atto  deve  contenere,  oltre  all'ingiunzione   al
          debitore di cui all'articolo 492: 
                  1.  l'indicazione  del  credito  per  il  quale  si
          procede, del titolo esecutivo e del precetto; 
                  2. l'indicazione, almeno  generica,  delle  cose  o
          delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne
          senza ordine di giudice; 
                  3. la dichiarazione di residenza  o  l'elezione  di
          domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
          nonche' l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata del creditore procedente; 
                  4. la citazione del debitore a comparire davanti al
          giudice competente, con l'invito al terzo a  comunicare  la
          dichiarazione  di  cui  all'articolo   547   al   creditore
          procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a
          mezzo di posta elettronica certificata; con  l'avvertimento
          al  terzo  che  in  caso  di  mancata  comunicazione  della
          dichiarazione, la  stessa  dovra'  essere  resa  dal  terzo
          comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non
          compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il
          credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
          debitore,  nell'ammontare  o  nei  termini   indicati   dal
          creditore, si considereranno non  contestati  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione. 
                Nell'indicare  l'udienza  di  comparizione  si   deve
          rispettare il termine previsto nell'articolo 501. 
                Eseguita    l'ultima    notificazione,    l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
          dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare  nella
          cancelleria del tribunale competente  per  l'esecuzione  la
          nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
          citazione, del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  entro
          trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali  copie
          e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli  fini  del
          presente articolo. Il cancelliere al momento  del  deposito
          forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento  perde
          efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e  le  copie
          degli atti di cui al secondo periodo sono depositate  oltre
          il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. 
                Il  creditore,  entro   la   data   dell'udienza   di
          comparizione indicata nell'atto di  pignoramento,  notifica
          al debitore e al terzo l'avviso di  avvenuta  iscrizione  a
          ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e
          deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
          La mancata notifica dell'avviso o il suo  mancato  deposito
          nel fascicolo dell'esecuzione determina  l'inefficacia  del
          pignoramento. 
                Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di
          piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei
          terzi rispetto ai quali  non  e'  notificato  o  depositato
          l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di  cui
          al presente comma non  sia  effettuata,  gli  obblighi  del
          debitore  e  del  terzo  cessano  alla  data   dell'udienza
          indicata nell'atto di pignoramento. 
                Quando  procede  a   norma   dell'articolo   492-bis,
          l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
          il verbale, il  titolo  esecutivo  ed  il  precetto,  e  si
          applicano le disposizioni di cui al quarto  comma.  Decorso
          il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
          e  ognuno  dei  creditori  intervenuti  muniti  di   titolo
          esecutivo possono  chiedere  l'assegnazione  o  la  vendita
          delle   cose   mobili   o   l'assegnazione   dei   crediti.
          Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice  fissa
          l'udienza per l'audizione del creditore e  del  debitore  e
          provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il  decreto  con
          cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e'
          notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
          l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del
          secondo comma.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  559,  567,  569,
          586, 587, 591-ter,  596  e  597  del  codice  di  procedura
          civile: 
                «Art.  559  (Custodia  dei  beni  pignorati).  -  Col
          pignoramento il debitore e'  costituito  custode  dei  beni
          pignorati e di tutti gli accessori, comprese le  pertinenze
          e i frutti, senza diritto a compenso. 
                Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
          intervenuto,  il  giudice   dell'esecuzione,   sentito   il
          debitore, puo' nominare custode una persona  diversa  dallo
          stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona
          diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. 
                Il giudice provvede alla sostituzione del custode  in
          caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. 
                Il giudice, se  custode  dei  beni  pignorati  e'  il
          debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
          ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
          momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
          la vendita o disposta la delega delle relative  operazioni,
          che custode dei beni medesimi  sia  la  persona  incaricata
          delle dette operazioni o l'istituto di cui al  primo  comma
          dell'articolo 534. 
                Qualora tale istituto non  sia  disponibile  o  debba
          essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto. 
                I provvedimenti di cui ai commi  che  precedono  sono
          pronunciati con ordinanza non impugnabile.». 
                «Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il  termine
          di cui all'articolo 501, il creditore pignorante  e  ognuno
          dei  creditori  intervenuti  muniti  di  titolo   esecutivo
          possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. 
                Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
          entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
          allo stesso l'estratto del catasto, nonche'  i  certificati
          delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relative   all'immobile
          pignorato  effettuate  nei  venti   anni   anteriori   alla
          trascrizione del  pignoramento;  tale  documentazione  puo'
          essere sostituita da un certificato notarile attestante  le
          risultanze  delle   visure   catastali   e   dei   registri
          immobiliari. 
                Il termine  di  cui  al  secondo  comma  puo'  essere
          prorogato  una  sola  volta  su  istanza  dei  creditori  o
          dell'esecutato, per giusti motivi  e  per  una  durata  non
          superiore ad  ulteriori  sessanta  giorni.  Un  termine  di
          sessanta giorni  e'  inoltre  assegnato  al  creditore  dal
          giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione  da
          questi depositata debba essere completata.  Se  la  proroga
          non  e'  richiesta  o  non  e'  concessa,  oppure   se   la
          documentazione non e' integrata nel  termine  assegnato  ai
          sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
          dell'esecuzione, anche  d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia
          del pignoramento relativamente all'immobile  per  il  quale
          non  e'  stata  depositata  la  prescritta  documentazione.
          L'inefficacia  e'  dichiarata  con  ordinanza,  sentite  le
          parti.   Il   giudice,   con   l'ordinanza,   dispone    la
          cancellazione  della  trascrizione  del  pignoramento.   Si
          applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice  dichiara
          altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
          altri beni pignorati.». 
                «Art. 569 (Provvedimento per  l'autorizzazione  della
          vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo  567
          il  giudice  dell'esecuzione,  entro  quindici  giorni  dal
          deposito della  documentazione  di  cui  al  secondo  comma
          dell'articolo 567, nomina l'esperto che  presta  giuramento
          in  cancelleria  mediante  sottoscrizione  del  verbale  di
          accettazione e fissa l'udienza per  la  comparizione  delle
          parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano
          intervenuti. Tra  la  data  del  provvedimento  e  la  data
          fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta
          giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non
          oltre  trenta  giorni  prima  dell'udienza,  il   creditore
          pignorante  e  i  creditori  gia'  intervenuti   ai   sensi
          dell'articolo  499   depositano   un   atto,   sottoscritto
          personalmente dal creditore  e  previamente  notificato  al
          debitore esecutato, nel quale e' indicato  l'ammontare  del
          residuo credito  per  cui  si  procede,  comprensivo  degli
          interessi maturati, del criterio di calcolo  di  quelli  in
          corso  di  maturazione  e  delle   spese   sostenute   fino
          all'udienza. In difetto, agli  effetti  della  liquidazione
          della somma di cui al primo  comma  dell'articolo  495,  il
          credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato
          nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei  soli
          interessi al tasso legale e delle spese successive. 
                All'udienza le parti possono fare osservazioni  circa
          il tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,
          a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle. 
                Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza  la
          vendita forzata, fissa un termine non inferiore  a  novanta
          giorni, e  non  superiore  a  centoventi,  entro  il  quale
          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi
          dell'articolo 571. Il giudice  con  la  medesima  ordinanza
          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la
          cauzione, se la vendita e' fatta in uno o  piu'  lotti,  il
          prezzo  base  determinato  a   norma   dell'articolo   568,
          l'offerta minima, il termine, non  superiore  a  centoventi
          giorni  dall'aggiudicazione,  entro  il  quale  il   prezzo
          dev'essere depositato, con  le  modalita'  del  deposito  e
          fissa, al giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,
          l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per  la  gara
          tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
          giustificati  motivi,  il  giudice   dell'esecuzione   puo'
          disporre  che  il  versamento  del   prezzo   abbia   luogo
          ratealmente ed entro un  termine  non  superiore  a  dodici
          mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo  576  solo
          quando ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'
          possa  aver  luogo  ad  un  prezzo  superiore  della  meta'
          rispetto  al  valore  del   bene,   determinato   a   norma
          dell'articolo 568. 
                Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo
          che sia pregiudizievole per gli interessi dei  creditori  o
          per  il  sollecito  svolgimento  della  procedura,  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli  offerenti  e,  nei  casi
          previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
          effettuati con modalita' telematiche,  nel  rispetto  della
          normativa regolamentare di cui all'articolo  161-ter  delle
          disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
                Se vi sono opposizioni il  tribunale  le  decide  con
          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la
          vendita con ordinanza. 
                Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del
          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro
          autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498  che  non
          sono comparsi.». 
                «Art. 586 (Trasferimento  del  bene  espropriato).  -
          Avvenuto   il   versamento   del   prezzo,    il    giudice
          dell'esecuzione puo' sospendere la vendita  quando  ritiene
          che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore  a  quello
          giusto, ovvero pronunciare decreto  col  quale  trasferisce
          all'aggiudicatario  il  bene  espropriato,   ripetendo   la
          descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
          e  ordinando  che  si  cancellino   le   trascrizioni   dei
          pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se  queste  ultime
          non    si    riferiscono    ad    obbligazioni    assuntesi
          dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508.  Il  giudice
          con  il  decreto  ordina  anche  la   cancellazione   delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          successive alla trascrizione del pignoramento. 
                Il  decreto  contiene   altresi'   l'ingiunzione   al
          debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. 
                Esso costituisce titolo  per  la  trascrizione  della
          vendita sui  libri  fondiari  e  titolo  esecutivo  per  il
          rilascio.». 
                «Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario). - Se il
          prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il  giudice
          dell'esecuzione   con   decreto   dichiara   la   decadenza
          dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione  a
          titolo di multa e  quindi  dispone  un  nuovo  incanto.  La
          disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica
          altresi'  nei  confronti  dell'aggiudicatario  che  non  ha
          versato anche  una  sola  rata  entro  dieci  giorni  dalla
          scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
          perdita a titolo di multa anche delle  rate  gia'  versate.
          Con il decreto adottato a norma del periodo precedente,  il
          giudice ordina altresi' all'aggiudicatario  che  sia  stato
          immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;
          il decreto e' attuato dal  custode  a  norma  dell'articolo
          560, quarto comma. 
                Per  il  nuovo  incanto  si  procede  a  norma  degli
          articoli 576 e seguenti. Se il prezzo  che  se  ne  ricava,
          unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a  quello
          dell'incanto precedente, l'aggiudicatario  inadempiente  e'
          tenuto al pagamento della differenza.». 
                «Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -
          Quando, nel corso delle operazioni  di  vendita,  insorgono
          difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi  al
          giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.  Le
          parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il
          predetto   decreto   nonche'   avverso   gli    atti    del
          professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il
          quale provvede con ordinanza; il ricorso  non  sospende  le
          operazioni di vendita salvo  che  il  giudice,  concorrendo
          gravi  motivi,   disponga   la   sospensione.   Contro   il
          provvedimento del giudice e' ammesso il  reclamo  ai  sensi
          dell'articolo 669-terdecies.». 
                «Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione).
          - Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo
          comma,  il  giudice  dell'esecuzione  o  il  professionista
          delegato a norma dell'articolo 591-bis, non piu'  tardi  di
          trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare
          un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la
          graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita
          in  cancelleria  affinche'  possa  essere  consultato   dai
          creditori e dal debitore, fissando l'udienza  per  la  loro
          audizione. Il progetto di distribuzione parziale  non  puo'
          superare il novanta per cento delle somme da ripartire. 
                Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza  debbono
          intercorrere almeno dieci giorni. 
                Il   giudice   dell'esecuzione   puo'   disporre   la
          distribuzione, anche parziale,  delle  somme  ricavate,  in
          favore di creditori  aventi  diritto  all'accantonamento  a
          norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i
          cui crediti costituiscano oggetto di controversia  a  norma
          dell'articolo 512, qualora sia presentata una  fideiussione
          autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata  da
          uno dei soggetti di  cui  all'articolo  574,  primo  comma,
          secondo periodo, idonea a garantire  la  restituzione  alla
          procedura delle somme che risultino ripartite  in  eccesso,
          anche in forza di provvedimenti provvisoriamente  esecutivi
          sopravvenuti, oltre  agli  interessi,  al  tasso  applicato
          dalla  Banca  centrale  europea  alle  sue   piu'   recenti
          operazioni di rifinanziamento principali, a  decorrere  dal
          pagamento   e   sino   all'effettiva    restituzione.    La
          fideiussione e' escussa dal custode  o  dal  professionista
          delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  anche  ai   creditori   che
          avrebbero diritto alla distribuzione delle  somme  ricavate
          nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte,
          il credito del soggetto avente  diritto  all'accantonamento
          ovvero oggetto di controversia a norma  del  primo  periodo
          del presente comma. ». 
                «Art.  597  (Mancata  comparizione).  -  La   mancata
          comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma
          dell'articolo 485 ultimo comma,  importa  approvazione  del
          progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  605,  606,  607,
          608, 608-bis, 614-bis,  615,  616,  617,  642,  669-novies,
          669-terdecies, 702-bis, 702-ter, 702-quater del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 605 (Precetto per consegna o  rilascio).  -  Il
          precetto per consegna di beni mobili  o  rilascio  di  beni
          immobili  deve  contenere,  oltre  le  indicazioni  di  cui
          all'articolo 480, anche la descrizione  sommaria  dei  beni
          stessi. 
              Se il titolo esecutivo dispone circa il  termine  della
          consegna  o  del  rilascio,  l'intimazione  va  fatta   con
          riferimento a tale termine.». 
                «Art. 606 (Modo della consegna). - Decorso il termine
          indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito  del
          titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo  in  cui
          le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo  513;
          quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei
          designata.». 
                «Art.  607  (Cose  pignorate).  -  Se  le   cose   da
          consegnare sono  pignorate,  la  consegna  non  puo'  avere
          luogo, e la parte istante deve fare valere le  sue  ragioni
          mediante  opposizione  a  norma  degli   articoli   619   e
          seguenti.». 
                «Art. 608 (Modo del rilascio). - L'esecuzione  inizia
          con  la  notifica  dell'avviso  con  il  quale  l'ufficiale
          giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla  parte,
          che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in
          cui procedera'. 
                Nel  giorno   e   nell'ora   stabiliti,   l'ufficiale
          giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si
          reca sul  luogo  dell'esecuzione  e,  facendo  uso,  quando
          occorre, dei poteri a  lui  consentiti  dall'articolo  513,
          immette la parte istante o una persona da lei designata nel
          possesso dell'immobile, del quale le  consegna  le  chiavi,
          ingiungendo agli  eventuali  detentori  di  riconoscere  il
          nuovo possessore.». 
                «Art.   608-bis   (Estinzione   dell'esecuzione   per
          rinuncia  della  parte  istante).  -  L'esecuzione  di  cui
          all'articolo 605 si estingue se  la  parte  istante,  prima
          della  consegna  o  del  rilascio,  rinuncia  con  atto  da
          notificarsi  alla  parte   esecutata   e   da   consegnarsi
          all'ufficiale giudiziario procedente.». 
                «Art. 614-bis (Misure di  coercizione  indiretta).  -
          Con  il  provvedimento  di  condanna   all'adempimento   di
          obblighi diversi  dal  pagamento  di  somme  di  denaro  il
          giudice, salvo che cio' sia manifestamente  iniquo,  fissa,
          su  richiesta  di  parte,  la  somma   di   denaro   dovuta
          dall'obbligato   per   ogni   violazione   o   inosservanza
          successiva ovvero  per  ogni  ritardo  nell'esecuzione  del
          provvedimento. Il  provvedimento  di  condanna  costituisce
          titolo esecutivo per il pagamento delle  somme  dovute  per
          ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di  cui  al
          presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
          subordinato  pubblico  o   privato   e   ai   rapporti   di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'articolo 409. 
                Il giudice determina l'ammontare della somma  di  cui
          al primo comma tenuto conto del valore della  controversia,
          della natura della prestazione, del  danno  quantificato  o
          prevedibile e di ogni altra circostanza utile.». 
                «Art.  615  (Forma  dell'opposizione).  -  Quando  si
          contesta il diritto della  parte  istante  a  procedere  ad
          esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
          proporre opposizione al precetto con citazione  davanti  al
          giudice competente per materia o valore e per territorio  a
          norma  dell'articolo  27.  Il  giudice,  concorrendo  gravi
          motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia  esecutiva
          del titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato
          solo parzialmente,  il  giudice  procede  alla  sospensione
          dell'efficacia  esecutiva  del  titolo  esclusivamente   in
          relazione alla parte contestata. 
                Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
          al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
          dei   beni   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto  l'udienza
          di comparizione delle parti davanti  a  se'  e  il  termine
          perentorio per la notificazione del ricorso e del  decreto.
          Nell'esecuzione   per   espropriazione   l'opposizione   e'
          inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta  la
          vendita o l'assegnazione a norma degli articoli  530,  552,
          569, salvo che sia fondata  su  fatti  sopravvenuti  ovvero
          l'opponente  dimostri   di   non   aver   potuto   proporla
          tempestivamente per causa a lui non imputabile.». 
                «Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio  di  cognizione
          introdotto dall'opposizione). - Se competente per la  causa
          e' l'ufficio giudiziario al  quale  appartiene  il  giudice
          dell'esecuzione questi  fissa  un  termine  perentorio  per
          l'introduzione del giudizio di merito secondo le  modalita'
          previste in  ragione  della  materia  e  del  rito,  previa
          iscrizione  a  ruolo,  a  cura  della  parte   interessata,
          osservati  i  termini  a  comparire  di  cui   all'articolo
          163-bis,  o  altri  se  previsti,  ridotti   della   meta';
          altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario
          competente  assegnando  un  termine   perentorio   per   la
          riassunzione della causa». 
                «Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le  opposizioni
          relative alla regolarita' formale del  titolo  esecutivo  e
          del  precetto  si  propongono,  prima  che   sia   iniziata
          l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480
          terzo comma, con  atto  di  citazione  da  notificarsi  nel
          termine perentorio di venti giorni dalla notificazione  del
          titolo esecutivo o del precetto. 
                Le opposizioni di cui al  comma  precedente  che  sia
          stato    impossibile     proporre     prima     dell'inizio
          dell'esecuzione e quelle relative  alla  notificazione  del
          titolo esecutivo e  del  precetto  e  ai  singoli  atti  di
          esecuzione   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni  dal
          primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo
          o il precetto, oppure dal giorno  in  cui  i  singoli  atti
          furono compiuti.». 
                «Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se  il  credito
          e'  fondato  su   cambiale,   assegno   bancario,   assegno
          circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su  atto
          ricevuto  da  notaio  o   da   altro   pubblico   ufficiale
          autorizzato,  il  giudice,  su  istanza   del   ricorrente,
          ingiunge  al  debitore  di  pagare   o   consegnare   senza
          dilazione,   autorizzando    in    mancanza    l'esecuzione
          provvisoria del decreto  e  fissando  il  termine  ai  soli
          effetti dell'opposizione. 
                L'esecuzione provvisoria puo' essere  concessa  anche
          se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,  ovvero
          se il ricorrente produce  documentazione  sottoscritta  dal
          debitore, comprovante il diritto fatto valere;  il  giudice
          puo' imporre al ricorrente una cauzione. 
                In  tali  casi  il  giudice  puo'  anche  autorizzare
          l'esecuzione  senza  l'osservanza  del   termine   di   cui
          all'articolo 482.». 
                «Art.  669-novies  (Inefficacia   del   provvedimento
          cautelare). - Se il procedimento di merito non e'  iniziato
          nel termine  perentorio  di  cui  all'articolo  669-octies,
          ovvero se successivamente al  suo  inizio  si  estingue  il
          provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 
                In entrambi i casi,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento,  su   ricorso   della   parte   interessata,
          convocate  le  parti  con  decreto  in  calce  al  ricorso,
          dichiara, se non c'e' contestazione, con  ordinanza  avente
          efficacia  esecutiva,  che  il  provvedimento  e'  divenuto
          inefficace   e   da'   le   disposizioni   necessarie   per
          ripristinare  la  situazione   precedente.   In   caso   di
          contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene  il
          giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con
          sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la  possibilita'
          di emanare  in  corso  di  causa  i  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 669-decies. 
                Il provvedimento cautelare perde  altresi'  efficacia
          se non e' stata versata la  cauzione  di  cui  all'articolo
          669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata  in
          giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto  a  cautela
          del quale era stato concesso. In tal caso  i  provvedimenti
          di cui al comma precedente sono  pronunciati  nella  stessa
          sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
          al giudice che ha emesso il provvedimento. 
                Se la causa di merito e' devoluta alla  giurisdizione
          di un giudice straniero o ad arbitrato italiano  o  estero,
          il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel
          primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia: 
                  1) se la parte che l'aveva richiesto  non  presenta
          domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
          o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
          a  pena  di  decadenza  dalla  legge  o  dalle  convenzioni
          internazionali; 
                  2) se sono pronunciati  sentenza  straniera,  anche
          non passata in giudicato, o lodo arbitrale  che  dichiarino
          inesistente il diritto per il quale  il  provvedimento  era
          stato concesso. Per la  dichiarazione  di  inefficacia  del
          provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
          si applica il secondo comma del presente articolo.». 
                «Art. 669-terdecies (Reclamo contro  i  provvedimenti
          cautelari). - Contro l'ordinanza  con  la  quale  e'  stato
          concesso o negato il  provvedimento  cautelare  e'  ammesso
          reclamo nel termine perentorio  di  quindici  giorni  dalla
          pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione  o  dalla
          notificazione se anteriore. 
                Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
          del tribunale si propone al collegio, del  quale  non  puo'
          far parte  il  giudice  che  ha  emanato  il  provvedimento
          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato
          emesso dalla Corte d'appello,  il  reclamo  si  propone  ad
          altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
          d'appello piu' vicina. 
                Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737  e
          738. 
                Le circostanze e i  motivi  sopravvenuti  al  momento
          della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
          rispetto del principio del  contraddittorio,  nel  relativo
          procedimento.   Il   tribunale   puo'    sempre    assumere
          informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
          la rimessione al primo giudice. 
                Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il
          provvedimento cautelare. 
                Il   reclamo   non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della
          Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti
          il provvedimento arrechi grave  danno,  puo'  disporre  con
          ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione  o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.». 
                «Art.  702-bis  (Forma  della  domanda.  Costituzione
          delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica  in
          composizione monocratica, la domanda puo'  essere  proposta
          con  ricorso   al   tribunale   competente.   Il   ricorso,
          sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve  contenere  le
          indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),  4),  5)  e  6)  e
          l'avvertimento  di  cui  al  numero  7)  del  terzo   comma
          dell'articolo 163. 
                A  seguito  della  presentazione   del   ricorso   il
          cancelliere forma il  fascicolo  d'ufficio  e  lo  presenta
          senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
          il  magistrato  cui  e'   affidata   la   trattazione   del
          procedimento. 
                Il giudice designato fissa con decreto  l'udienza  di
          comparizione delle parti,  assegnando  il  termine  per  la
          costituzione del convenuto, che  deve  avvenire  non  oltre
          dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente  al
          decreto di fissazione dell'udienza, deve essere  notificato
          al convenuto almeno trenta giorni prima della data  fissata
          per la sua costituzione. 
                Il convenuto deve costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria della comparsa di risposta,  nella  quale  deve
          proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
          dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
          di prova di cui intende avvalersi e i documenti  che  offre
          in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A  pena
          di   decadenza   deve   proporre   le   eventuali   domande
          riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito  che
          non sono rilevabili d'ufficio. 
                Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
          spostamento   dell'udienza.   Il   giudice,   con   decreto
          comunicato dal cancelliere alle parti costituite,  provvede
          a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
          perentorio per la citazione del terzo. La costituzione  del
          terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.». 
                «Art.  702-ter  (Procedimento).  -  Il  giudice,   se
          ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. 
                Se rileva che  la  domanda  non  rientra  tra  quelle
          indicate nell'articolo 702-bis, il giudice,  con  ordinanza
          non impugnabile, la dichiara  inammissibile.  Nello  stesso
          modo provvede sulla domanda riconvenzionale. 
                Se  ritiene  che  le  difese   svolte   dalle   parti
          richiedono un'istruzione  non  sommaria,  il  giudice,  con
          ordinanza  non  impugnabile,   fissa   l'udienza   di   cui
          all'articolo 183. In tal caso si applicano le  disposizioni
          del libro II. 
                Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale
          richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne  dispone
          la separazione. 
                Se non provvede ai sensi dei commi  precedenti,  alla
          prima udienza il giudice, sentite  le  parti,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          rilevanti  in  relazione  all'oggetto   del   provvedimento
          richiesto e provvede con ordinanza  all'accoglimento  o  al
          rigetto delle domande. 
                L'ordinanza   e'   provvisoriamente    esecutiva    e
          costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e
          per la trascrizione. 
                Il giudice provvede in  ogni  caso  sulle  spese  del
          procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.». 
                «Art. 702-quater (Appello). - L'ordinanza  emessa  ai
          sensi del sesto comma  dell'articolo  702-ter  produce  gli
          effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile  se  non
          e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione  o
          notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di  prova  e  nuovi
          documenti quando il collegio li ritiene  indispensabili  ai
          fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non  aver
          potuto proporli nel corso  del  procedimento  sommario  per
          causa ad essa non imputabile. Il  presidente  del  collegio
          puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno  dei
          componenti del collegio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 709-ter del  codice
          di procedura civile, cosi' come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  709-ter  (Soluzione   delle   controversie   e
          provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). -  Per
          la soluzione delle controversie insorte tra i  genitori  in
          ordine all'esercizio della  responsabilita'  genitoriale  o
          delle modalita' dell'affidamento e' competente  il  giudice
          del procedimento  in  corso.  Per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 710 e' competente il tribunale  del  luogo  di
          residenza del minore. 
                A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti  e
          adotta  i  provvedimenti  opportuni.  In  caso   di   gravi
          inadempienze o di atti che comunque  arrechino  pregiudizio
          al minore  od  ostacolino  il  corretto  svolgimento  delle
          modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti
          in vigore e puo', anche congiuntamente: 
                  1) ammonire il genitore inadempiente; 
                  2) disporre il risarcimento dei danni, a carico  di
          uno dei genitori, nei confronti del minore; 
                  3) disporre il risarcimento dei danni a  carico  di
          uno   dei   genitori   nei   confronti   dell'altro   anche
          individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno
          di violazione o di inosservanza dei  provvedimenti  assunti
          dal  giudice.  Il  provvedimento  del  giudice  costituisce
          titolo esecutivo per il pagamento delle  somme  dovute  per
          ogni  violazione  o  inosservanza  ai  sensi  dell'articolo
          614-bis; 
                  4) condannare il genitore inadempiente al pagamento
          di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo  di
          75 euro a un massimo di 5.000 euro  a  favore  della  Cassa
          delle ammende. 
                I provvedimenti assunti dal giudice del  procedimento
          sono impugnabili nei modi ordinari.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 711, 720-bis, 739,
          815, 828 e 829 del codice di procedura civile: 
                «Art. 711 (Separazione consensuale). -  Nel  caso  di
          separazione  consensuale  previsto  nell'articolo  158  del
          Codice civile, il presidente,  su  ricorso  di  entrambi  i
          coniugi, deve  sentirli  nel  giorno  da  lui  stabilito  e
          procurare di conciliarli nel  modo  indicato  nell'articolo
          708. 
                Se il ricorso e' presentato da uno solo  dei  coniugi
          si applica l'articolo 706 ultimo comma. 
                Se la conciliazione  non  riesce,  si  da'  atto  nel
          processo verbale del consenso dei coniugi alla  separazione
          e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. 
                La separazione consensuale acquista efficacia con  la
          omologazione del tribunale, il quale provvede in camera  di
          consiglio su relazione del presidente. 
                Le  condizioni  della  separazione  consensuale  sono
          modificabili a norma dell'articolo precedente.». 
                «Art. 720-bis (Norme applicabili ai  procedimenti  in
          materia di amministrazione di sostegno). - Ai  procedimenti
          in materia di amministrazione di sostegno si applicano,  in
          quanto compatibili, le  disposizioni  degli  articoli  712,
          713, 716, 719 e 720. 
                Contro il decreto del  giudice  tutelare  e'  ammesso
          reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. 
                Contro il decreto della corte  d'appello  pronunciato
          ai sensi del secondo comma puo' essere proposto ricorso per
          cassazione.». 
                «Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro  i  decreti
          del giudice tutelare si puo' proporre reclamo  con  ricorso
          al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i
          decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
          primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
          d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. 
                Il  reclamo  deve   essere   proposto   nel   termine
          perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto,
          se e'  dato  in  confronto  di  una  sola  parte,  o  dalla
          notificazione se e' dato in confronto di piu' parti. 
                Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  non  e'
          ammesso reclamo contro i decreti della  corte  d'appello  e
          contro  quelli  del  tribunale  pronunciati  in   sede   di
          reclamo.». 
                «Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). -  Un  arbitro
          puo' essere ricusato: 
                  1) se non ha le qualifiche espressamente  convenute
          dalle parti; 
                  2) se  egli  stesso,  o  un  ente,  associazione  o
          societa' di cui  sia  amministratore,  ha  interesse  nella
          causa; 
                  3) se egli stesso o il coniuge e' parente  fino  al
          quarto grado o e' convivente o commensale abituale  di  una
          delle parti, di  un  rappresentante  legale  di  una  delle
          parti, o di alcuno dei difensori; 
                  4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente  o
          grave  inimicizia  con  una  delle  parti,   con   un   suo
          rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 
                  5) se e' legato ad una delle parti, a una  societa'
          da questa controllata, al soggetto che la  controlla,  o  a
          societa' sottoposta a comune controllo, da un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  da  un  rapporto  continuativo   di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che  ne
          compromettono  l'indipendenza;  inoltre,  se  e'  tutore  o
          curatore di una delle parti; 
                  6) se ha prestato consulenza, assistenza  o  difesa
          ad una delle parti in una precedente fase della  vicenda  o
          vi ha deposto come testimone. 
                Una parte non puo' ricusare  l'arbitro  che  essa  ha
          nominato  o  contribuito  a  nominare  se  non  per  motivi
          conosciuti dopo la nomina. 
                La  ricusazione  e'  proposta  mediante  ricorso   al
          presidente  del  tribunale  indicato   nell'articolo   810,
          secondo comma, entro il termine perentorio di dieci  giorni
          dalla  notificazione  della  nomina  o  dalla  sopravvenuta
          conoscenza  della  causa  di  ricusazione.  Il   presidente
          pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito  l'arbitro
          ricusato e le parti e  assunte,  quando  occorre,  sommarie
          informazioni. 
                Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel
          caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
          dell'istanza di ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha
          proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,  di  una
          somma equitativamente determinata non superiore  al  triplo
          del massimo del compenso spettante all'arbitro  singolo  in
          base alla tariffa forense. 
                La  proposizione  dell'istanza  di  ricusazione   non
          sospende   il   procedimento   arbitrale,   salvo   diversa
          determinazione degli arbitri.  Tuttavia,  se  l'istanza  e'
          accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato  o  con
          il suo concorso e' inefficace.». 
                «Art.   828   (Impugnazione    per    nullita').    -
          L'impugnazione per nullita'  si  propone,  nel  termine  di
          novanta giorni dalla notificazione del lodo,  davanti  alla
          corte   d'appello   nel   cui   distretto   e'   la    sede
          dell'arbitrato. 
                L'impugnazione non e'  piu'  proponibile  decorso  un
          anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. 
                L'istanza per la correzione del lodo non sospende  il
          termine per l'impugnazione; tuttavia il  lodo  puo'  essere
          impugnato relativamente alle  parti  corrette  nei  termini
          ordinari, a  decorrere  dalla  comunicazione  dell'atto  di
          correzione.». 
                «Art. 829 (Casi di nullita').  -  L'impugnazione  per
          nullita'  e'  ammessa,  nonostante   qualunque   preventiva
          rinuncia, nei casi seguenti: 
                  1) se la convenzione d'arbitrato e' invalida, ferma
          la disposizione dell'articolo 817, terzo comma; 
                  2) se gli arbitri non sono stati  nominati  con  le
          forme e nei modi prescritti nei capi II e VI  del  presente
          titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel  giudizio
          arbitrale; 
                  3) se il lodo  e'  stato  pronunciato  da  chi  non
          poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 
                  4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della
          convenzione    d'arbitrato,    ferma    la     disposizione
          dell'articolo 817, quarto comma,  o  ha  deciso  il  merito
          della controversia in ogni altro caso in cui il merito  non
          poteva essere deciso; 
                  5) se il lodo  non  ha  i  requisiti  indicati  nei
          numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 
                  6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza
          del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 
                  7) se nel procedimento non sono state osservate  le
          forme prescritte dalle parti  sotto  espressa  sanzione  di
          nullita' e la nullita' non e' stata sanata; 
                  8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo
          non piu' impugnabile o a  precedente  sentenza  passata  in
          giudicato tra le parti purche' tale lodo  o  tale  sentenza
          sia stata prodotta nel procedimento; 
                  9) se  non  e'  stato  osservato  nel  procedimento
          arbitrale il principio del contraddittorio; 
                  10) se  il  lodo  conclude  il  procedimento  senza
          decidere il merito della controversia  e  il  merito  della
          controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 
                  11)    se    il    lodo    contiene    disposizioni
          contraddittorie; 
                  12) se il lodo non ha pronunciato su  alcuna  delle
          domande ed eccezioni proposte dalle  parti  in  conformita'
          alla convenzione di arbitrato. 
                La parte che ha dato causa a un motivo di nullita', o
          vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza
          o  difesa  successiva  la  violazione  di  una  regola  che
          disciplina lo svolgimento del procedimento  arbitrale,  non
          puo' per questo motivo impugnare il lodo. 
                L'impugnazione per violazione delle regole di diritto
          relative  al  merito  della  controversia  e'  ammessa   se
          espressamente  disposta  dalle  parti  o  dalla  legge.  E'
          ammessa in ogni caso  l'impugnazione  delle  decisioni  per
          contrarieta' all'ordine pubblico. 
                L'impugnazione per violazione delle regole di diritto
          relative al merito della controversia e' sempre ammessa: 
                  1) nelle controversie previste dall'articolo 409; 
                  2)  se  la  violazione  delle  regole  di   diritto
          concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia
          che non puo' essere oggetto di convenzione di arbitrato. 
                Nelle controversie  previste  dall'articolo  409,  il
          lodo e' soggetto ad impugnazione anche per  violazione  dei
          contratti e accordi collettivi.». 
              - Il regolamento (CE), n. 2201/2003 del  Consiglio  del
          27   novembre   2003,   relativo   alla   competenza,    al
          riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in  materia
          matrimoniale e in materia di  responsabilita'  genitoriale,
          che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338. 
              - Il regolamento (CE) n. 4/2009 del  Consiglio  del  18
          dicembre  2008,  relativo  alla  competenza,   alla   legge
          applicabile,  al  riconoscimento  e  all'esecuzione   delle
          decisioni e alla cooperazione in  materia  di  obbligazioni
          alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 10  gennaio  2009,
          n. L 7. 
              - Il regolamento (CE) n. 2016/1103 del Consiglio del 24
          giugno 2016,  che  attua  la  cooperazione  rafforzata  nel
          settore della  competenza,  della  legge  applicabile,  del
          riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia
          di regimi patrimoniali tra  coniugi,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 8 luglio 2016, n. L 183. 
              - Il regolamento (CE), n. 2016/1104 del  Consiglio  del
          24 giugno 2016, che attua la  cooperazione  rafforzata  nel
          settore della  competenza,  della  legge  applicabile,  del
          riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia
          di  effetti  patrimoniali  delle  unioni   registrate,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 8 luglio 2016, n. L 183. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  650/2012  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  4  luglio  2012,  relativo  alla
          competenza, alla legge  applicabile,  al  riconoscimento  e
          all'esecuzione  delle  decisioni   e   all'accettazione   e
          all'esecuzione  degli   atti   pubblici   in   materia   di
          successioni e alla creazione di un certificato  successorio
          europeo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n.  L
          201. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  606/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 12  giugno  2013,  relativo  al
          riconoscimento reciproco  delle  misure  di  protezione  in
          materia civile, e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  29  giugno
          2013, n. L 181. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1215/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 12 dicembre  2012,  concernente
          la  competenza   giurisdizionale,   il   riconoscimento   e
          l'esecuzione  delle   decisioni   in   materia   civile   e
          commerciale (rifusione), e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  20
          dicembre 2012, n. L 351. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  2015/848  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015,  relativo  alle
          procedure di insolvenza  (rifusione)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
              - Il regolamento (CE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25
          giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento  e
          all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
          materia di responsabilita' genitoriale, e alla  sottrazione
          internazionale di minori (rifusione), e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 2 luglio 2019, n. L 178. 
              - La legge 27 giugno 2013, n. 77, recante «Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla
          prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
          delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
          maggio  2011»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale
          1°luglio 2013, n. 152.