Art. 11 
 
     Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica 
 
  1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: 
    a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che
versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere  l'utilizzo
di  apparecchiature   medico-terapeutiche   alimentate   dall'energia
elettrica, necessarie per il loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; 
    b) presso i quali sono presenti  persone  che  versano  in  gravi
condizioni   di   salute,   tali   da   richiedere   l'utilizzo    di
apparecchiature    medico-terapeutiche    alimentate     dall'energia
elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; 
    c)  che  rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    d)  le  cui  utenze  sono  ubicate   nelle   isole   minori   non
interconnesse; 
    e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza
a seguito di eventi calamitosi; 
    f) di eta' superiore ai 75 anni. 
  2. A decorrere dalla data di cessazione  del  servizio  di  maggior
tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n.
124, i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili di cui
al comma 1  del  presente  articolo  che  ne  facciano  richiesta  la
fornitura di energia elettrica ad un prezzo  che  rifletta  il  costo
dell'energia  nel  mercato  all'ingrosso,  i  costi  efficienti   del
servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'ARERA con uno o  piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati. 
  3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza  dei  clienti
finali sui prezzi dell'energia elettrica, l'ARERA definisce,  in  via
transitoria e comunque  fino  al  31  dicembre  2025,  un  indice  di
riferimento mensile del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. 
  4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla base del  riesame
della Commissione europea sugli interventi pubblici nella  fissazione
dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti  civili  in
condizioni   di   poverta'   energetica   o   vulnerabili    previsto
dall'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone
al Consiglio  dei  ministri  un  disegno  di  legge  per  l'eventuale
superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente  articolo,
con contestuale  previsione  delle  misure  sociali  di  sostegno  ai
clienti  vulnerabili  alternative  agli  interventi  pubblici   nella
fissazione del prezzo di fornitura dell'energia elettrica. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza  pubblica,  presso  il  Ministero  della   transizione
ecologica,  l'Osservatorio  nazionale  della   poverta'   energetica.
L'Osservatorio  e'  un  organo  collegiale  composto  da  sei  membri
nominati con decreto del Ministro della  transizione  ecologica.  Dei
sei membri,  due,  compreso  il  Presidente  dell'Osservatorio,  sono
designati dal Ministro della transizione ecologica; uno dal  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali;  uno  dal  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;  uno  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  Bolzano;  uno  dall'ARERA.  L'Osservatorio  si
avvale del supporto tecnico del Gestore dei servizi energetici S.p.a.
e di Acquirente Unico S.p.a. La partecipazione  all'Osservatorio  non
prevede il riconoscimento di compensi,  rimborsi  spese,  gettoni  di
presenze ed altri emolumenti comunque denominati. 
  6. L'Osservatorio: 
    a) propone al Ministero della transizione ecologica  e  all'ARERA
misure di contrasto alla poverta' energetica, anche attraverso azioni
di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti
rappresentativi dei portatori di interesse; 
    b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio  del  fenomeno
della poverta' energetica a livello nazionale, anche  ai  fini  della
comunicazione integrata sulla poverta' energetica di cui all'articolo
24, del regolamento (UE) 2018/1999; 
    c) anche ai fini di cui  alla  lettera  b)  del  presente  comma,
elabora  criteri  per  l'elaborazione  del  numero  di  famiglie   in
condizioni di poverta' energetica. 
  7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali che
partecipano alle comunita' energetiche dei cittadini, con le  risorse
disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  adottano  iniziative
per promuovere la partecipazione alle comunita'  stesse  dei  clienti
vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinche' questi
ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici  e  sociali
assicurati dalla comunita' stessa. A supporto della realizzazione  di
tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  nell'ambito
dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni,  mette  a
disposizione  servizi  informativi  dedicati,   ivi   inclusi   guide
informative e strumenti di simulazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo commi 60 e 75 dell'art. 1 della citata legge 4
          agosto 2017, n. 124, cosi' recita: 
                «60. Fatto salvo quanto previsto  dalle  disposizioni
          di cui ai commi da 61 a 64  e  da  66  a  71  del  presente
          articolo, il comma 2 dell'art. 35 del  decreto  legislativo
          1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere
          dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui  all'art.
          2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'art.  2,
          numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e  per  i
          clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per  energia,
          reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare,
          dalle medesime  date  di  cui  al  precedente  periodo,  un
          servizio a tutele  graduali  per  i  clienti  finali  senza
          fornitore di energia elettrica, nonche'  specifiche  misure
          per  prevenire  ingiustificati   aumenti   dei   prezzi   e
          alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di  tali
          clienti. L'ARERA stabilisce, altresi', per le  microimprese
          di cui al citato art. 2, numero 6),  della  direttiva  (UE)
          2019/944 e per i clienti domestici il  livello  di  potenza
          contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in
          aggiunta  a  quelli   gia'   individuati   dalla   medesima
          direttiva.» 
                «75.  Al  fine  del  migliore   coordinamento   delle
          politiche   di   sostegno   ai    clienti    economicamente
          svantaggiati e ai clienti domestici  presso  i  quali  sono
          presenti persone che versano in gravi condizioni di salute,
          tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate   a   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita,  l'erogazione
          dei benefici di cui all'art. 1, comma 375, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e all'art. 3, commi 9 e  9-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          disciplinata  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
          gas e il sistema  idrico,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
          e i diritti delle persone handicappate),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992,  n.  39,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
                2.  La   persona   handicappata   ha   diritto   alle
          prestazioni stabilite  in  suo  favore  in  relazione  alla
          natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
          complessiva individuale  residua  e  alla  efficacia  delle
          terapie riabilitative. 
                3. Qualora la minorazione, singola o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
                4. La presente legge si applica anche agli  stranieri
          e agli apolidi, residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». 
              - Per i riferimenti della direttiva  (UE)  2019/944  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/1999  si
          veda nelle note all'art. 1.