Art. 15 
 
                 Accesso ai sistemi di trasmissione 
                 e di distribuzione e linee dirette 
 
  1. I clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a  una
comunita' energetica dei cittadini, hanno il diritto di  accedere  ai
sistemi di trasmissione e  di  distribuzione  dell'energia  elettrica
sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per  ogni  tipologia  di
cliente e applicate dai gestori dei  sistemi  di  trasmissione  e  di
distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria. 
  2. Le tariffe di cui al comma precedente ovvero le  metodologie  di
calcolo delle stesse devono essere approvate dall'ARERA anteriormente
alla loro applicazione, secondo le procedure stabilite dall'Autorita'
medesima. Le  tariffe  e  le  modalita'  di  calcolo  approvate  sono
pubblicate in un'apposita  sezione  del  sito  web  dell'ARERA  e  le
modalita' di calcolo sono pubblicate  almeno  quindici  giorni  prima
della loro concreta applicazione. 
  3. Il gestore  del  sistema  di  trasmissione  o  di  distribuzione
dell'energia elettrica puo' rifiutare l'accesso unicamente  nel  caso
in cui  manchi  la  capacita'  necessaria.  Il  rifiuto  deve  essere
motivato e fondato su criteri oggettivi e  giustificati,  previamente
definiti dall'ARERA con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e
pubblicati in un'apposita sezione del proprio sito web. In ogni caso,
i  clienti  finali  la  cui  richiesta  di  accesso  al  sistema   di
trasmissione o di  distribuzione  dell'energia  elettrica  sia  stata
rigettata  possono  accedere   alla   procedura   stragiudiziale   di
risoluzione delle controversie disciplinate da ARERA. 
  4. Il cliente finale la cui richiesta  di  accesso  al  sistema  di
trasmissione  ovvero  al  sistema   di   distribuzione   dell'energia
elettrica  sia  stata  rifiutata  puo'  richiedere  al   gestore   di
trasmettere  all'ARERA  informazioni  sulle  misure  necessarie   per
potenziare la rete elettrica. La trasmissione di tali informazioni e'
in ogni caso dovuta, anche in mancanza di una richiesta del  cliente,
laddove sia stato rifiutato l'accesso a  un  punto  di  ricarica.  Il
soggetto che richieda le informazioni di cui al presente comma, fatta
eccezione per l'ipotesi di cui al secondo periodo, e' tenuto a pagare
al gestore una somma  corrispondente  al  costo  del  rilascio  delle
informazioni richieste. 
  5. I clienti  finali,  singoli,  aggregati  o  partecipanti  a  una
comunita' energetica dei cittadini, nel caso in cui  sia  stata  loro
negata la connessione a un sistema di trasmissione o di distribuzione
dell'energia elettrica ovvero nel caso  in  cui  abbiano  avviato  la
procedura di risoluzione stragiudiziale  della  controversia  con  il
gestore del sistema di trasmissione o  di  distribuzione  di  cui  al
presente   articolo,   possono   richiedere   l'autorizzazione   alla
costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare  un
collegamento privato fra i predetti clienti e un'unita' di produzione
dell'energia elettrica non localizzata presso  il  sito  del  cliente
finale. 
  6. La linea diretta realizzata ai sensi  del  comma  precedente  e'
equiparata, ai soli fini del rilascio della necessaria autorizzazione
amministrativa, a  una  linea  di  trasmissione  o  di  distribuzione
nazionale. 
  7. L'ARERA, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  adotta  uno  o  piu'  atti  regolatori  per  dare
attuazione a quanto  disposto  al  comma  5  del  presente  articolo,
definendo, in particolare,  la  documentazione  che  il  gestore  del
sistema  di  trasmissione  o  del  sistema  di   distribuzione   deve
rilasciare al cliente finale nel  caso  di  diniego  dell'accesso  da
questi  richiesto.   Tale   documentazione   deve   essere   allegata
all'istanza di cui al comma 2 del presente articolo.