Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 
  2. Il cliente attivo e' un  cliente  finale  ovvero  un  gruppo  di
clienti finali ubicati in  un  edificio  o  condominio  che  agiscono
collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono  almeno
una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica  per  il
proprio  consumo,   accumulo   o   vendita   di   energia   elettrica
autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica  o
di flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attivita'  non  possono  in  ogni  caso  costituire  l'attivita'
commerciale o professionale principale di tali clienti. 
  3. La comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto,
con o senza personalita' giuridica: 
    a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; 
    b) controllato da  membri  o  soci  che  siano  persone  fisiche,
piccole imprese, autorita' locali,  ivi  incluse  le  amministrazioni
comunali, gli enti di  ricerca  e  formazione,  gli  enti  del  terzo
settore e di protezione ambientale, gli enti  religiosi,  nonche'  le
amministrazioni locali contenute  nell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche divulgato dall'Istituto  Nazionale  di  Statistica  secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma  3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
    c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci  o
al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' anziche' perseguire profitti finanziari; 
    d) che puo' partecipare  alla  generazione,  alla  distribuzione,
alla  fornitura,  al  consumo,  all'aggregazione,   allo   stoccaggio
dell'energia, ai servizi di efficienza energetica,  o  a  servizi  di
ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici  ai
suoi membri o soci. 
  4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun  centro
di coordinamento regionale istituito ai sensi  dell'articolo  35  del
regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019. 
  5. Le componenti di rete pienamente integrate  sono  componenti  di
rete  integrate  nel  sistema  di  trasmissione  o  di  distribuzione
dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio,  e  utilizzate
al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile  del
sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento
o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico. 
  6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento dell'utilizzo finale
dell'energia elettrica a un momento successivo alla  sua  generazione
ovvero la conversione di energia elettrica in una  forma  di  energia
che puo' essere stoccata, lo stoccaggio di  tale  energia  e  la  sua
successiva riconversione in  energia  elettrica  ovvero  l'uso  sotto
forma di un altro vettore energetico. 
  7. L'impianto  di  stoccaggio  dell'energia  e'  un  impianto  dove
avviene lo stoccaggio di energia. 
  8.  La  gestione  della  domanda  e'  la  variazione   del   carico
dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto  ai  modelli  di
consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in
risposta a  prezzi  dell'energia  elettrica  variabili  nel  tempo  o
incentivi   finanziari,   oppure   in    risposta    all'accettazione
dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione  o  l'aumento
della  domanda  a  un  determinato  prezzo  sui  mercati  organizzati
definiti dall'articolo 2, punto  4,  del  regolamento  di  esecuzione
2014/1348/UE  della  Commissione  europea,  individualmente   o   per
aggregazione. 
  9. L'aggregazione e' la funzione svolta da  una  persona  fisica  o
giuridica che combina piu' carichi di clienti o  l'energia  elettrica
generata  per  la  vendita,  l'acquisto  o  la  vendita  all'asta  in
qualsiasi mercato dell'energia elettrica. 
  10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante  al  mercato  che
realizza l'aggregazione di cui al  comma  precedente  e  che  non  e'
collegato al fornitore dei clienti interessati. 
  11. Il partecipante al mercato e' una persona  fisica  o  giuridica
che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricita', alla
gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di
ordini  di  compravendita,  su  uno  o  piu'   mercati   dell'energia
elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento. 
  12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega tra loro  due
o piu' reti elettriche. 
  13.  Il  responsabile  del  bilanciamento  e'  il  partecipante  al
mercato,  o  il  suo  rappresentante  designato,  responsabile  degli
sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica. 
  14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica  e'  un
contratto di fornitura di energia elettrica tra  un  fornitore  e  un
cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati  a
pronti,  inclusi  i  mercati   del   giorno   prima   e   i   mercati
infra-giornalieri,  a  intervalli  pari  almeno  alla  frequenza   di
regolamento di mercato. 
  15. La rete pubblica con obbligo di connessione  di  terzi  e'  una
rete  pubblica  il  cui  esercizio  e'  oggetto  di  una  concessione
rilasciata ai sensi del presente decreto o  dell'articolo  1-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                4. Le disposizioni recate dalla presente legge e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi dell'art. 117 della Costituzione e  sono  finalizzate
          alla  tutela   dell'unita'   economica   della   Repubblica
          italiana, ai sensi  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
                5. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          943/2019  del  5  giugno  2019  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Il  regolamento  di  esecuzione  2014/1348/UE  della
          Commissione europea relativo alla segnalazione dei dati  in
          applicazione dell'art. 8, paragrafi 2 e 6, del  regolamento
          (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          concernente  l'integrita'  e  la  trasparenza  del  mercato
          dell'energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2014, n. L 363. 
              - Il testo dell'art. 1-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione
          dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
          materia di energia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          maggio 1977, n. 146, cosi' recita: 
                «Art. 1-ter. - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2000
          sono trasferite alle province autonome le funzioni  statali
          in  materia  di  concessione  del  servizio   pubblico   di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  realizzate   o   da
          realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa  la
          delimitazione dei relativi ambiti territoriali. 
                2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2
          a 8 e dagli articoli 13 e 14 del  presente  decreto  ed  in
          deroga  a  quanto  previsto   dall'art.   9   del   decreto
          legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  nel  territorio  delle
          province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali  sono
          trasferiti gli impianti di distribuzione  dell'Enel  S.p.a.
          ai sensi del presente decreto nonche' le  imprese  operanti
          alla data di entrata in vigore del presente  articolo,  ivi
          compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione
          e distribuzione di cui all'art. 4, n.  8),  della  legge  6
          dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'art.  2,
          comma 2, del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,
          esercitano ovvero continuano l'attivita'  di  distribuzione
          dell'energia elettrica fino al  31  dicembre  2030,  previa
          concessione  rilasciata  dalla  provincia   competente   in
          conformita' a quanto  previsto  dal  piano  provinciale  di
          distribuzione dell'energia elettrica, che tiene  conto  dei
          servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata  in
          vigore  del  presente  articolo.  Fino  al  rilascio  della
          concessione le  predette  imprese  continuano  comunque  ad
          esercitare  l'attivita'   di   distribuzione   dell'energia
          elettrica. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2031  le  attivita'  di
          distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al
          comma  1  sono  affidate  in  concessione  dalla  provincia
          competente per territorio sulla base di gare da indire  non
          oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo
          quanto  disposto  dalla  legge  provinciale  adottata   nel
          rispetto  degli  obblighi   comunitari   e   dei   principi
          desumibili dal  presente  decreto  per  il  rilascio  delle
          concessioni idroelettriche. 
                4. Nel caso in cui l'ente locale,  o  l'ente  di  cui
          all'art. 10, eserciti mediante un'unica azienda o  societa'
          sia le attivita' di produzione che quelle di  distribuzione
          dell'energia  elettrica,   ne   assicura   la   separazione
          contabile ed amministrativa. 
                5. Con effetto dalla  data  di  cui  al  comma  1  le
          province  succedono  allo  Stato  nei  rapporti   giuridici
          inerenti   le   funzioni   trasferite.   Relativamente   al
          trasferimento alle province degli archivi e  dei  documenti
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
          dell'art. 1-bis, comma 4.».