Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente  decreto,
pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede: 
    a)  quanto  a  497  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
3,  del  decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112; 
    b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi  perenti
della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi  perenti
della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte capitale di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data del 15 ottobre 2021, non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite  per   detto   importo
all'erario; 
    g)  quanto  a  200  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, relativi ai  trattamenti  di  cassa  integrazione
salariale operai agricoli (CISOA); 
    l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    m)  quanto  a  300  milioni  di  euro,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare  il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    n)  quanto  a  868  milioni  di  euro,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare  il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
    p) quanto a  18,046  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.