Art. 11 
 
       Proroga di termini in materia di transizione ecologica 
 
  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo all'etichettatura degli imballaggi,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «1°  gennaio  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022». 
  2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura  degli  imballaggi,  e'
inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della  transizione
ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare,  le  linee
guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.». 
  3. Il termine per l'erogazione  delle  risorse  del  fondo  per  la
transizione energetica nel settore industriale  di  cui  all'articolo
23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'
stabilito, con esclusivo riferimento ai costi  sostenuti  tra  il  1°
gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022. 
  4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6,
della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  5. Il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza
radiometrica  su  materiali,  o  prodotti  semilavorati  metallici  o
prodotti in metallo, e' prorogato di ulteriori 60 giorni.