Art. 11 Proroga di termini in materia di transizione ecologica 1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022». 2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, e' inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.». 3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022. 4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, e' prorogato di ulteriori 60 giorni.