Art. 13 
 
       Proroga di termini in materia di gestioni commissariali 
 
  1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativo al termine per la presentazione  di  specifiche  istanze  di
liquidazione di  crediti  derivanti  da  obbligazioni  contratte  dal
comune di Roma, le parole  «trentasei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi». 
  2.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo  a  misure  urgenti  per  l'emergenza   nello   stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato  per
gli eventi sportivi di Cortina  d'Ampezzo,  le  parole  «31  dicembre
2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022». 
  4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma  932-bis,
lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale  puo'
riacquisire  l'esclusiva  titolarita'  dei  crediti  e   debiti   nei
confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio  separato  della
gestione commissariale di  cui  al  documento  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, cosi' come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.