Art. 14 
 
 Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria 
 
  1. Al fine di  individuare  le  modalita'  idonee  a  garantire  la
pluralita' delle fonti nell'acquisizione dei servizi di  informazione
primaria per le  pubbliche  Amministrazioni  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237,  e  dell'articolo
55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997,  n.  449,  e'  istituita,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  una  Commissione
composta da tre rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, due  dei  quali  in  rappresentanza  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del  Ministero  degli
affari   esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e   due
rappresentanti  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
Nell'espletamento delle sue attivita', che devono  concludersi  entro
il 31 marzo 2022, la Commissione puo' audire i  rappresentanti  delle
agenzie di stampa,  delle  associazioni  di  categoria  ovvero  altri
soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma  1,  all'articolo  11,
comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31
dicembre 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  giugno  2022».
All'attuazione della presente disposizione  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato. 
  3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  in
materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente  e  assimilati
derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei
Giochi «Milano Cortina 2026»,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e  le  parole  «e,  per
quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il  31  dicembre  2026,
limitatamente al 30 per cento del  loro  ammontare»  sono  soppresse.
Agli oneri derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo  periodo,
valutati in 28 mila  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  4. Il fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  561  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 0,558 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni  di
euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per  l'anno  2025,  5,616
milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di  euro  per  l'anno
2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle  maggiori
entrate derivanti dal comma 3.