Art. 2 
 
                 Modalita' di utilizzo delle risorse 
 
  1.  Con  successivo  provvedimento  del  Ministro  dello   sviluppo
economico sono stabilite le modalita' di utilizzo ed erogazione delle
risorse  di  cui  all'art.  1,  nel  rispetto  dei  contenuti,  delle
condizionalita',  dei  traguardi  ed  obiettivi  e  della  tempistica
stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e   dai
provvedimenti nazionali che dettano  le  disposizioni  attuative  del
medesimo PNRR. 
  2. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui
all'art. 1  avviene  con  le  modalita'  definite  nei  provvedimenti
nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.