Art. 2 Criteri di riparto delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti modalita': a) una quota perequativa fissa, stabilita in euro 100.000; b) una quota calcolata sulla base della popolazione residente di eta' compresa tra i sei ed i diciotto anni e sul numero stimato di pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni.