Art. 2 
 
                  Criteri di riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 sono  ripartite  tra  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano con le seguenti modalita': 
    a) una quota perequativa fissa, stabilita in euro 100.000; 
    b) una quota calcolata sulla base della popolazione residente  di
eta' compresa tra i sei ed i diciotto anni e sul  numero  stimato  di
pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni.