Art. 4 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi  distinte  e
successive: 
    a.  la  fase  di  accantonamento  dell'importo   presuntivo   del
contributo astrattamente spettante alle singole  imprese  richiedenti
l'incentivo sulla sola base del contratto di  acquisizione  del  bene
oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione
della  domanda,  mediante  predisposizione,  ad  opera  del  soggetto
gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato; 
    b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i
soggetti per i  quali  si  sia  perfezionata  la  prenotazione  hanno
l'onere  di  fornire   analitica   rendicontazione   dei   costi   di
acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento
delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai
fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti.  Nel  caso
l'aspirante al beneficio non fornisca la  prova  del  perfezionamento
dell'investimento  entro   il   termine   ultimo   fissato   per   la
rendicontazione con decreto del direttore generale per  la  sicurezza
stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e
le risorse corrispondenti agli  importi  dei  benefici  astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla  data  di  proposizione
dell'istanza. 
  2.  La  disciplina  delle  suddette  fasi   procedimentali,   delle
modalita' di presentazione delle domande  e  della  documentazione  a
rendicontazione  e'  definita  con  apposito  decreto  del  direttore
generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  da  adottarsi
entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.