Art. 6 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del  regolamento  generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno
2014, in caso di identita' di costi ammissibili e  dei  beni  oggetto
degli  incentivi,  gli  aiuti  erogati  ai  sensi  del  summenzionato
regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. 
  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18  dicembre  2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili,  se  tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli  stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. 
  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.