Art. 7 
 
                  Destinatari della misura di aiuto 
 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle  imprese
che  esercitano  con  veicoli  di  massa  complessiva  fino   a   1,5
tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che  esercitano
l'attivita' di autotrasporto. 
  2. Le modalita'  di  presentazione  delle  domande,  i  conseguenti
adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste
pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.