Art. 2 Requisiti e ambito soggettivo di applicazione 1. Sono requisiti di ammissione al credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto: a) la sede legale nello spazio economico europeo; b) la residenza fiscale ai fini della tassabilita' in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono correlati i benefici; c) l'attribuzione del codice di classificazione Ateco «58 attivita' editoriali»: 58.13 (edizione di quotidiani); 58.14 (edizione di riviste e periodici). d) l'aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilita' e la capillarita' della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati dall'art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonche' con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.