Art. 2 
 
            Requisiti e ambito soggettivo di applicazione 
 
  1. Sono  requisiti  di  ammissione  al  credito  d'imposta  di  cui
all'art. 1 del presente decreto: 
    a) la sede legale nello spazio economico europeo; 
    b) la residenza fiscale ai  fini  della  tassabilita'  in  Italia
ovvero la presenza  di  una  stabile  organizzazione  sul  territorio
nazionale, cui sia riconducibile  l'attivita'  commerciale  cui  sono
correlati i benefici; 
    c)  l'attribuzione  del  codice  di  classificazione  Ateco   «58
attivita' editoriali»: 
      58.13 (edizione di quotidiani); 
      58.14 (edizione di riviste e periodici). 
    d) l'aver stipulato  accordi  di  filiera,  anche  attraverso  le
associazioni rappresentative, per garantire la  sostenibilita'  e  la
capillarita' della diffusione della stampa, con particolare  riguardo
ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di  giornali.
Per piccoli comuni si intendono quelli con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, come individuati dall'art. 1, comma 609, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione alle medesime spese, con ogni altra  agevolazione  prevista
dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea,  nonche'  con
il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici
di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.