Art. 3 Parametri di calcolo del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. 2. Le suddette spese, riferite all'anno 2020, si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e la loro effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell' art. 2409-bis del codice civile.