Art. 3 
 
             Parametri di calcolo del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente  decreto  e'
riconosciuto in misura pari al 30 per  cento  della  spesa  effettiva
sostenuta, nell'anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto,
ivi inclusa la spesa  di  trasporto  dai  poli  di  stampa  ai  punti
vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale
di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. 
  2. Le  suddette  spese,  riferite  all'anno  2020,  si  considerano
sostenute secondo quanto  previsto  dall'art.  109  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  il
testo unico delle imposte sui redditi, e la loro  effettuazione  deve
risultare da apposita attestazione rilasciata  dai  soggetti  di  cui
all'art. 35, commi 1, lettera a), e  3,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita'
dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che
esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell' art. 2409-bis
del codice civile.