Art. 5 
 
                Riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del  Consiglio  dei   ministri,   ricevuta   l'istanza   di   accesso
all'agevolazione,  verifica  la  completezza  dei  dati  indicati  ed
effettua, tramite il registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  le
ulteriori verifiche propedeutiche alla  concessione  dell'aiuto.  Nel
caso in cui le  verifiche  si  concludano  positivamente,  determina,
sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dal  soggetto   richiedente,
l'ammontare dell'agevolazione  concedibile.  Qualora  il  totale  dei
crediti  d'imposta   richiesti   risulti   superiore   alle   risorse
disponibili, si procede  al  riparto  proporzionale  tra  i  soggetti
aventi diritto. 
  2. L'importo dell'aiuto individuale determinato ai sensi del  comma
1 e' registrato dal  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri  nel  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato. 
  3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di  presentazione
delle domande di cui all'art. 4, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  provvede  a
formare l'elenco dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  cui  e'
riconosciuto  il  credito  d'imposta  per   la   distribuzione,   con
l'indicazione  dell'importo  spettante  a  ciascuno,  tenendo   conto
dell'esito dell'eventuale ripartizione proporzionale. Tale elenco  e'
approvato con decreto del capo del Dipartimento e pubblicato, con  la
dovuta evidenza, sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  stesso.
Contestualmente  l'elenco  e'  trasmesso  all'Agenzia  delle  entrate
secondo le modalita'  concordate  con  l'Agenzia  medesima  ai  sensi
dell'art. 8, comma 4.