Art. 5 Riconoscimento del credito d'imposta 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua, tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato, le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto. Nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare dell'agevolazione concedibile. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto. 2. L'importo dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 1 e' registrato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e' riconosciuto il credito d'imposta per la distribuzione, con l'indicazione dell'importo spettante a ciascuno, tenendo conto dell'esito dell'eventuale ripartizione proporzionale. Tale elenco e' approvato con decreto del capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente l'elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'art. 8, comma 4.