Art. 9 Disposizioni finali 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo di 60 milioni di euro, previsto dall'art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi. 3. Le disposizioni del presente decreto relative alle modalita' di concessione del credito d'imposta sono subordinate all'autorizzazione delle competenti Autorita' europee. Della decisione adottata dalle autorita' europee e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2021 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione ed editoria Moles Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2966