Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
   1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  assicura
l'attuazione del presente decreto, avvalendosi delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  limite  di  spesa
complessivo annuo di 60 milioni di euro, previsto dall'art. 67, comma
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a valere sul Fondo per il
pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,  di  cui  all'art.  1,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse,
iscritte nel  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  trasferite   alla
contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate -  fondi  di
bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei
crediti d'imposta concessi. 
  3. Le disposizioni del presente decreto relative alle modalita'  di
concessione del credito d'imposta sono subordinate all'autorizzazione
delle competenti Autorita' europee. Della  decisione  adottata  dalle
autorita' europee e'  data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2021 
 
                                          p. Il Presidente            
                                     del Consiglio dei ministri       
                               Il sottosegretario di Stato con delega 
                               in materia di informazione ed editoria 
                                                Moles                 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2966