Art. 3 
 
             Uso non professionale dei composti del rame 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2 (ultimo  capoverso)
e A.3 (lettera d) dell'allegato al presente decreto, relativamente ai
prodotti e alle sostanze attive classificate in categoria «1» per  la
tossicita' nei confronti degli organismi acquatici, su istanza  delle
imprese interessate ai sensi dell'art. 8, comma 8, del citato decreto
22 gennaio  2018,  n.  33,  puo'  essere  consentito  l'utilizzo  non
professionale di prodotti fitosanitari contenenti ossido  di  rame  o
solfato di rame tribasico esclusivamente  per  il  trattamento  della
peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell'ulivo  e  non
oltre il 31 dicembre 2025. Sono fatti salvi gli  ulteriori  requisiti
previsti dal suddetto  allegato  e  dai  regolamenti  comunitari  che
disciplinano l'uso delle sostanze attive «composti del rame». 
  2. Ai fini dell'informazione dell'utilizzatore non professionale  e
per accrescerne il livello di conoscenza e di  consapevolezza,  nelle
etichette  dei  prodotti  fitosanitari  consentiti   ai   sensi   del
precedente comma  1  o  nel  relativo  foglio  illustrativo,  saranno
inserite opportune avvertenze circa  le  problematiche  ambientali  e
rischio di effetti tossici nei confronti  degli  organismi  acquatici
connessi  all'uso  del   prodotto,   inoltre   l'etichetta   rechera'
l'indicazione del suddetto termine di utilizzo  del  prodotto  stesso
(31 dicembre 2025). 
  3.   La   commercializzazione   da   parte   del   titolare   delle
autorizzazioni dei prodotti destinati all'uso  non  professionale  ai
sensi del precedente comma e la vendita da parte dei rivenditori  e/o
distributori autorizzati sono consentite fino al 31 maggio 2025.