Art. 3 Uso non professionale dei composti del rame 1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2 (ultimo capoverso) e A.3 (lettera d) dell'allegato al presente decreto, relativamente ai prodotti e alle sostanze attive classificate in categoria «1» per la tossicita' nei confronti degli organismi acquatici, su istanza delle imprese interessate ai sensi dell'art. 8, comma 8, del citato decreto 22 gennaio 2018, n. 33, puo' essere consentito l'utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari contenenti ossido di rame o solfato di rame tribasico esclusivamente per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell'ulivo e non oltre il 31 dicembre 2025. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal suddetto allegato e dai regolamenti comunitari che disciplinano l'uso delle sostanze attive «composti del rame». 2. Ai fini dell'informazione dell'utilizzatore non professionale e per accrescerne il livello di conoscenza e di consapevolezza, nelle etichette dei prodotti fitosanitari consentiti ai sensi del precedente comma 1 o nel relativo foglio illustrativo, saranno inserite opportune avvertenze circa le problematiche ambientali e rischio di effetti tossici nei confronti degli organismi acquatici connessi all'uso del prodotto, inoltre l'etichetta rechera' l'indicazione del suddetto termine di utilizzo del prodotto stesso (31 dicembre 2025). 3. La commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni dei prodotti destinati all'uso non professionale ai sensi del precedente comma e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentite fino al 31 maggio 2025.