Art. 4 1. Nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informativi, gli operatori del settore elencati all'art. 1, comma 2, per consentire la tracciabilita' dei prodotti fitosanitari di importazione, provvedono a trasmettere al Ministero della salute, attraverso la posta elettronica certificata, le notifiche sulle importazioni usando il modello di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto. Con le medesime modalita' il Ministero della salute trasmettera' le notifiche pervenute alle regioni/province autonome interessate. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute. Roma, 30 novembre 2021 Il Ministro: Speranza