Art. 4 
 
  1. Nelle  more  dell'aggiornamento  dei  sistemi  informativi,  gli
operatori del settore elencati all'art. 1, comma 2, per consentire la
tracciabilita' dei prodotti fitosanitari di importazione,  provvedono
a  trasmettere  al  Ministero  della  salute,  attraverso  la   posta
elettronica certificata, le notifiche sulle  importazioni  usando  il
modello di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
Con le medesime modalita' il Ministero della salute  trasmettera'  le
notifiche pervenute alle regioni/province autonome interessate. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito  internet  del  Ministero  della
salute. 
    Roma, 30 novembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza