Art. 7 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese  relative
ai procedimenti di cui all'art. 4, avviati dopo la pubblicazione  del
presente decreto. 
  2. Tra le spese ammissibili  nell'ambito  di  ciascuna  operazione,
sono inclusi i premi per la messa a bando di concorsi, i compensi per
lo sviluppo di progetti di fattibilita' tecnico-economica nel caso di
cui all'art. 4 comma 2, le spese per i  rilievi  e  per  le  indagini
strettamente necessari per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4,
le spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le  commissioni  di
gara, le spese per attivita' tecnico amministrative  di  supporto  al
responsabile del  procedimento  per  le  attivita'  preliminari  alla
predisposizione del documento di indirizzo  della  progettazione,  le
imposte e le tasse. 
  3. Non sono ammesse spese per espropri, acquisto di aree, lavori  e
fornitura di beni di qualsiasi natura.