Art. 7 Valutazione delle prove e dei titoli 1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli. 2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 100 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti. 3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'art. 8. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. 4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'art. 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.