Art. 7 
 
                Valutazione delle prove e dei titoli 
 
  1. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  duecentocinquanta
punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale  e
cinquanta per i titoli. 
  2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art.  5  un
punteggio massimo di 100 punti. La prova e'  superata  dai  candidati
che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti. 
  3. La commissione assegna alla prova orale di  cui  all'art.  6  un
punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale  predisposti  dalla
commissione nazionale di cui all'art. 8. La  prova  e'  superata  dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. 
  4. La commissione assegna ai titoli culturali  e  professionali  di
cui all'art. 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo
di 50 punti.