Art. 3 
 
                        Attivita' della Rete 
 
  1. La Rete promuove e sviluppa una pluralita' di attivita'  per  il
perseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui all'art. 1 del
presente decreto, tra le quali rientrano: 
    a. la promozione di azioni per la diffusione e il sostegno  delle
iniziative di impresa formativa simulata, alternanza rafforzata, PCTO
e apprendistato,  nonche'  la  disseminazione  delle  buone  pratiche
realizzate; 
    b.  la  promozione  e  la  diffusione  di  valide  esperienze  ed
eccellenze  che  coinvolgono  l'intera  filiera  formativa  verticale
professionalizzante, fino  agli  ITS,  attuate  con  il  supporto  di
partenariati avviati, in particolare, con i  protagonisti  del  mondo
del lavoro; 
    c. la formulazione  di  proposte  per  l'aggiornamento  periodico
degli indirizzi di studio e dei profili di uscita dei percorsi di IP,
nonche' il raccordo con le regioni per l'aggiornamento  delle  figure
di riferimento facenti parte del  Repertorio  nazionale  dell'offerta
formativa di IeFP, ferme restando le  disposizioni  di  adozione  del
Repertorio  medesimo  ai  sensi  e  per  gli  effetti   del   decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    d. iniziative di  innovazione  metodologica  e  didattica,  anche
attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti della  IP  e
della IeFP; 
    e. la promozione di strategie di orientamento in uscita dal primo
ciclo di  istruzione  che  valorizzino  le  vocazioni  individuali  e
permettano  di  conoscere  le  esigenze  dei  settori  produttivi   e
occupazionali; 
    f. l'attivita' di monitoraggio delle esperienze e delle attivita'
promosse dalla Rete, anche sulla base delle  attivita'  istituzionali
di monitoraggio e di analisi quali-quantitative gia'  condotte  dagli
organi di supporto tecnico di cui all'art. 4, comma 6,  del  presente
decreto; 
    g.  la  proposta  di  interventi  e  soluzioni  che   favoriscano
l'implementazione   dell'offerta   formativa   regionale   di   IeFP,
rafforzandone la diffusione territoriale; 
  2. Gli organi di indirizzo e di gestione della Rete di cui all'art.
4 del presente decreto possono, in conformita' con le finalita' della
Rete, ampliare o integrare le attivita' di cui al comma 1  a  seguito
delle eventuali esigenze espresse in seno alla stessa  Rete  e/o  dai
territori regionali, nei limiti definiti dall'art. 5, comma 1.