Art. 3 Attivita' della Rete 1. La Rete promuove e sviluppa una pluralita' di attivita' per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto, tra le quali rientrano: a. la promozione di azioni per la diffusione e il sostegno delle iniziative di impresa formativa simulata, alternanza rafforzata, PCTO e apprendistato, nonche' la disseminazione delle buone pratiche realizzate; b. la promozione e la diffusione di valide esperienze ed eccellenze che coinvolgono l'intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli ITS, attuate con il supporto di partenariati avviati, in particolare, con i protagonisti del mondo del lavoro; c. la formulazione di proposte per l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili di uscita dei percorsi di IP, nonche' il raccordo con le regioni per l'aggiornamento delle figure di riferimento facenti parte del Repertorio nazionale dell'offerta formativa di IeFP, ferme restando le disposizioni di adozione del Repertorio medesimo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; d. iniziative di innovazione metodologica e didattica, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti della IP e della IeFP; e. la promozione di strategie di orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione che valorizzino le vocazioni individuali e permettano di conoscere le esigenze dei settori produttivi e occupazionali; f. l'attivita' di monitoraggio delle esperienze e delle attivita' promosse dalla Rete, anche sulla base delle attivita' istituzionali di monitoraggio e di analisi quali-quantitative gia' condotte dagli organi di supporto tecnico di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto; g. la proposta di interventi e soluzioni che favoriscano l'implementazione dell'offerta formativa regionale di IeFP, rafforzandone la diffusione territoriale; 2. Gli organi di indirizzo e di gestione della Rete di cui all'art. 4 del presente decreto possono, in conformita' con le finalita' della Rete, ampliare o integrare le attivita' di cui al comma 1 a seguito delle eventuali esigenze espresse in seno alla stessa Rete e/o dai territori regionali, nei limiti definiti dall'art. 5, comma 1.