Art. 3 Destinazione del finanziamento per obiettivo 1. A valere sulle risorse previste dal richiamato art. 29, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, rispettivamente pari a 46 milioni per l'anno 2021 e 23 milioni per l'anno 2022, sono assegnate alle regioni e province autonome le seguenti quote di finanziamento, come risulta dall'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto: a) 37,993 milioni per l'anno 2021 e 18,996 milioni per l'anno 2022 quale contributo all'obiettivo della riorganizzazione della rete di offerta finalizzata al raggiungimento di livello di produzione non inferiore alla soglia di efficienza di 200 mila prestazioni annue per struttura; b) 8,006 milioni per l'anno 2021 e 4,003 milioni per l'anno 2022 quale contributo al raggiungimento di un livello di produzione di esami con tecnologia NGS pari a 5.000 campioni l'anno. 2. Ai fini della ripartizione dei richiamati importi complessivi di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022 si fa riferimento al peso economico rideterminato delle prestazioni di genetica medica sul complesso dell'attivita' di laboratorio, come indicato all'art. 2, comma 1, lettera h), in base ai dati del flusso Tessera sanitaria della specialistica ambulatoriale dell'anno 2019, secondo il procedimento riassunto nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto.