Art. 3 
 
            Destinazione del finanziamento per obiettivo 
 
  1. A valere sulle risorse previste dal richiamato art. 29, comma  2
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, rispettivamente  pari  a  46
milioni per l'anno 2021 e 23 milioni per l'anno 2022, sono  assegnate
alle regioni e province autonome le seguenti quote di  finanziamento,
come risulta dall'allegato 1 che forma parte integrante del  presente
decreto: 
    a) 37,993 milioni per l'anno 2021 e  18,996  milioni  per  l'anno
2022 quale contributo all'obiettivo della riorganizzazione della rete
di offerta finalizzata al raggiungimento di livello di produzione non
inferiore alla soglia di efficienza di 200 mila prestazioni annue per
struttura; 
    b) 8,006 milioni per l'anno 2021 e 4,003 milioni per l'anno  2022
quale contributo al raggiungimento di un  livello  di  produzione  di
esami con tecnologia NGS pari a 5.000 campioni l'anno. 
  2. Ai fini della ripartizione dei richiamati importi complessivi di
46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno
2022  si  fa  riferimento  al  peso  economico  rideterminato   delle
prestazioni  di  genetica  medica  sul  complesso  dell'attivita'  di
laboratorio, come indicato all'art. 2, comma 1, lettera h),  in  base
ai  dati   del   flusso   Tessera   sanitaria   della   specialistica
ambulatoriale  dell'anno  2019,  secondo  il  procedimento  riassunto
nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto.