Art. 2 
 
                 Disposizioni di carattere sanitario 
 
  1.  Fino  al  31  marzo  2022,  i  cittadini  ucraini   provenienti
dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito
del conflitto in atto che accedono  al  territorio  nazionale  devono
effettuare, tramite tampone, un  test  molecolare  o  antigenico  per
SARS-CoV-2  entro  48  ore  dall'ingresso,  in  coerenza  con  quanto
previsto nella circolare del Ministero  della  salute  protocollo  n.
0015743 del 3 marzo  2022  citata  in  premessa.  Nei  cinque  giorni
successivi al tampone di cui al periodo  precedente,  i  cittadini  e
soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza
con  obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai
sensi della normativa vigente. 
  2.  Fino  al  31  marzo  2022,  i  cittadini  ucraini   provenienti
dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito
del conflitto in  atto  che  accedono  al  territorio  nazionale,  in
conformita' a  quanto  previsto  dall'ordinanza  del  Ministro  della
salute 22 febbraio 2022 e  dalla  circolare  del  medesimo  Ministero
indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di  cui
all'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87  per
raggiungere le  strutture  di  cura  e  o  assistenza  sanitarie,  il
domicilio  o  altro  luogo  di  accoglienza  nonche'  accedere   alle
strutture ricettive messe a  loro  disposizione,  anche  esibendo  la
certificazione  di   essersi   sottoposti   nelle   settantadue   ore
antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo  di  tampone  e
risultato negativo, ovvero nelle quarantotto  ore  antecedenti  a  un
test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo,
comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di  cui
al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di  cui  al  presente
comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi  di  protezione  delle
vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati
dispostivi devono essere forniti e  distribuiti  presso  i  punti  di
erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del
virus SARS-CoV-2. 
  3.  Al  punto  di  ingresso,  o  comunque  entro  i  cinque  giorni
successivi  dall'ingresso,  devono  essere  garantite  le  misure  di
sanita' pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei
vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite. 
  4. Conseguentemente alla somministrazione dei  vaccini  di  cui  al
comma 3, e'  necessario  procedere  tempestivamente  all'offerta  del
vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di  screening  per
la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste  dalla
circolare sopracitata e la necessita' di completare i cicli vaccinali
dell'infanzia. 
  5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione  al  regime
di  «straniero  temporaneamente   presente»   (codice   «STP»),   con
successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate
le modalita' di tracciatura delle prestazioni erogate. 
  6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato
verde cosiddetto rafforzato di  cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera
a-ter) del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone
sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza,  nel  Sistema
di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive
ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto  od  in  parte
messe a disposizione. 
  7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, nel quadro delle attivita' di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano  il  tempestivo
accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati  dal
presente art. oltre  ad  eventuali  ulteriori  misure  di  profilassi
successivamente individuate dal Ministero della salute. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio