Art. 3 Reinserimento e reintroduzione 1. Il reinserimento consiste nell'affidamento di animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati, per fini scientifici agli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1, 3, 4 e 5, conformemente ai requisiti normativi e autorizzativi posseduti dagli stabilimenti stessi o agli altri soggetti aventi diritto, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 2. Possono essere reinseriti una volta adempiuti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e nel rispetto del programma di reinserimento: a) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1, 3 e 4, gli animali da compagnia; b) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numeri 3 e 4, gli animali non destinati ad usi' zootecnici ed alla produzione di alimenti; c) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numero 5, tutti gli animali, ivi compresi i primati non umani. 3. L'utilizzatore, il fornitore e l'allevatore possono collocare direttamente in ambito familiare gli animali da compagnia anche per il tramite delle associazioni indicate nell'allegato V del presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative relative all'identificazione e alla registrazione degli animali e nel rispetto del programma di reinserimento. 4. La reintroduzione consiste: a) nella liberazione degli animali appartenenti alle specie selvatiche di cui all'art. 2, lettera c): 1) da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numero 2, autorizzate a tale scopo; 2) da parte dell'utilizzatore o del fornitore nell'habitat naturale di provenienza, in assenza della manifestazione di interesse da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), n. 2; b) nella collocazione da parte dell'utilizzatore o del fornitore di animali destinati a usi zootecnici in un sistema di allevamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente decreto. 5. Tutti gli animali da reinserire o reintrodurre devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto. I primati non umani devono essere movimentati solo verso stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numero 5; nel caso provengano da uno stabilimento non confinato devono essere sottoposti altresi' alle analisi di cui all'allegato II del presente decreto.