Art. 3 
 
                   Reinserimento e reintroduzione 
 
  1.  Il   reinserimento   consiste   nell'affidamento   di   animali
utilizzati, o destinati a essere  utilizzati,  per  fini  scientifici
agli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), numeri 1, 3, 4 e  5,
conformemente ai requisiti normativi e autorizzativi posseduti  dagli
stabilimenti  stessi  o   agli   altri   soggetti   aventi   diritto,
conformemente a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 
  2. Possono essere  reinseriti  una  volta  adempiuti  gli  obblighi
derivanti dalle disposizioni normative relative all'identificazione e
alla registrazione degli animali e  nel  rispetto  del  programma  di
reinserimento: 
    a) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d),  numeri
1, 3 e 4, gli animali da compagnia; 
    b) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d),  numeri
3 e  4,  gli  animali  non  destinati  ad  usi'  zootecnici  ed  alla
produzione di alimenti; 
    c) presso gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d),  numero
5, tutti gli animali, ivi compresi i primati non umani. 
  3. L'utilizzatore, il fornitore e  l'allevatore  possono  collocare
direttamente in ambito familiare gli animali da compagnia  anche  per
il tramite delle associazioni indicate nell'allegato V  del  presente
decreto, nel rispetto degli  obblighi  derivanti  dalle  disposizioni
normative relative all'identificazione  e  alla  registrazione  degli
animali e nel rispetto del programma di reinserimento. 
  4. La reintroduzione consiste: 
    a) nella  liberazione  degli  animali  appartenenti  alle  specie
selvatiche di cui all'art. 2, lettera c): 
      1) da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2,  lettera  d),
numero 2, autorizzate a tale scopo; 
      2) da parte  dell'utilizzatore  o  del  fornitore  nell'habitat
naturale di provenienza, in assenza della manifestazione di interesse
da parte degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), n. 2; 
    b) nella collocazione da parte dell'utilizzatore o del  fornitore
di animali destinati a usi zootecnici in un sistema  di  allevamento,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente decreto. 
  5. Tutti gli animali da reinserire o reintrodurre devono essere  in
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla  normativa  vigente  e
del certificato di cui all'allegato I al presente decreto. I  primati
non umani devono essere movimentati solo verso  stabilimenti  di  cui
all'art. 2,  lettera  d),  numero  5;  nel  caso  provengano  da  uno
stabilimento non confinato devono  essere  sottoposti  altresi'  alle
analisi di cui all'allegato II del presente decreto.