Art. 5 
 
              Requisiti strutturali per lo svolgimento 
          delle attivita' di reinserimento e reintroduzione 
 
  1.  Gli  stabilimenti  di   cui   all'art.   2,   lettera   d),   e
l'utilizzatore, fornitore e allevatore che svolgono le  attivita'  di
reinserimento o di reintroduzione devono  disporre  di  locali  e  di
spazi adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche, all'eta', al
sesso, alla specie, idonei a garantire l'attuazione  delle  attivita'
descritte nei programmi di reinserimento e riabilitazione. 
  2. In assenza di disposizioni specifiche  per  la  specie  ospitata
devono essere osservati i requisiti minimi di cui all'allegato IV  al
presente decreto.