Art. 5 Requisiti strutturali per lo svolgimento delle attivita' di reinserimento e reintroduzione 1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), e l'utilizzatore, fornitore e allevatore che svolgono le attivita' di reinserimento o di reintroduzione devono disporre di locali e di spazi adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche, all'eta', al sesso, alla specie, idonei a garantire l'attuazione delle attivita' descritte nei programmi di reinserimento e riabilitazione. 2. In assenza di disposizioni specifiche per la specie ospitata devono essere osservati i requisiti minimi di cui all'allegato IV al presente decreto.