Art. 5 
 
                    Comitato tecnico-scientifico 
 
  1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio e'  presieduto
da un Coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata  alle  pari
opportunita', ed e' composto dal Capo del Dipartimento  per  le  pari
opportunita' o da un suo delegato e da cinque  esperti  nominati  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata alle pari opportunita', tra soggetti di elevata e comprovata
professionalita' nel campo delle politiche per le pari opportunita' e
la parita' di genere. 
  2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli  orientamenti
generali stabiliti  dall'Assemblea,  ha  funzioni  di  individuazione
delle   linee   di   attuazione   del   programma   delle   attivita'
dell'Osservatorio,   sulla    base    degli    indirizzi    formulati
dall'Assemblea, nonche' di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi
di lavoro di cui al precedente art. 4, comma 3.