IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r),  e  comma
6, della Costituzione; 
  Visto l'art. 12, commi 10, 13 e 14  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e
dei registri nel settore sanitario, come modificato dall'art. 21  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2017, recante «Identificazione dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei
registri di mortalita', di tumori e di altre  patologie»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 maggio 2017, n.
109, che, al punto A1.25 dell'allegato  A1,  prevede  il  Sistema  di
segnalazione delle malattie infettive (PREMAL); 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Vista  la  direttiva  2003/99/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 novembre 2003 sulle  misure  di  sorveglianza  delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante  modifica  della  decisione
90/424/CEE del Consiglio e che abroga  la  direttiva  92/117/CEE  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento  851/2004/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 aprile 2004, con il  quale  e'  stato  istituito  un
Centro europeo per la  prevenzione  e  il  controllo  delle  malattie
(European center for diseases prevention and control - ECDC); 
  Visto il regolamento  223/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee; 
  Vista la  decisione  1082/2013/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle  gravi  minacce  per  la
salute  a  carattere  transfrontaliero  e  che  abroga  la  decisione
2119/98/CE; 
  Visto il regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettere g), i) e j); 
  Vista la decisione 2018/945/CE  della  Commissione  del  22  giugno
2018, relativa alle malattie trasmissibili  e  ai  problemi  sanitari
speciali connessi da incorporare nella  sorveglianza  epidemiologica,
nonche' alle pertinenti definizioni di caso; 
  Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  che  reca
norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 118, che al comma 1: 
    lettera a), dispone che  spetta  allo  Stato,  nell'ambito  della
tutela della salute, «la raccolta e lo  scambio  di  informazioni  ai
fini del collegamento con  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'
(OMS),  le  altre  organizzazioni  internazionali  e  gli   organismi
comunitari»; 
    lettera b), prevede che spetta altresi' allo Stato  «la  gestione
del Sistema  informativo  sanitario  (SIS)  per  quanto  concerne  le
competenze statali, nonche' gli organismi pubblici e privati»; 
    lettera  c),  stabilisce  che  compete  allo   Stato   «l'analisi
statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN»; 
    lettera e), attribuisce allo Stato «il coordinamento  informativo
e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti» e prevede
che i soggetti destinatari del conferimento di  funzioni  di  cui  al
medesimo  decreto  legislativo  «sono  tenuti   a   comunicare   alla
competente autorita' statale, con aggiornamento periodico o  comunque
a  richiesta,  le  principali  informazioni  concernenti  l'attivita'
svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonche'
all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali»; 
  Visto il capo X-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  maggio  2004,  n.  138,  che   reca
interventi urgenti per fronteggiare situazioni  di  pericolo  per  la
salute pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.  191,  che  reca
l'attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di  sorveglianza
delle zoonosi e degli agenti zoonotici; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE», e, in particolare, l'art. 2-sexies; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  28  novembre  1986,
recante «Inserimento nell'elenco delle malattie infettive e diffusive
sottoposte a notifica obbligatoria, dell'AIDS (SIDA),  della  rosolia
congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatite distinte  in
base alla loro etiologia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 12 dicembre 1986, n. 288; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  15  dicembre  1990,
recante «Sistema informativo delle malattie infettive  e  diffusive»,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  8
gennaio 1991, n. 6; 
  Visto l'accordo-quadro sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano  nella  seduta  del  22  febbraio  2001  (Rep.  atti  n.
1158/CSR),  relativamente  al  piano  di  azione  coordinato  per  lo
sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS)  e,
in particolare, l'art. 6, secondo il quale le funzioni di  indirizzo,
coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) devono essere esercitate  congiuntamente
attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2001,
n.  70,  recante  il  regolamento  di  organizzazione   dell'Istituto
superiore di sanita', a norma dell'art. 9 del decreto legislativo  29
ottobre 1999, n. 419; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2001,
concernente  la   sorveglianza   obbligatoria   della   malattia   di
Creutzfeldt-Jakob,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 10 gennaio 2002, n. 8; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002,  con  il
quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo
sistema informativo sanitario nazionale (NSIS); 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  14  ottobre  2004,
concernente la  notifica  obbligatoria  della  sindrome/infezione  da
rosolia  congenita,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 4 novembre 2004, n. 259; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271), la  quale
dispone, all'art. 3, che la definizione e il continuo adeguamento nel
tempo dei contenuti informativi e delle  modalita'  di  alimentazione
del Nuovo sistema informativo sanitario  (NSIS)  sono  affidati  alla
Cabina di regia e vengono recepiti dal  Ministero  della  salute  con
propri decreti attuativi, compresi i flussi  informativi  finalizzati
alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi  dei  livelli
essenziali di assistenza; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
277, che reca il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
e dell'art. 181, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera c), in base  al
quale l'Istituto nazionale  di  statistica  provvede  a  «definire  i
metodi  e  i  formati  da  utilizzare  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  per  lo  scambio  e  l'utilizzo  in  via  telematica
dell'informazione statistica  e  finanziaria,  nonche'  a  coordinare
modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica  e
dei sistemi informativi utilizzati  dalle  pubbliche  amministrazioni
per raccogliere informazioni utilizzate  o  da  utilizzare  per  fini
statistici»; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del  10  luglio  2014  (Rep.  atti  n.  82/CSR),
concernente il Patto per  la  salute  2014-2016  e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 1, secondo cui il  Patto  per  la  sanita'  digitale
rappresenta un piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che  ne
rallentano la diffusione e a evitare  realizzazioni  parziali  e  non
conformi alle esigenze della sanita' pubblica, e comma 3, secondo cui
il Piano di evoluzione dei  flussi  NSIS  (PEF-NSIS)  e'  predisposto
dalla Cabina di regia del NSIS, che provvede annualmente al  relativo
aggiornamento; 
  Vista  la  direttiva  per  il   coordinamento   della   modulistica
amministrativa e dei sistemi informativi per finalita' statistiche n.
1/2014, adottata dal Presidente dell'ISTAT in attuazione  del  citato
art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti  n.  116/CSR),  per
l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS)
e, in  particolare,  l'art.  1,  che  disciplina  le  funzioni  e  la
composizione della Cabina di regia NSIS; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2017, n. 65; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio  2017  con  il
quale e' stata individuata la composizione della Cabina di regia  del
Nuovo sistema informativo sanitaria (NSIS); 
  Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini  statistici  o
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico
nazionale, adottate con provvedimento del Garante per  la  protezione
dei dati personali del 19 dicembre 2018 e pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2019, n. 11; 
  Considerato che le malattie infettive, e in particolare le malattie
emergenti e  riemergenti,  costituiscono  ancora  oggi  un  rilevante
problema di sanita' pubblica, rappresentando un'importante  causa  di
perdita di salute per le persone colpite, quando non di morte,  e  di
spese sanitarie per l'assistenza farmaceutica e ospedaliera; 
  Considerata la necessita'  di  ottimizzare  il  flusso  informativo
delle malattie infettive,  onde  consentire  alle  aziende  sanitarie
locali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano
e al Ministero della salute di disporre dei  dati  necessari  per  la
sorveglianza delle malattie infettive sul territorio  nazionale,  per
la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia
di sanita'  pubblica  e  per  l'adozione  delle  conseguenti  misure,
nonche' di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi  dati
agli organismi nazionali e internazionali; 
  Ravvisata, quindi, la necessita'  di  procedere,  alla  luce  delle
nuove evidenze scientifiche,  delle  attuali  esigenze  di  controllo
epidemiologico, nonche' del  progresso  tecnologico  e  nel  rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, a una
revisione sistematica dell'attuale sistema informativo delle malattie
infettive, di cui al  menzionato  decreto  ministeriale  15  dicembre
1990, che consenta anche di avviare tempestivamente  la  sorveglianza
di nuove malattie infettive; 
  Rilevato che, in  coerenza  con  quanto  ravvisato,  l'art.  9  del
menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2017, stabilisce che il Sistema di sorveglianza di cui al punto  B1.4
di cui all'allegato B del medesimo decreto, istituito con il  decreto
ministeriale  15  dicembre  1990,   continua   ad   applicarsi   fino
all'entrata in vigore  del  decreto  di  disciplina  del  Sistema  di
segnalazione delle malattie infettive (PREMAL); 
  Ritenuto necessario che, ferme restando le competenze attribuite in
materia alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
il Ministero della salute garantisca la gestione unitaria dei sistemi
di  segnalazione  delle  malattie  infettive,  al  fine  di  ottenere
risultati piu' efficaci; 
  Acquisite le valutazioni della Cabina di regia per il NSIS in  data
17 aprile 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 18 aprile 2019, ai sensi dell'art.  36,  par.
4, e dell'art. 58, par. 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679; 
  Sentito il Consiglio superiore di  sanita',  nella  seduta  dell'11
giugno 2019; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta dell'8 ottobre 2020; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «malattia  infettiva»:  una  malattia  causata  da  un  agente
patogeno, che penetra in un individuo attraverso il contatto  diretto
con una persona infetta o indirettamente, attraverso l'esposizione  a
un vettore, un animale, un fomite, un prodotto o un  ambiente  o  uno
scambio di fluidi, contaminato dall'agente contagioso, in conformita'
alla decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 22 ottobre 2013; 
    b) «malattia che genera  allerta»:  una  malattia  infettiva  che
richieda l'adozione immediata di interventi di sanita' pubblica,  sia
a livello nazionale che internazionale, in quanto a  elevato  rischio
di diffusione o  perche'  precedentemente  eradicata  o  eliminata  o
oggetto di Piani o Progetti di  eradicazione  o  eliminazione  oppure
perche' provocata da azioni deliberate; 
    c) «segnalazione»: informazione resa,  con  qualsiasi  modalita',
alla  struttura  preposta  dell'Azienda  sanitaria   competente   per
territorio con cui si rende noto un caso o un  sospetto  di  malattia
infettiva; 
    d) «validazione»: l'operazione con cui uno  degli  enti  preposti
del Servizio sanitario nazionale conferma che la segnalazione di  cui
al comma 1, lettera c), presenta tutte le informazioni  necessarie  e
ricostruibili ai  fini  delle  attivita'  elencate  nell'art.  3  del
presente decreto; 
    e)  «notifica»:  la  segnalazione  che  ha   avuto   almeno   una
validazione da  uno  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
preposti (Azienda sanitaria, regione, Ministero); 
    f) «PREMAL» o «Sistema PREMAL»: il nuovo sistema informativo  per
la segnalazione dei casi di malattie infettive di cui al punto  A1.25
dell'allegato A1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 12 maggio 2017, n. 109; 
    g) «NSIS»: il Nuovo sistema informativo sanitario  del  Ministero
della salute; 
    h) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    i) «SPC»: il  sistema  pubblico  di  connettivita'  di  cui  agli
articoli 73 e seguenti del CAD; 
    j) «laboratori di riferimento»: laboratori  locali,  regionali  e
nazionali  che   confermano   la   diagnosi,   attraverso   metodiche
standardizzate di analisi; 
    k) «sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, la  registrazione,
l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche di  dati  e
analisi riguardanti le malattie trasmissibili e i  problemi  sanitari
speciali connessi, ai sensi dell'art. 3,  paragrafo  1,  lettera  d),
della decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 22 ottobre 2013; 
    l) «rete di sorveglianza epidemiologica»: la rete di cui all'art.
6, paragrafo 1, della decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 ottobre 2013.