Art. 10 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
personali,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.