Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo  alla
predetta pubblicazione. 
  2. In via transitoria, al fine di consentire alle  regioni  e  alle
province  autonome  di  adeguarsi  alle  disposizioni  del   presente
decreto, per dodici mesi dalla data di  efficacia  dello  stesso,  e'
consentito continuare ad adottare, in alternativa al sistema  PREMAL,
il sistema informativo delle malattie infettive e diffusive di cui al
decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale  -  8
gennaio 1991, n. 6. 
  3. Il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 di cui al  comma  2  e'
abrogato decorsi dodici mesi dalla data in cui acquista efficacia  il
presente decreto. 
    Roma, 7 marzo 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 614