Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione. 2. In via transitoria, al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, per dodici mesi dalla data di efficacia dello stesso, e' consentito continuare ad adottare, in alternativa al sistema PREMAL, il sistema informativo delle malattie infettive e diffusive di cui al decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 8 gennaio 1991, n. 6. 3. Il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 di cui al comma 2 e' abrogato decorsi dodici mesi dalla data in cui acquista efficacia il presente decreto. Roma, 7 marzo 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 614