Art. 3 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  sistema  informativo  PREMAL  assicura,  per  i  motivi  di
interesse pubblico  rilevante  previsti  dall'art.  9,  paragrafo  2,
lettere g), i) e  j),  del  regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016  e  dall'art.  2-sexies,
comma 2, lettere u), v) e cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di  compiti
connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
    a) sorveglianza, monitoraggio  e  messa  in  atto  di  misure  di
controllo  epidemiologico  delle  malattie  infettive  al   fine   di
contribuire, ove possibile, alla loro eliminazione ed eradicazione; 
    b)  studio  dell'incidenza  e  della  prevalenza  delle  malattie
infettive, per poterne monitorare  la  diffusione  e  l'andamento  ed
effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo; 
    c)  sorveglianza  epidemiologica  per  ridurre  il   rischio   di
introduzione o re-introduzione di malattie infettive, anche eliminate
o sotto controllo; 
    d) adozione delle necessarie misure di sanita' pubblica  previste
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera f) della decisione 1082/2013/UE; 
    e) prevenzione primaria, secondaria e diagnosi; 
    f) riduzione di morbosita' e mortalita' per malattie infettive; 
    g) allerta rapida, per  lo  scambio  di  informazioni  su  eventi
passibili  di  provvedimenti  urgenti  per  la  tutela  della  salute
pubblica a livello nazionale  ed  internazionale,  con  le  autorita'
competenti, in conformita' alla normativa europea e internazionale; 
    h) allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria; 
    i)  potenziamento  delle  capacita'  di  sorveglianza  a  livello
nazionale; 
    j) semplificazione delle procedure di scambio delle  informazioni
epidemiologiche, facilitazione della trasmissione delle stesse e loro
tutela; 
    k) pianificazione sanitaria; 
    l) valutazione  e  monitoraggio  dei  fattori  di  rischio  delle
malattie sorvegliate; 
    m) attivita' con finalita' di statistica esercitate dal Ministero
della salute. 
  2. Il Ministero della salute, in attuazione dell'art. 1,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,  n.  70,
puo' avvalersi dell'Istituto superiore di sanita', che puo' accedere,
in qualita' di  responsabile  del  trattamento,  nel  rispetto  delle
condizioni previste  dal  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e
dall'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, al sistema  PREMAL  per  la
consultazione,  l'estrazione  e   l'utilizzo   dei   dati   adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto  allo  svolgimento
delle suddette funzioni. 
  3.  L'ISTAT  accede  al  sistema  PREMAL  per   la   consultazione,
l'estrazione e l'utilizzo di dati che  sono  adeguati,  pertinenti  e
limitati a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti  previsti
dal Programma statistico nazionale.