Art. 4 
 
                      Flusso della segnalazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e  254  del  testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, il medico, che,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,
rilevi un caso di malattia infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo
ha l'obbligo di segnalazione, secondo i tempi e i modi dettati  dalle
misure di sanita' pubblica applicabili  e  specificati  nel  presente
decreto. 
  2. Il medesimo  obbligo  di  segnalazione  sussiste  anche  per  le
malattie non incluse nell'allegato A nell'ipotesi in  cui  il  medico
rilevi un caso di malattia infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo
o che, per modalita'  di  presentazione  del  quadro  clinico  e  per
caratteristiche  epidemiologiche,  si  verifichi  in  modo   inusuale
all'interno della collettivita'. 
  3.  Il  caso  deve  essere  segnalato   alla   struttura   preposta
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, previa  informativa
all'interessato ai sensi degli  articoli  13  e  14  del  regolamento
2016/679/UE, sulla base del  modello  riportato  nell'allegato  C  al
presente decreto. 
  4. Il medico segnalatore e' tenuto ad adottare  misure  tecniche  e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  al
rischio a garanzia della riservatezza  e  confidenzialita'  dei  dati
trattati,  tali  da  assicurare  l'integrita'  del  contenuto   della
segnalazione e la certezza del destinatario della stessa. 
  5. Il caso deve essere segnalato, in conformita' a quanto  previsto
dalla decisione 2018/945/CE della Commissione europea del  22  giugno
2018 con riferimento alla definizione di caso possibile, probabile  o
confermato. Per le malattie emergenti e,  laddove  necessario,  anche
per le malattie incluse nell'elenco di cui all'art. 2,  comma  3,  il
Ministero  della  salute  fornisce  le  indicazioni  necessarie  alla
definizione di caso. 
  6.  La  segnalazione  e'  corredata  dai  dati  indispensabili  per
l'adozione di successive azioni a tutela della salute pubblica per la
prevenzione e il controllo delle malattie infettive. 
  7.  La  competente  struttura  sanitaria  dell'Azienda   sanitaria,
individuata da apposito atto aziendale, alimenta il  sistema  PREMAL,
secondo i tempi e i modi dettati dalle  relative  misure  di  sanita'
pubblica applicabili, specificati nel  disciplinare  tecnico  di  cui
all'allegato B al presente decreto; la medesima  struttura  sanitaria
effettua  l'indagine  epidemiologica  e  assume  i  provvedimenti  di
sanita' pubblica di competenza, completa la segnalazione con  i  dati
di cui al comma 6  non  disponibili  al  momento  della  segnalazione
iniziale e valida la  stessa,  trasmettendola  alla  struttura  della
regione o provincia autonoma di appartenenza preposta  alle  funzioni
di sanita' pubblica, per le eventuali ulteriori azioni di competenza. 
  8.  Nell'ipotesi  in  cui  l'Azienda  sanitaria  cui  pervenga   la
segnalazione da parte del medico sia diversa da quella  di  residenza
del  soggetto  cui  si  riferisce  il  caso  di  malattia,  l'Azienda
sanitaria che ha  ricevuto  la  segnalazione,  oltre  ad  adottare  i
provvedimenti di cui al comma 7, e' tenuta a darne comunicazione alla
Azienda  sanitaria  di  residenza,  che,  a   sua   volta,   integra,
eventualmente, le informazioni disponibili, assume i provvedimenti di
sanita' pubblica di competenza e valida la  notifica,  trasmettendola
alla struttura della regione o  provincia  autonoma  di  appartenenza
preposta  alle  funzioni  di  sanita'  pubblica,  per  le   eventuali
ulteriori azioni di competenza. 
  9. Ai fini di cui ai commi 7 e 8, per la  conferma  della  diagnosi
effettuata,  la  struttura  sanitaria  dell'Azienda  sanitaria   puo'
avvalersi di un laboratorio di riferimento di cui all'art.  1,  comma
1, lettera j), che alimenta, per la parte di competenza,  il  sistema
PREMAL secondo i tempi e i modi  dettati  dalle  relative  misure  di
sanita' pubblica applicabili, specificati nel disciplinare tecnico di
cui all'allegato B. 
  10. La struttura della regione o provincia autonoma  preposta  alle
funzioni di sanita' pubblica  descritte  dall'art.  9,  paragrafo  2,
lettera i), del regolamento 2016/679/UE, attraverso  l'analisi  della
notifica ricevuta dal sistema PREMAL, valuta se adottare le misure di
sanita' pubblica di competenza, completa, eventualmente,  i  dati  di
cui al comma  6  e  valida,  a  sua  volta,  la  notifica  effettuata
dall'Azienda sanitaria, che  viene  cosi'  trasmessa  alla  direzione
generale del Ministero della salute  competente  per  la  prevenzione
delle malattie infettive. 
  11. La direzione generale del Ministero della salute competente per
la prevenzione delle malattie infettive, attraverso  l'analisi  delle
notifiche ricevute mediante il sistema PREMAL,  valuta  le  eventuali
misure di sanita' pubblica da adottare, per quanto di  competenza,  e
valida, a sua volta, la notifica effettuata dalla struttura sanitaria
della regione o provincia autonoma preposta alle funzioni di  sanita'
pubblica.