Art. 5 
 
                    Modalita' della segnalazione 
 
  1. I casi di malattie infettive devono essere segnalati secondo  le
seguenti tempistiche: 
    a) per  le  segnalazioni  dei  casi  di  malattie  infettive  che
generano allerta di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
      il medico segnala all'Azienda sanitaria il caso sospetto  entro
dodici ore; 
      la  competente  struttura  sanitaria  dell'Azienda   sanitaria,
individuata da apposito atto aziendale, alimenta  il  sistema  PREMAL
entro ventiquattro ore; 
    b)  per  le  segnalazioni  dei  casi  delle   restanti   malattie
infettive: 
      il medico segnala all'Azienda sanitaria il caso sospetto  entro
quarantotto ore; 
      la  competente  struttura  sanitaria  dell'Azienda   sanitaria,
individuata da apposito atto aziendale, alimenta  il  sistema  PREMAL
entro sette giorni. 
  2. Ai sensi dell'art. 4, la segnalazione e'  inserita  nel  sistema
PREMAL da operatori sanitari, designati dalla Azienda sanitaria sulla
base  di  propri  provvedimenti  organizzativi,  ai  sensi  dell'art.
2-quaterdecies del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e
dell'art.  29  del  regolamento  (UE)   2016/679,   e   appositamente
incaricati del trattamento dei dati personali. 
  3. I provvedimenti organizzativi di cui al comma  2  prevedono  che
gli operatori sanitari  siano  sottoposti  alle  regole  del  segreto
professionale o a regole di condotta analoghe. 
  4. L'invio dei dati della segnalazione avviene secondo le modalita'
tecniche individuate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B e
secondo le specifiche tecniche  disponibili  sul  sito  internet  del
Ministero della salute  (www.nsis.salute.it).  Eventuali  variazioni,
riguardanti le specifiche tecniche, che non incidano sui tipi di dati
trattati e sulle operazioni eseguibili, saranno pubblicate  sul  sito
internet del Ministero della salute  (www.nsis.salute.gov.it),  anche
in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del CAD.