Art. 6 Accesso ai dati 1. I profili di autorizzazione degli utenti, definiti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B sono differenziati sulla base degli specifici ruoli cui sono preposti nell'ambito della struttura di competenza. Nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B, sono descritte le funzionalita' utilizzabili dagli utenti e le tipologie di dati trattati, in base al ruolo con cui accedono al sistema. 2. La direzione generale competente per la prevenzione delle malattie infettive del Ministero della salute comunica: a) alla rete di sorveglianza epidemiologica, i dati previsti dalla decisione 1082/2013/UE, previa applicazione di tecniche di anonimizzazione; b) all'OMS, i dati previsti dal regolamento sanitario internazionale 2005, previa applicazione di tecniche di anonimizzazione.