Art. 6 
 
                           Accesso ai dati 
 
  1.  I  profili  di  autorizzazione  degli  utenti,   definiti   nel
disciplinare tecnico di cui all'allegato B sono  differenziati  sulla
base degli  specifici  ruoli  cui  sono  preposti  nell'ambito  della
struttura di competenza. Nel disciplinare tecnico di cui all'allegato
B, sono descritte le funzionalita' utilizzabili  dagli  utenti  e  le
tipologie di dati trattati, in base al  ruolo  con  cui  accedono  al
sistema. 
  2. La  direzione  generale  competente  per  la  prevenzione  delle
malattie infettive del Ministero della salute comunica: 
    a) alla rete di  sorveglianza  epidemiologica,  i  dati  previsti
dalla decisione 1082/2013/UE,  previa  applicazione  di  tecniche  di
anonimizzazione; 
    b)  all'OMS,  i   dati   previsti   dal   regolamento   sanitario
internazionale   2005,   previa   applicazione   di    tecniche    di
anonimizzazione.