Art. 7 
 
                        Trattamento dei dati 
 
  1. Nel sistema PREMAL sono raccolti solo i dati che sono  adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto  al  perseguimento
delle finalita'  previste  nel  presente  decreto,  i  quali  vengono
trattati e conservati in conformita' alle  previsioni  contenute  nel
regolamento 2016/679/UE. 
  2. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
personali contenuti nel sistema PREMAL ed effettuato per le finalita'
di cui all'art. 3, comma 1. 
  3. Le regioni e le province autonome e le  Aziende  sanitarie  sono
titolari del trattamento dei dati  personali  contenuti  nel  sistema
PREMAL ed effettuato dalle stesse per lo svolgimento dei  compiti  di
rispettiva competenza, elencati agli articoli 3, 4 e 5. 
  4. L'integrita' e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del
sistema PREMAL, prevista ai sensi dell'art. 5, paragrafo  1,  lettera
f), del regolamento 2016/679/UE e del decreto legislativo  30  giugno
2003,  n.  196,  viene   garantita   mediante   misure   tecniche   e
organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti  e
le liberta' delle persone fisiche e i  cui  obiettivi  di  protezione
sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B. 
  5. La trasmissione telematica dei dati avviene secondo le modalita'
basate su servizi di cooperazione applicativa, conformi  alle  regole
dettate dal SPC, o su servizi di scambio di flussi  telematici,  rese
disponibili sul sito internet del Ministero della salute. 
  6. I dati inviati dalle regioni e province  autonome  al  Ministero
della salute sono archiviati previa  separazione  dei  dati  relativi
alla salute dagli altri  dati.  I  dati  relativi  alla  salute  sono
trattati con  tecniche  crittografiche.  Il  Ministero  della  salute
diffonde esclusivamente dati che vengono  sottoposti  a  tecniche  di
anonimizzazione.