Art. 9 
 
                      Verifiche e inadempienze 
 
  1. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine a
completezza e qualita' da parte del Ministero della salute sulla base
di specifici indicatori, ai fini e per gli effetti delle disposizioni
di cui all'allegato  I,  area  di  intervento  «A»  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
18 marzo 2017, n. 65. 
  2. Decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  efficacia  del  presente
decreto, il conferimento dei  dati  con  le  modalita'  dallo  stesso
previste,  nel  rispetto  dei  criteri  di  qualita'  e   completezza
richiesti, e' ricompreso fra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
regioni per l'accesso al finanziamento  integrativo  a  carico  dello
Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271/CSR).