Art. 9 Verifiche e inadempienze 1. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualita' da parte del Ministero della salute sulla base di specifici indicatori, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato I, area di intervento «A» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 18 marzo 2017, n. 65. 2. Decorsi dodici mesi dalla data di efficacia del presente decreto, il conferimento dei dati con le modalita' dallo stesso previste, nel rispetto dei criteri di qualita' e completezza richiesti, e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271/CSR).