Art. 3 
 
              Modalita' di utilizzo presso le farmacie 
              del promemoria della ricetta elettronica 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2022, l'assistito che ha ricevuto la ricetta
elettronica farmaceutica da parte  del  medico  prescrittore  con  le
modalita' di cui all'art. 2 puo' inoltrare gli estremi della  ricetta
alla farmacia prescelta. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  in  aggiunta  a  quanto
stabilito dall'art. 3 del  decreto  del  Ministero  della  salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze  30  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  11
del 15 gennaio 2021, l'assistito individua la farmacia e le  comunica
i  dati  della  ricetta  elettronica  unitamente  al  codice  fiscale
riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito  a  cui  la  ricetta
stessa e' intestata, secondo le seguenti modalita': 
    a) via posta elettronica, inviando  in  allegato  il  promemoria,
ricevuto dal  medico  tramite  e-mail  oppure  estratto  dal  proprio
fascicolo  sanitario  elettronico,  ovvero,  inviando  il  numero  di
ricetta elettronica unitamente  al  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera  sanitaria  dell'assistito  a  cui  la  ricetta   stessa   e'
intestata; 
    b) via sms o con applicazione per telefonia mobile  che  consente
lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il  messaggio  ricevuto
dal medico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); 
    c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di
ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice  fiscale
a cui e' intestata la ricetta elettronica. 
  3. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  la  farmacia  individuata  per
l'erogazione  del   farmaco   imposta   la   corrispondente   ricetta
elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC,  anche  tramite
SAR, e provvede  alla  erogazione  dei  farmaci  dandone  informativa
all'assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la
farmacia provvede  a  recapitare  i  farmaci  all'indirizzo  indicato
dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci. 
  4. Dal presente articolo non discendono nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate attuano
le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse  finanziarie,
strumentali e personali disponibili a legislazione vigente. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio