Art. 2 Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 ha luogo esclusivamente tramite: a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'art. 5 della presente delibera, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3; b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'art. 6 della presente delibera; c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalita' previste dall'art. 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili. 2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente delibera, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.