Art. 5 
 
                        Confronti referendari 
 
  1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o piu' cicli
di confronti televisivi e radiofonici riservati ai  temi  propri  dei
quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le  diverse
intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte: 
    a) i delegati dei  Consigli  regionali  presentatori  di  ciascun
quesito referendario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), al  fine
di illustrare le  motivazioni  dei  relativi  quesiti  referendari  e
sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole; 
    b) le forze politiche referendarie di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera b), c) e d) in modo da garantire la parita' di  condizioni  e
in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due  parti  uguali
fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione  non  puo'
aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro  posizione
rispetto a ciascun quesito referendario; 
    c) i soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  e),  tenendo
conto  degli  spazi  disponibili  in  ciascun  confronto,  anche   in
relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in  due  parti  uguali
tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito. 
  2. I confronti di cui  al  presente  articolo  non  possono  essere
trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi. 
  3. Ai confronti di cui al presente articolo  non  possono  prendere
parte persone che risultino candidate  in  concomitanti  competizioni
elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a
competizioni elettorali in corso. 
  4. Nei confronti di cui al presente articolo,  prendono  parte  per
ciascuna delle indicazioni di voto fino  ad  un  massimo  di  quattro
persone. 
  5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su  tutte
le  reti  generaliste  diffuse  in  ambito  nazionale,  televisive  e
radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto,
prima o dopo i principali notiziari. I predetti confronti sono  anche
disponibili sulle  piattaforme  multimediali.  Quelli  trasmessi  per
radio possono avere le particolarita' che la specificita'  del  mezzo
rende necessarie o opportune, ma devono comunque  conformarsi  quanto
piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale  rinuncia  o
assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta'  degli  altri
soggetti  a  intervenire,  anche  nella   medesima   trasmissione   o
confronto,  ma  non  determina  un  accrescimento  del   tempo   loro
spettante. Nelle relative trasmissioni  e'  fatta  menzione  di  tali
rinunce  o  assenze.  In  ogni  caso,  il  tempo  complessivamente  a
disposizione dei soggetti  che  hanno  preventivamente  espresso  una
indicazione di  voto  uguale  a  quella  del  soggetto  eventualmente
assente deve corrispondere al tempo complessivamente  a  disposizione
dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto.  I  confronti
sono trasmessi dalle  sedi  RAI  di  norma  in  diretta;  l'eventuale
registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro  ore  precedenti
l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che
prendono parte ai confronti, deve essere concordata  con  i  soggetti
che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti  non  siano
ripresi in diretta, il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale
per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parita' di  tempo,
di  parola  e  di  trattamento.  Il  confronto  e'  moderato  da   un
giornalista della RAI. La  durata  di  ciascun  confronto  e'  di  30
minuti. Le ulteriori modalita'  di  svolgimento  dei  confronti  sono
delegate  alla  direzione  di  Rai  Parlamento,  che  riferisce  alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che  ne  viene
fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui  al
successivo art. 10. 
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi
diritto  deve  essere  effettuata  su  base  settimanale,  garantendo
l'applicazione dei principi di uguaglianza, equita' e di  parita'  di
trattamento nell'ambito  di  ciascun  periodo  di  due  settimane  di
programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione  la
RAI e' invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri
di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un  piu'
efficace  e  tempestivo  riequilibrio  di  eventuali  situazioni   di
disparita' in relazione all'imminenza della consultazione.  Ove  cio'
non sia possibile, l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
valuta la possibilita' di una tempestiva applicazione, nei  confronti
della rete su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni  previste
dalla legge 22 febbraio 2000, n.  28  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.
249. 
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.