Art. 4 
 
         Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico 
       dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo n. 249 del
2012, per l'anno scorta 2022 all'OCSIT, istituito ai sensi  dell'art.
7 dello stesso  decreto  legislativo,  e'  assegnato  un  obbligo  di
detenzione di scorte specifiche pari a ventidue giorni. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 11 gennaio 2022, e'  identificato  il  seguente
livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte  specifiche
da detenere da parte dell'OCSIT: 
    a) Benzina per motori pari a 363.758 tonnellate; 
    b) Jet fuel del tipo cherosene pari a 209.374 tonnellate; 
    e)  Gasolio  (olio  combustibile  distillato)  pari  a  1.382.967
tonnellate; 
    d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore  di  zolfo)  pari  a
30.704 tonnellate. 
  3. Per l'anno scorta 2022 le  scorte  in  prodotti  con  le  stesse
caratteristiche  delle  scorte  specifiche,  di  seguito   denominate
«scorte in prodotti»,  di  proprieta'  dei  soggetti  obbligati  sono
conseguentemente pari a otto giorni. 
  4. Conseguentemente, per l'anno scorta 2022 a carico  dei  soggetti
obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4,  del  decreto
legislativo n.  249  del  2012,  obblighi  di  delega  nei  confronti
dell'OCSIT per un ammontare pari a ventidue giorni.